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PROGETTO DI LEGGE.

Ei

TITOLO I.

Dente Assisia,

Caro I, — Della competenza delle Cortí d’assisie e del modo di comperle.

Art, 1. Saranno giudicati dalle Corti d’assisie coll’inter- vento dei giudici del fatto:

1° Gli imputati di crimini che le sezioni d’accusa avranno loro rinviati;

2° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque pu- nibile solamente con pene correzionali;

3° Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 44, (5, 17,19, 20, 2i, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Art, 2, I distretti delle Corti d’appello sono divisi per la tenuta delle Assisie in circondari, come nella tabella annessa

_ alla presente legge.

Art. 3. Si terranno ordinariamente le Assisie ogni trime- stre, nella cittá capoluogo di circondario.

La Corte d’appello potrá erdinare che sieno straordinaria- mente convocate in ogni tempo, sia nella cittá capoluogo, che in qualunque altra cittá del circondario, ove abbia sede un tribunale provinciale.

Art. 4, Ogni Corte d’assisie è composta di tre giudici le- gali, ai quali può essere aggiunto un supplente.

Art. 5. Nelle cittá ove siede la Corte d’appello saranno de- legati a tenere le Assisie tre membri della stessa Corte,

Presiederá alle Assisie quello dei tre giudici che avrò grado di presidente d’appello, e in difetto il piú anziano dei consiglieri.

Art. 6. Nelle altre cittá la Corte d’ assisie è composta di un consigliere della Corte d’appello che vi presiede, e di due giudici scelti tra i membri piú anziani del tribunale provin- ciale.

È però in facoltá della Corte d’appello di ordinare che sieno delegati a completare la Corte d’ assisie uno o due altri de’suoi consiglieri.

Art, 7. Ove il bisogno della giustizia lo richierga, si potrá ordinare con reale decreto la formazione di.una Corte d’ as- sisie divisa in due o piú sezioni. *

Art. 8. I membri della Corte d’appello da applicarsi alle Assisie saranno, in principio d’ogni anno giuridico, desi- gnati nel reale decreto per cui saranno formate le sezioni della Corte.

Spetterá quindi al primo presidente di essa Corte il depu- tarli rispettivamente a ciascuna Sessione delle Assisie sí or- dinaria che straordinaria.

Anche i membri del tribunale provinciale, che enirerauzo a comporre la Corte d’assisie, saranno per ciascuna Sessione deputati dal primo presidente della Corte d’appello.

Tali nomine si faranno dai primi presidenti nell’ordinanza contemplata nell’articolo 17.

Art. 9. Il primo presidente della Corte d’appello avrá fa- coltá di presiedere egli stesso alle Assisie.

Art. 10. Potrá il primo presidente, a tenore dell’articolo 4, deputare un altro dei consiglieri della Corte d’appello per intervenire alle Assisie, convocate nella cittá ove essa Corte d’appello siede, all’effetto di supplire alla mancanza che

fosse per intervenire, nel corso del dibattimento, di alcuno dei giudici.

Il presidente delle Assisie, da tenersi nelle altre cittá del distretto, avrá facoltá di richiedere, per lo stesso fine, un al- tro dei giudici del tribunale provinciale.

Se la Corte d’assisie sará divisa in piú sezioni, si potrá de- putare un giudice supplente per ogni sezione.

Art. f!, Mancando c trovandosi impedito il presidente della Corte d’assisie, viene surrogato dal piú anziano dei consiglieri che ne fanno parte.

Nelle cittá però ove non siede la Corte d’appello, non es- sendovi nella Corte d’assisie altri consiglieri, è chiamato a presiederla il presidente del tribunale provinciale.

Se però, incominciato il dibattimento, il presidente non si trova piú in grado di continuare nelle sue funzioni, e vi ri- mane tuttavia il numero legale di giudici, compresovi il sopplente, assume la Presidenza della Corte il piú anziano dei giudici presenti, quantunque egli non sia nè consigliere d’appello nè presidente del tribunale provinciale.

Art. 12. Venendo a mancare o ad essere impediti altri giu- dici delle Assisie, si provvede alla loro surrogazione nel modo seguente: :

Nella cittá ove siede la Corte d’appello i consiglieri man- canti od impediti vengono surrogati da altrettanti consiglieri deputati dal primo presidente;

Nelle altre cittá i giudici della Corte d’assisie vengono in- distintamente surrogati da giudici del tribunale provinciale, richiesti da chi presiede alle Assisie.

Può tuttavia il primo presidente della Corte d’appello in- viare straordinariamente alle Assisie altri consiglieri di essa Corte, per surrogarvi i consiglieri mancanti od impediti.

Art, 13. I membri delle Corti d’appello, che saranno con- corsi a pronunciare l’accusa, ed il giudice istruttore che avrá attcso all’istruzione del processo, non potranno far parte della Corte d’assisie.

Art. 44, Il pubblico Ministero presso alla Corte d’assisie viene rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno de’ suoi sostituiti,

Ii. procuratore generale può eziandio commettere tali fanzioni all’uffizio del procuratore del Re presso al tribu- nale provinciale sedente nella cittá ove sono convocate le Assisie.

Art. 45. L’avvocato dei poveri esercita le sue funzioni presso alle Corti d’assisie in tutto il distretto o personalmente, o per mezzo de’ suoi sostituiti.

Art. 46. Il segretario della Corte d’appello è pure segre- tario per le Assisie convocate nella cittá ove siede essa Corte d’appello.

Nelle altre cittá adempie alle funzioni di segretario presso la Corte d’assisie il segretario del tribunale provin- ciale,

I sostituiti dei detti segretari sono anche ammessi ad eser- citare rispettivamente le loro funzioni presso alle Corti d’as- sisie.

Art. 17. Il giorno dell’apertura di ogui Sessione, sí ordi- naria che straordinaria, delle Assisie sará determinato con apposita ordinanza dal primo presidente della Corte di ap- pello.

Art. £8, L’ordinanza del primo presidente, che avrá deter- minata l’apertura delle Assisie, sará trasmessa al presidente del tribunale della cittá in cui dovranno tenersi, e dal presi- dente ne sará data lettnra in pubblica udienza.

Sará inoltre affissa alla porta dello stesso tribunale.

Art. 49, Non si fará la chiusura delle Assisie prima che