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poichè coll’attuale sistema i militari condannati alla reclu- sione militare, cessando d’essere soggetti al foro militare sono distolti dai loro giudici naturali, abbiamo l’onore di

presentare al Senato, in esecuzione degli ordini del Re, il

seguente progetto di legge col quale si dichiara che i mili- tari condannati alla reclusione militare continuano ad essere soggetti alle leggi penali militari, ed i loro reati militari sa- ranno giudicati dai Consigli di guerra divisionali.

Avremo desiderato di presentare questa insieme colle altre riforme che si stanno preparando al Codice penale mi- litare; ma sono note le urgenti circostanze di quello stabili- mento che ci prescrivono di non differire piú oltre a doman- dare alla podestá legislativa i mezzi necessari per porvi ri- paro, e speriamo che il Senato vorrá concorrere dal canto suo a somministrarceli dopo avere conosciuta l’insufficienza dei niezzi legali che sono in potere del Governo, onde ma*- tenere sempre ed in ogni caso rispettata }a disciplina dello stabilimento medesimo, maggiormente in ora, che per con- seguire veramente la riforma morale dei reclusi togliendoli dall’ozia a cui erano abbandonati, e che potentemente con- tribuiva alla lero desnoralizzazione, da riuscire di pernicioso esen. pin agli altri soidati quando rientravano nei reggimenti, si è creduto conveniente, ad imitazione di quanto si pratica nelle altre case di correzione, d’assoggettarli al lavoro: ma in tal modo da una parte piú difficile riesce la sorveglianza di coloro che sono incaricati della custodia dei reclusi e dal- Valtra Questi hanno maggiore occasione di eluderla, e cogli Uîensili ed istrumenti del mestiere cui si dedicano, hanno i reclusi le armi in mano deile quali si servono non sole per consumare i delitti e le vendette private, ma anche per op- porre resistenza e rivoltarsi ai superiori ed a colero che sono preposti al Guverno della reclusione.

PROGETTO DI LEGGE.

Articola unico. 1 militari per i reati commessi, mentre stanno scontando la pena della reclusione militare, saranno giudicati dal Consiglio di guerra divisionale e puniti a norma del Codice penale militare e della successiva legge 10 otto- bre 1848,

Istituzione delle Assisie coi giurati,

Progetto di legge presentato alla Camera il 17 maggio 1854 dal ministro guardasigilli (Rattazzi).

Sienoni ! — Nell’esposizione dei motivi, che per me si fa- ceva, del progetto di legge sulla riorganizzazione dell’erdine giudiziario, parlando specialmente delle Assisie, io dicnia- rava che le Corti d’assisie, come allora erasi fatto disegno di comporie, non sarebbero che un avviamento all’introduzione dei giudici del fatto nella cognizione dei reati comuni (4).

La instituzione dei giurati, 0, per meglio dire, it sto rior- dinamente, all’effetto di generalizzarla e renderla ordinaria ai giudizi criminali, era dunque giá deliberata a priori; che anzi nella mente del Governo non era piú che una questione d’opportanitá e di tempo. Ma la pubblica opinione, ottima cunsigliera dei Governi costituzionali, sembrande che siasi

_{D) Vedi pag. 317 dell vol Documenti della corrente Ses- RIONE,

bastevolmente dichiarata in favore di tale instituzione, ed il Ministero avendo fondamento a credere che la medesima sia per riuscire accetia al Parlamento, ba deliberato di rompere ogni indugio e di proporre riselutamente ciò che, secondo il primiero avvise, doveva rimandarsi ad altri tempi, non però di molto lontani,

Non è invero da credersi che il magnanimo datore dello Stafuto, quando nella legge organica della stampa introdu- ceva i giudici del fatto, intendesse di constituire tale institu- zione in uno stato normale, limitandola in perpetuo a quella specie di reati. Erain queltempio mestieri di provvederea ciò che piú urgeva, di sicurare cioè la libertá della stampa, che non potrebberstare e radicarsi senza la garanzia dei giurati, da Cui rappresentasi per cosí dire Pintiero corpo sociale, e per conseguente la pubblica opinione; perocclè le prevenzioni disfavorevoli alla stampa potrebbero per avventura insinuarsi piú facilmente negli animi di coloro che, a ragione della du- raia permanente dei loro uffizi, sarebbero forse inclinati a volere esercitare sulla medesima una abituale Lutela (1).

Ma crescerebbe senza fallo di pregio tale instituzione se, in- vece di essere, come di presente ristretta ai reati di stampa, pei quali induce un certo carattere di specialitá e di eccezio- nalitá, rientrasse affatto nel diritto comune; che cosí, invere di essere quasi esclusivamente politica, diventerebbe, quale dev’essere, un’istituzione essenzialmente giudiziaria, sebbene agli ordiní politici strettamente congiunta.

Il Codice di procedura criminale ha giá riconosciuta la ne- cessitá di separare nelle votazioni le questioni di fatto da quelle di mero diritto, ordinando (articolo 433) che il presi- dente sottoponga prima a deliberazione le questinni di fatto, e quindí, se vi è luogo, quelle sull’applicazione della legge; ma cosí fatta separazione non può essere effettiva senza che luna € l’altra cognizione venga commessa a giudici diversi,

Non è che, proponendo la instituzione dei giurati anche pei reati comuni, si voglia rivocare in dubbio la giustizia dei magistrati che esercitarono finora questo sublime e terribile uffizio di difendere con la punizione dei colpevoli la sicu- rezza sociale. Niuno è che nun sappia come i magistrati fos- sere e sieno serupolosi indagatori delle prove e rigorosi 08- servatori delle forme, e nell’interesse della societá che di- manda la repressione, e nell’interesse degli imputati, acciò non rimanga sagrificato per errore l’innocente. Ma si vo- gliono introdurre i giurati perchè trattasi d’una instituzione connaturale alla societá; perchè è razionale e per ogni modo dicevole che il giudizio dei fatti non rimanga abbandonato ad un determinato ceto di persone, per quanto sia probo ed ilinminato ; e che di un’arte, che tutta si raggira nell’esame dei fatti, si faccia il patrimonio esclusivo di un ristrettis- simo corpo (3).

L’amministrazione della giustizia criminale avendo, come si diceva, per oggetto la sicurezza suciaie, che interessa ugualmente ogni ordine di cittadigi, ogni eeto di persore, ragion vuole che i gindici del fatto siano tratti dal corpo in- tiero della societá, e che in tal parte l’affizio del giudice non sia permanente, e commesso unicamente a coloro che fac-

‘ciano professione di leggi.

Nella piú parte delle questioni l’applicazione delle leggi ricerca senza dubbio l’opera di persone versate nella scienza del diritto, di coloro che dedicarono tatta la vita allo studio della g’urisprudenza, della quale per veritá sono vasti e ster -

(1) Euvres de Bentham, tom. III, De l’organisation judi= ciaire, chap. xx1x.

(2) Filangieri, Scienza della legislazione; lib, ILL, cap. xvr.