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ovvero sopra opere d’ingegno, Ma non saprebbesi compren- dere perchè debb’essere necessaria l’approvazione del Go- verno per usare il proprio nome, cioè perchè taluno possa informare gli altri di essere autore di un lavoro o di un pro» dotto; nè può concepirsi d’altronde, perchè in mancanza di tale approvazione possa divenir lecito a chiunque di mentire un nome non suo, violando l’altrui personalitá in una delle parti piú preziose, cioè nella propria riputazione, ed ingan- nando l’universale mediante quell’audace menzogna.

La grande analogia del nome col marchio e l’opportunitá che ce ne offriva l’articolo testè rammentato, ci hanno per- suaso d’introdurre nel presente progetto un articolo che po- tesse supplire al difetto delle leggi esistenti, riguardo alla usurpazione dei nomi, anche nel caso in cui questi non en- trino nei marchi od altri segni depositati.

Questa usurpazione abbiamo stimato che sia punibile sem- pre, avvenga in danno dello straniero o del nazionale: in effetto il nome non avendo mestieri del deposito per diven- tare proprio di chi lo porta, può sempre con ragione essere rivendicato da colui al quale appartiene ; nè vi è dabbio al- cuno che l’usurpatore quando appone deliberatamente il nome altrui in fronte agli oggetti o ai lavori suoi propri, il faccia coí doppio intento di trarre in inganno i compratori, e di usare a suo pro o di macchiare una riputazione non sua.

Al contrario ci è parso che si potrebbe essere piú indul- gente nella pena, non perchè il dolo di chi usurpa il nome altrui fosse piú lieve del dolo di chi usurpa il marchio; ma perchè talvolta riesce piú facile, nella prima ipotesi, lo ac- certare il fatto dell’usurpazione e porvi rimedio, come, per esempio, allorchè taluno pone in fronte ad un libro il nome di un autore a cui non appartiene ; e perchè inoltre i casi in cui pon incontrasi simile facilitá sono quelli nei quali colui che adopera il proprio nome, come distintivo dei suoi pro- dotti, potrebbe agevolmente convertirlo in marchio mediante il deposito. Nè questa conversione è da considerarsi come una formalitá superflua e vana rispetto al nome del produt- tore o commerciante; poichè il marchio ed il suo deposito, ancorchè consistano nella sola firma, attestano che del pro- prio nome vnol farsi un uso industriale, destinandoio in certa guisa a contrassegnare non piú l’individuo, ma la spe- ciale riputazione della sua fabbrica o del suo commercio, convertita in una personalitá industriale affatto distinta. La usurpazione di un marchio è dunque da presumersi come piú nocevole, economicamente parlando, della usurpazione di un nome, che non si ebbe cura di convertire in marchio, e che perciò non si volle adoperare come uva specie d’insegna spe- ciale del proprio valore industriale o commerciale,

Facendo adunque che le conseguenze civili della usurpa- zione del nome sieno le medesime che quelle della contraffa- zione del marchio, abbiamo soltanto ridotta la misura piú elevata della multa da 500 lire a 250, cioè dal terzo al se- condo grado.

Signori, questo progetto destinato a colmare un vuoto della nostra legislazione vi offre l’opportunitá di dotare lo Stato di una legge la quale concorrerá a confortare l’indu- stria ed il commercio con quelle garanzie, senza le quali ia malafede e la frode attraversano in mille guise i benefici ef- fetti della libertá,

PROGETTO DI LEGGE.

Caro I. — Marchi ed altri segni distintivi e loro uso.

Art. i, Chiunque adotta un marchio o altro segno per di- stinguere i prodotti della sna industria, le mercanzie del suo

commercio, o gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrá l’uso eselusivo purchè adempia il deposito in questa legge prescritto, i

Art. 2. Ogni marchio o segno distintivo:

1° Deve essere diverso da quelli giá usati da altri;

2° E se indica in modo generico il luogo di origine, la fab- brica, il commercio o la razza, deve contenere altresí il nome della persona, la diita della societá, o la denomina- zione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mer- canzie o gli animali. ;

Art. 3, La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o impressa mediante sug- gello 0 qualunque altro mezzo meccanico o chimico, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno di- stintivo.

Art. 4. Il successore industriale o commerciale, ovvero l’erede che vorrá conservare il marchio del suo autore, do- vrá rinnovarpe il deposito, e comprendervi la indicazione di successore o erede di N. N.

Art. 5. Il commerciante non può sopprimere o alterare il marchio o segno distintivo del produttere delle sue mercan- zie senza espresso consentimento di lui, può bensí aggiun- gervi separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suc commercio.

Caro IL. — Deposito, sua conservazione e suoî effetti.

Art, 6. L’ufficio incaricato degli attestati di privativa presso il Ministero delle finanze conserverá i marchi e segni distin- tivi di cui sará fatto deposito.

Art. 7. Chiungue vuole assicurare a sè medesimo l’uso esclusivo di un marchio 0 segno distintivo, ne deve produrre dimanda al capo dell’ufficio suddetto, sia direttamente, sia per mezzo di speciale mandatario, ed aggiungervi :

4° Doe esemplari del marchio o segno distintivo che in- tende adottare;

2° La descrizione dell’uno 0 dell’altro nel caso che conten- gano figura o emblema;

3° La indicazione della specie di oggetti su cui vuole ap- porlo, e dell’uso che intende farne; dichiarando se vuole ap- porlo sopra oggetti da lui prodstti, o sopra mercanzia del suo commercio ;

4° La bolletta o ricevuta da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la somma di lire venti;

3° Se vi è un mandatario, l’aito di procura in forma auten- tica, ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la soscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaic o dal sindaco del comune ove il mandante risiede.

Art. 8. Il deposito della dimanda, degli esemplari e delle altre carte e documenti allegati, di cui è detto nell’articolo precedente, sará fatto, sia presso l’ufficio centrale, sia presso una delle’segreterie delle intendenze generali.

L’ufficiale che riceverá il deposito ne stenderá il processo verbale in cui segnerá ja data del deposito; questo processo verbale sará sottoscritto dal depositante, al quale ne sará ri- lasciata Una copia legale, senza altra spesa che quella della carta da bollo su cui è steso,

Art, 9, Fra cinque giorni sussecutivi le carte e gli oggetti depositati saranno spediti alPufficio centrale unitamente ad une copia in carta libera del processo verbale,

Ivi saranno trascritti sopra registri pubblici i processi verbali di deposito, le descrizioni de’ marchi e segni distin- tivi, non che le indicazioni del loro use date dal depositante, e saranno custoditi gli esemplari dei marchi o segni depo- sitati.