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duale, i prodotti di qualitá inferiore si lascieranno proba- bilmente senza marchio, 0 anche quando vi s’imprimessero marchi o segni îndividuali, non sarebbe per essi offesa in nulla la riputazione del luogn.

Aggiungasi che preseatemente l’industria esercitandosi in grande ed i produttori principali di un comune 0 di un di- sfretto commerciale di qualche importanza avendo interesse a conservarne la rinomanza, troveranno nell’utile loro pri- vato il motivo. sufficiente a non isciuparla. Basta solo che la legge tolga agli aliri la possibilitá d’indicare falsamente quel comune 0 distretto come luoge d’origine dei loro prodotti.

Infine lá dove è proibita l’immissione di certe merci, sui prodotti della stessa specie fabbricati nello Stato, il marchio è ragionevole che sia richiesto obbligatoriamente dalla legge,

col fine di distinguerli da quelli importati dall’estero. In.

Francia la legge del 26 aprile 1816 esigeva perciò il mar- chio o altro segno distintivo «sopra le stoffe piene o miste di lana 0 colone, o sopra i tessuti della natura di quelli che sono proibiti, ece.»

Ma quest’ultimo uso del marchio obbligatorio mal s’addice al sistema di libera scambio adottato dalla nostra legislazione economica.

Noi quindi lasciando alle leggi speciali che provvedono alla pubblica salute o ad altro interesse estrinseco all’ordine puramente economico il prescrivere in qualche caso l’ob- bligo di usare un segno distintivo qualsiasi, vi proponiamo col presente progetto di riconoscere e garantire l’uso dei marchi o segni volontariamente adottati per distinguere i prodotti, le mercanzie o gli animali provenienti da certe fab- briche, o commerci o razze.

Ora, perchè questi marchi e segni siano efficaci a conse- guire lo scopo che si prefiggono coloro che intendono dí ado- perarli, è d’uopo che si distinguano-da quelli giá legalmente adoperati da altri, e che indichino con precisione l’origine dei prodotti o delle mercanzie che voglionsi contraddistin- guere, d’onde gli articoli £ e 10 del progetto.

Ci è sembrato che il nome scritto di carattere del produt- tore, commerciante o proprietario, che voglia usarlo come cifra distintiva, contenga in se medesimo i requisiti neces- sari per essere considerato non solo come firma, ma sí an- cora come marchio o segno speciale, cioè come nota di- stintiva.

Egli è vero che il nome, a prescindere dal carattere 0, come dicono, dalla scrittura di chi lo segna, è una nota di- stintiva; ma il nome ed il marchio si differenziano in ciò che quello contrassegna l’individuo e questo la provenienza di un prodotto, quello ricorda l’uomo e questo il fabbricante 0 il commerciante ; lano significa la persona in genere, e l’altro la sua abilitá tecnica e speciale per quanto contri- buisce alla bontá dei suoi prodotti o delle sue merci, «Il marchio, se potessimo cosí esprimerci, è la rinomanza indu- striale o commerciale comunicata dal fabbricante o dal com- merciante alle cose che egli produce o spaccia. Oltre adun- que delia nota specifica del. nome, richiede qualche segno piú determinato, ed a noi parve che quello del ccrattere, quando è pubblicato mediante il deposito, sia a tal uopo suf- ficiente.

L’articolo 4 prevede una specie di frode negativa e la vieta. A prima giunta pare che un produttore, it cui marchio o segno distintivo fosse tolto via dai suoi prodotti, non a- vesse a lamentare alcun danno effettivo, nè alcun detrimento alla sua riputazione industriale. Ma in realtá se un commer- ciante mette in circolazione i prodetti di una fabbrica molto rinomata, radendone il marchio o rimuovendone il segno o-

riginario ed apponendovi il suo, arreca per due versi danno al fabbricante, In effetto non solo i buoni prodotti di costui gli gioverauno ad accreditare lo spaccio d’altri meno buoni, ma sí ancora i consumatori esperti, trovando di egual bontá sí le merci non inarchiate, le quali perciò reputano fabbri - cate da altri, e sí quelle che portano il marchio originario, cesseranno di avere in ispecial pregio il vero produttore ; essendo la stima che in fatto d’industria si accorda ad un fabbricante tutta fondata sul confronto della qualitá dei suoi prodotti con quella dei prodotti altrui. :

Da quanto precede emerge che un marckio o un segno di- stintivo qualsiasi non deve poter essere impunemente usur- pato da altri o cancellato ; ma perchè questa usurpazione non abbia luogo 0 possa essere meritamente punita, è pur mestieri che la legge stabilisca il modo onde pubblicare la scelta dei marchi, sicchè ciascuno abbia il mezzo di verifi- care quali sono i marchi e i segni giá adottati da altri per evitare d’usarli, il che talvolta potrebbe avvenire anche senza la volontá deliberata di eontraffarli. Infine è necessario che il giudice, in caso di reclamo, possa con certezza distinguere i marchi ed i segni appropriati da quelli che non sono.

La conservazione di siffatti marchi e segni distintivi, pre- ceduta dal deposito ed eseguita secondo le norme stabilite nel capo secondo del nostro progetto, raggiunge questo tri. plice scopo.

La domanda di cui è parola nell’articolo 6, unita agli esem- plari ed alla indicazione dell’uso che vuol farsi del marchio o segno che si deposita, è prova irrefragabile, chiara e distinta della volontá di appropriarsela ; e la pubblicazione e conser - vazione fattane presso l’ufficio centrale offrono ad ognuno fa possibilitá di prenderne conoscenza sia direttamente, sia chiedendone notizia, la quale gli sará data in modo autentico e legale, siccome è detto nell’articolo 9:

E con l’intenzione di fare che queste notizie possano al- Puopo rendere adeguata idea d’un marchio o segno de- positate, abbiamo richiesta la descrizione menzionata nell’ar- ticolo 7. E per vero il marchio o altro segno consiste sia in una scritta o leggenda, sia in un emblema. Nel primo caso la copia letterale del motto e nel secondo la descrizione del simbolo tengono luogo della riproduzione meccanica del mar- chio o del segno, e possono darne sufficiente notizia a coloro ai quali non è dato d’esaminarli ocularmente, anzi nel mag- gior numero dei casi possono anche bastare al giudice per discernere la contraffazione.

Il versamento di lire 20 che richiediamo per una volta sola e nell’atto del deposito, piuttosto che essere una tassa, è in realtá un compenso della spesa che cagionerá certamente la conservazione dei marchi e degli altri simili segni, deposi - tati. La qual conservazione tornando utile a coloro che li de- positano, è giusta cosa che facciasi a loro spesa. Nè abbiamo ereduto di distinguere tra l’importanza delle diverse indu- strie o dei diversi commerci per attagliarvi una tassa di de- posito proporzionale, per la ragione che questa tassa pagata una sola volta riesce in pratica sí lieve da non meritare il fastidio di quella distinzione, tanto piú che il marchio o. segno distintivo non è adottato se non da chi esercita un’in- dustria o un commercio di qualche importanza.

A rendere piú facile il deposito provvede l’articelo 8 che concede il permesso di eseguirlo presso le segreterie delle intendenze generali.

Ma perchè questo deposito non riesca una mera formalitá

- è mestieri che gli si dia un’importanza legale analoga a quella

dell’iscrizione ipotecaria. î Certamente il deposito non crea il diritto che ciascuno na-