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Z marsa

ampiezza del contenzioso amministrativo sarebbe incompati- bile colla vastitá dei distretti assegnati ai nuovi Consigli di Go- verno, come piú sopra si è avvertito, sia ancora perchè tras- ferendosi il supremo centro della giurisdizione amministra- tiva dal.magistrato della Camera dei conli al Consiglio di Stato, è evidente la convenienza di spogliaria di alcune at- tribazioni, le quali poterono senza esitazione essere affidate a quel corpo semigiudiziario,- come a tribunale speciale, ma meno si addicono a giudice prettamente amministrativo e costituito qual parte dei Consigli del principe.

Si sono inchiuse in questo progetto di legge le disposizioni portanti Pabolizione della Camera dei conti, perchè era con- siderato come suo principale ufficio quello di tribunale su- premo deli contenzioso amministrativo, e fa sua costituzione attuale forma parte della legge emanata nel 1847 in ordine al contenzioso amministrativo.

Per conseguenza era qui il luogo di dichiarare la sorte fu- tura delle diverse attribuzioni finora concentrate nella detta Camera.

Le contenziose passeranno al Consiglio di Stato od all’au- toritá giudiziaria secondo le distinzioni indicate dalla stessa legge.

Per le economiche provvederá la legge istitutiva della nuova Corte de’ conti, ed il progetto non fa altro che rife- rirvisi. .

Rimangono alcune attribuzioni miste, di cui è d’uopo di- sporre. Non occorre parlare di quelle relative ai maggio- raschi, le quali giá caddero insieme con essi ; non può essere il caso di una disposizione per quellz concernenti alle distin- zioni gentilizie per cui il magistrato camerale faceva presso di noi l’ufficio di quelli che altrove chiamansi Consigli du sceaw des titres. L’opinione pubblica se ne adombrerebbe fa- cilmente come di cosa contraria allo spirito dei tempi, e nulla statuendosi, non è a dire che si lasci una lacuna nella

legislazione, giacchè la competenza per pronunciare sulle -

contese relative a distinzioni gentilizie si devolverá di pieno diritto ai tribunali ordinari. —

Bensí è indispensabile che questa legge provveda, almeno in modo provvisorio, per attribuire a qualche autoritá le in- cumbenze che ha in oggi la Camera in ordine agli uffizi delle ipoteche, a quelli dell’insinuazione ed al notariato.

Tutte queste incombenze sono di natura identica, rife- rendosi alla conservazione degli atti ed a cautela d’interesse pubblico. Le sole che abbiano una grave importanza sono quelle che risguardano il notariato, poichè oltre alle disci- pline regolatrici della tenuta e conservazione dei minutari, esse abbracciano le norme per l’ammessione degli aspiranti e per gli esami loro, la proposta al Governo dei candidati per le noraine all’ufficio di notaio, la sorveglianza dell’esercizio di questa professione e l’applicazione ai notai di pene disci- plinari estensibili alla destituzione.

È indubitabile la convenienza di rivedere nel suo com- plesso la legislazione vigente sopra tali materie, di sostituire una legge nuova e completa alle diverse leggi ed ai molti regolamenti giá in parte abrogati da cui esse sono governate e di mettere quelle antiche disposizioni in armonia coi Codici posteriormente promulgati.

Ma anche questa riforma è opera di lunga lcna: un pro- getto era stato fatto negli ultimi anri e comunicato al Con- siglio di Stato ; non ebbe seguito precisamente perchè non era completo, ed intanto il Ministero ed il Consiglio ebbero campo di riconoscere quanto l’argomenio fosse meritevole di lunghi e maturi studi.

Non si può dunque evitare un provvedimento provvisorio,

ed il sistema piú semplice e piú conveniente da adottarsi per ora pare essere quello di deferire ai magistrati d’Appello le attribuzioni della Camera. Queste infatti sono omogenee per loro natura con quelle dell’autoritá giudiziaria, e tant’è che in Francia sono da essa in gran parte esercitate. Le Corti d’appello sono in grado di attendervi senza danno delle altre Iora occupazioni, la concentrazione del servizio sotto la loro ispezione giova a mantenere per quanto è possibile l’unifor- mitá, non che a conservare al potere disciplinare l’autoritá e la forza di cui abbisogna, e per altra parte saranno giá tolti gl’inconvenienti della soverchia centralizzazione che chiamava tutti questi affari alla capitale, inconvenienti spe- cialmente onerosi alla Sardegna,

La Camera dei conti possiede un archivio ricchissimo di documenti utili alla storia nazionale non solo finanziaria, ma feudale, militare e politica, a quella pure degli usi e dei co- stumi della privata e pubblica economia. Sarebbe cosa ovvia ed opportunissima l’unirlo agli archivi generali dello Stato se non vi ostasse la.mancanza di sito. Gioverá almeno porlo sotto la medesima amministrazione, ossia subordinare l’ar- chivista e gl’impiegati al direttore generale di quegli archivi intanto che le circostanze permettano di fonderli insieme.

Il numero dei sostituili e segretari archivisti potrebbe ri- manere qual è, quello degli serivani dovrebbe essere fissato in ragione dei soli bisogni dell’archivio, essendo attual- mente maggiore, perchè comprende quelli addetti. all’ufficio del procuratore generale od applicati ad altri servizi del ma- gistrato. Una pianta approvata dal Re ed ammessa colla legge del bilancio potrá regolare questo punto.

Gli archivi generali dello Stato sono ancora, a senso del Consiglio di Stato, la sede piú appropriata pei vari archetipi di pesi e misure, di punzoni, del marchio ed altri ora custo- diti presso Ja Camera dei conti. Nessun luogo potrebbe pre- sentare una maggiore stabilitá e migliori garanzie di conser- vazione.

L’ultimo articolo del progetto risguarda l’ufficio dell’avvo- cato patrimoniale regio. Quest’ufficio venne istituito nel 1847 in conseguenza della risoluzione in allora adottata di far ces- sare nel procuratore generale l’incongruo cumulo delle fun- zioni di avvocato delle finanze con quelle di pubblico Mini- stero, Essendo destinato a surrogare il procuratore generale in una parte delle anfiche sue attribuzioni, si pensò di ag- gregarlo esso pure alla Camera dei conti, acciò avesse rango e carriera nella magistratura, e ciò poteva essere utile, sia per agevolare al Governo la scelta di soggetti idonei a di- fendere con distinzione i suoi interessi, sia perchè la difesa stessa affidata a persone educate nei severi studi e nelle gravi abitudini dell’ordine giudicante portasse seco i caratteri della massima ponderazione ed un’autorevole presunzione di giustizia.

Ora sciogliendosi il magistrato della Camera per sosti- tuirgli una Corte dei conti priva d’ogni ingerenza nel con- tenzioso amministrativo, non rimarrebbe piú alcun nesso che potesse tenere unita a tale istituzione quella dell’avvocato patrimoniale regio.

Per altra parte il Ministero, ed in particolare il dicastero delle finanze, apprezzeraino certamente la convenienza somina di conservare un simile ufficio per cui il patrocinio delle pubbliche amministrazioni è condotto con poco di- spendio e col giovamento delle tradizioni amministrative, coll’intelligenza che dá la pratica delle materie speciali, con maggiore unitá e con maggiore impegno,

Ma poiché non si è ancora deliberato riguardo al modo di costituirlo per l’avvenire, o sussistente da sè od attinente al-