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Ma in punto di contravvenzioni il Consiglio crede che si possa andare molto piú in lá, e rimettere intieramente al- l’autoritá giudiziaria tutte quelle contemplate nell’articolo 37 della legge del 1847, fra e quali sono comprese le infra- zioni delle leggi e regolamenti che risguardano le strade e le acque.

Tuîte queste contravvenzioni sono giá attribuite alla co- gnizione dell’auteritá giudiziaria, a quella cioè dei giudici di mandamento quando la pena non eccede la somma di lire 0, cosicchè Ia competenza amministrativa si trova fin d’ora in qualche modo intrecciata con quella dell’ordine giudi- ziario. .

Sono fatti che si reprimono con vere pene e colle forme proprie dei procedimenti penali, anzichè in via civile e quasi a titolo d’indennitá, come è stabilito per molte infrazioni di leggi di finanza.

Eliminaadoli dalla giurisdizione amministrativa, questa potrá prescindere dall’istituzione dei procuratori del Re, la cui abolizione, decisa dal Ministero ed atta a procurare una economia, recherebbe, in caso diverso, un imbarazzo serio, non parendo al Consiglio che si possa convenientemente ap- plicare, od in altri termini imprestare ai tribunali ammini- strativi il.-Ministero pubblico dei tribunali ordinari. L’esperi- mento ne fu fatto nel 1842: era una deviazione dai principii, fa quale si sperava di vedere giustificata da un’utilitá pratica, ma i risultati condussero ad abbandonarla.

Vuol!si pei sempre aver presente la sconvenienza che vi sarebbe di conservare presso i tribunali amministrativi, nel sistema di vastissime divisioni, il giudizio di quelle contrav- venzioni che ammettono la discussione di fatti e l’esame di testimoni, quali sono le infrazioni dei regolamenti suile strade o di quelli sulle acque, cosí che un alpigiano, imputato di aver fatto una chiusa nell’estremitá superiore della val d’Aosta, fosse tenute di recare i suoi mezzi di difesa in To- rino.

Nè potrá dirsi che la separazione di questi giudizi contrav- venzionali tolga all’’amministrazione la necessaria sua indipen- denza, poichè questa sará salva abbastanza quando venga di- chiarato, come si propone nel progetto, che l’amministra- zione sola provvede alla viabilitá ed alla conservazione delle strade, non che al libero corso delle acque, e non può nel- l’esercizio di queste sue incombenze essere inceppafa nè censurata dall’autoritá giudiziaria chiamata unicamente a giudicare se sia a carico di imputati il fatto di guasti od altra violazione di leggi.

Alcuno aveva dapprima pensato che potesse bastare al- l’amministrazione il diritto di provvedere in via d’urgenza, Fimettendo ai tribunali giudiziari ogni decisione definitiva {tanto in via civile quanto in via penale, ma ben tosto si av- vide che Pamministratore, ridotto a fare provvedimenti pre- cari ed esposto a vederli annuliati da un’autoritá estranea allo spirito ed ai bisogni dell’amministrazione, sarebbe stato indipendente di solo nome ; che forse non avrebbe avuto il coraggio di agire, oppure sarebbero nati conflitti dannosi ; che ad ogni modo le forme e le abitudini giudiziarie sareb- bero male adatte alla decisione di affari di tale natura ed urgenza, i quali altronde sono in sè semplicissimi, ed unica- mente reiti da leggi amministrative, nè possono mai esten- dersi a questioni di preprietá o di servitú.

Le modificazioni fin qui proposte del contenzioso ammini- strativo lo restringeranno grandemente ed in limiti assai piú angusti di quelli che esistevano prima del 1847. Scomparirá soprattutto dalla sua sfera una mole considerevole di affari comunali, oltrechè ne saranno quasi totalmente eliminati

quelli delle opere pie, dell’economato e dell’Ordine mauri- ziano.

Il Consiglio non si dissimulò a questo proposito come sia nelP’opinioue di molti che tutte indistintamente le cause del- l’Ordine suddetto e dell’etonomato, e fors’anche quelle delle opere pie, debbano essere attribuite ai tribunali giudiziari. Ma non credette di potersi accostare a questa sentenza. Per quanto spetta alle opere pie esso ha giá aecennati i carat- teri d’intima connessione che hanno i loro interessi coll’in- teresse generale dello Stato, essere le loro entrate una por- zione di sostanza pubblica destinata a sopperire a gravissimi bisogni delle popolazioni, bisogni tanto piú degni della cura del Governo e della protezione speciale della legge, in quanto che la classe di persone a cui si vuole provvedere è piú de- bole e sofferente.

‘ La pubblica beneficenza è essenzialmente un ramo dell’am- ministrazione pubblica, essa si occupa di miserie locali; ma se queste non fossero soddisfatte ne nascerebbe il malessere e il malcontento generale, e la societá intera si vedrebbe co- stretta a cercarvi rimedio. Sono interessi locali da ammini- strare, ma non basta al pubblico bene che cammini a dovere l’amministrazione nel maneggio degli affari generali se poi è incagliata e pregiudicata in quello degli affari locali. Non vedesi pertanto come la somministranza delle cose neces- sarie agli spedali ed altri stabilimenti dei comuni possa e3- sere considerata con minor favore di quella che avesse luogo a pro degl’istitati nazionali della stessa natura.

In quanto poi all’economato ed all’Ordine di san Maurizio, la ragionevolezza di considerare i loro affari come ramo del- l’amministrazione pubblica è determinata ancora da altri motivi, poichè Ia Joro esistenza tiene in qualche modo il mezzo tra i pii istituti e le aziende dello Stato e la loro am- ministrazione fa sempre assimilata per molti rispetti alle a- ziende stesse.

AI postutto il Consiglio sí limita a formolare un progetto che arrechi al contenzioso amministrativo quelle restrizioni le quali sembrano indubbiamente accettabili, e la legge con- cepifa in questi termini non precluderebbe la via a rivedere ulteriormente ciò che verrebbe conservato, non che a fare aggiunte che l’esperienza dimostrasse convenienti, come po- trebbe per avventura occorrere agli stabilimenti insalubri, alle demolizioni ordinate nell’interesse della pubblica sicu- rezza, ed a qualche altro oggetto presentemente lasciato alla competenza della sola amministrazione attiva; ma una legge completa sul contenzioso amministrativo la quale ne fissi de- finitivamente i limiti, è opera di tale difficoltá che non esiste ancora in verun paese, e tutti sanno che le Camere francesi per lunghi anni se ne occuparono senza giungere ad accor- darsi, sinchè nel 18458 vi rinunciarono limitandosi a fare una legge di ordinamento del personale del Consiglio di Stato.

La difficoltá del lavoro sarebbe piú grave ancora per noi a fronte delle moife riforme che si vogliono ancora operare nelle diverse parti della legislazione e dell’ordinamento in- terno del paese, giá vedendosi che le leggi emanate in questi ultimi anni sopra materie diverse e specialmente quelle di finanza hanno introdotte non poche modificazioni ed aggiunte al contenzioso amministrativo, alle quali probabilmente non si sarebbe pensato, o non sarebbesi provveduto in modo pre- cisamente eguale in una legge che anteriormente si fosse fatta sulla competenza dei tribunali amministrativi.

Intanto preme di sancire parecchie disposizioni restrittive sia perché l’abolizione delle attuali divisioni amministrative involverebbe quella dei Consigli d’intendenza, e l’odierna