Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/666

gratuita, e in tal caso non si potrebbe essere di soverchio e- sigenti circa il modo cel quale risponderebbero al mandato loro conferito.

Ma, quel che è piú, mancherebbera quasi sempre in coteste Commissioni cosí formate quei caratteri e quei requisiti ap- purto che piú si desiderano,

Il vapiaggio principale, secondo fu avvertito, della disa- mina preliminare dei progeiti legislativi consisie in ciò che si mettano d’accordo colle altre leggi giá esistenti sulla ina. teria e calle altre disposizioni analoghe, ossia che si conservi alla legislazione in genere il carattere di unitá, di uniform ti in modo che per una parte essa riesca completa, provveda cioè a tulli i casi, a tutte le emergenze, a tutti i bisogni, e d’altra parte non centenga ripetizioni ed anlinomie. A tal fine richiedesi in chi prepara i progetti di legge una cogni. zione profonda, complessiva della legislazione, quella cogni. zione che si acquista col lungo stadio e colla pratica costante, e che è in certo modo il risuitamento dell’abifadine, Ora, egli appare come difficilmente eolesfo genere di dottrina le. gislativa si inconiri in coloro che sono abitualmente distratti daila infinita varietá della vita amministrativa,

Ma invece troveremo nei membri del Consiglio di Stato colesti requisiti, sia perchè eglino giungono a coprire tale ufficio dopo essersi a lungo versati nella amministrazione della cosa pubblica, e sono per conseguente uomini di con- sumata esperienza, sia perchè dal giorno in eni entrano in tale Consesso la loro attivitá si concentra tutta quanta sulla legislazione propriamente detta, il loro ufficio consistendo appunto nel preparare progetti di legge, nel dare avvisi sulla migliore interpretazione ed applicazione delie leggi esistenti, Laonde nella istituzione del Consiglio di Stato ben si può rav- visare la condizione indispensabile di una buonalegislazione, 0 almeno il mezzo piú efficace ende assicurare un buono ed utile esercizio della iniziativa legislativa speltante al Go- verno,

E il Parlamento ha esso pure la parte sua di profitto nella esistenza di cotesta istituzione, perchè quanto saranno me- glio intesi e meglio coordinati i progetti che si presentano alle sue deliberazioni, d’altrettanto Popera sua riuscirá piú facile, piú pronta e piú profiena.

Arrogesi che il lavoro legislativo anziehè finito, compiuto, colla formazione e promulgazione della legge, può invece appena dirsi principialo, perchè la legge consacra i principii, pone le basi, proclama le regole generali, ma non può per sè sola provvedere alla totalitá dei casi. Essa, massime nelle materie piú strettamente connesse coll’amministrazione, e nelle quali per conseguenza avvi maggior uopo di norme minute, particolareggiate, chie precladano al un tempo la via per una parte agli arbitrii, per l’altra agli abosi, ha bisogno di venire svelta e formulata in z10do piú preciso per mezzo di regolamenti, di istruzioni e simili, che siano come i co- rollari logici delle premesse dalla legge proclamate, e ne promuovano ed assicurino la migliore esecuzione a vantaggio del pubblico, a tutela dei privati, E chi petrá piú coscienzio- samente elaborare questa seconda parte, a cosí dirlo, della legge? Chi avrá doti piú acconcie a svolgerne razionalmente il principio fondamentale a cui s’informa ? Chi insomma potrá meglio compiere l’opera dei legislatore di quelli che Pa- vranno, a cosí dire, iniziata, inspirata e promossa? © Ma è un altro ramo essenzialissimo delle attribuzioni del Governo, per le quali appare quanto mai necessario il con- corso del Consiglio di Stato, cioè le deiiberazioni in materia amministrativa, sempre quando sorga dabbio sulla nmigliore intelligenza e sulla piú esatta applicazione della legge.

Per quanta cura siasi posta nell’elaborarla, avverrá piú o meno spesso in pratica che sorgano dubbi gravi circa il modo di intenderla. Se li dovesse risolvere direttamente il ministro o il funzionario che è il piú interessato nella questione, vede ciascuno chs piú non avremmo le guarentigie che piú sono a desiderare nell’interesse della giustizia e della tutela della ragione privata, Le ottime intenzioni non salvano contro l’influenza di opinioni preconcette, inflaenza talora inavver- fita da quel medesimo che la sabisce, ma che perciò appunto riesce oltrepotente, perchè chi non fa che piegarvisi crede invece di essersi determinato liberamente, spontazeamente.

L’imparzialitá non sarebbe pertanto il merito piú frequente delle decisioni amministrative emanate da quei medesimi che col fatto propria avrebbero dato luogo al dubbio.

E neppure vi sarebbe una sufficiente presunzione di capa- citá, perchè una questione ad essere convenientemente trat- tata e definita vuale venire studiata con amore e diligenza eguale sotto tutti i suoi diversi aspetti, Ma l’amministratore che ha giá deciso ed operato in un senso il piú delle volle anche senza volerlo, anche senza addarsene, sacrificherá tutti gli altri dati della questione a quello che primo lo colpí, perchè è conforme alla natura limitata «d eselusiva delle umane facoltá, o almeno all’abitedine volgare degli uomini di concentrare sopra ua dato punto la miglior parte delle loro forze, l’esagerarsi l’importanza di quella parte verso la quale sentonsi portati piú specialmente,

Nè sarebbe rimedio confacente al male quello delle Com- missioni estemporanee e parziali, che tratto tratto, cioè ogni qualvalta sorge un dubbio, e quindi la necessitá di maggiori lami, si venissero formando dal miuistro,

A questo metodo cioè delle Commissioni, olire i riflessi giá superiermente emanati, ostano, nella materia speciale di cui qui trattiamo, altre considerazioni non meno gravi.

O i membri di queste Commissioni sceglierebbonsi fuori delordine amministrativo, e spesso non avrebbero insieme al giusto concetto della legge quello eziandio dei bisogni dell’amministrazione, perchè, se avvi cosa difficile, è ap- punto il conciliare insieme questi due elementi tanto diversi, da parer quasi fra di loro repugnanti, cioè le prescrizioni assolute del diritta e le esigenze del pubblico bene, la giu- stizia e l’interesse.

Che sei membri d’esse Commissioni venissero eletti fra gli amministratori, si correrebbe un doppio pericolo, che cioè, in alcuni casi, la deferenza verso un collega o la soli- darietá di interessi e la comunanza di opinioni e in altri casi, ragioni al tnito apposte a coteste, nuocessero alla indipen-

  • denza ed alla imparzialitá del voto.

Olirechè non sarebbe serza inconveniente il far interve- nire in tali questioni fanzionari del Governo in pieno corso di carriera, epperò sotto i’immediata autoritá del ministro e a tutta sua discrezione.

Ma quando par non fossero queste difficoltá basterebbe a chiarire la sconvenienza del sistema delle Commissioni, il riflesso dello spreco enorme di tempo che a questo modo fa» rebbesi in quella stessa materia, il quale, per la speciale na- tura sua, meno sopporta gli indugi. Prima cioè che si fosse fatta la scelta dagli nomini che compongano la Commissione, e che questi si fossero riuniti, e che la Commissione si fosse costituita e che avesse avuto campo di conferire, discutere, deliberare e ridurre a formula le sue deliberazioni, il piú delle volte sarebbe fuggita 1a opportunitá, e sempre, o quasi, sarebbe compromesso quel bene preziosissimo che è il ri- sparmio di tempo nell’amministrazione della cosa pubblica.

Un’ultima obbiczione contro la convenienza della conser-