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o SESSIONE DEL 1858-64

Art. 184. I bandi politici e campestri cesseranno fin d’ora di essere esecutorii in {utto ciò che è contrario alla presente legge.

Sezione IL. — Delle attribuzioni del Consiglio delegato e del sindaco, în ordine alla polizia urbana e rurale.

Art. 182, Indipendentemente dalle disposizioni dei regola- menti compete al Consiglio delegato la facoltá di fissare, dove fosse ancora necessario, l’epoca delle vendemmie nei terreni che non sono chiusi, ed appartenenti ad un solo pro- prietario od anche a piú quando sono d’accordo. Le sue de- terminazioni sono notificate al pubblico con manifesto del sindaco,

Art. 185. Le tasse dei commestibili o combustibili secondo le basi stabilite dai regolamenti, sono decretate dal Consiglio delegato,

Art. 184, Il sindaco può concedere licenze di vendemmie anticipate quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 185, Esso può con manifesti, rendendone conto all’in- tendente: °

4° Assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, l’ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescriven- done, ove d’uopo, la distruzione;

2° Vietare che si depositino, o si facciano immondizie nei siti pubblici; |

3° Fissare il fempo per io sgombro dei cessi, fossi e canali immondi;

li° Assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati, quando quelli stabiliti divenissero inservibili;

5° Stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

6° Far nuove pubblicazioni dei regolamenti, e delle singole loro disposizioni per meglio accertarne i’osservanza.

Art. 186. Appartiene pure al sindaco:

1° Di prescrivere Ie cautele opportune, quando occorre la formazione di steccati, ponti, palchi ed altre simili opere co- strutte in siti pubblici o per uso pubblico;

2° Di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collo - cati sui balconi o finestre che minacciano di cadere nelle vie, o sulle piazze pubbliche ; l’apposizione dei lumi, o ripari nei siti pubblici in cui siansi lasciati materiali, o fatti scavi; la apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti ro- vine nei siti aperti al pubblico; lo sgombero delle case ed edifizi abitati, quando vi sia pericolo imminente; la rimo- zione delle immondizie, ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie, ed altre sostanze depositate in siti privati quando mandino esalazioni fetide a danno o in- comado del vicinato;

3° Di far procedere al sequestro delle bevande, e dei com- mestibili alterati o corrotti esposti in pubblica vendita;

4° Di dare le disposizioni occorrenti per l’estinzione degli incendi, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli og- getti valevoli a propagarli;

6° E generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica.

Art. 187, Il sindaco può far eseguire gli ordini di cui al- l’articolo precedente a spese degli interessati senza ‘pregiudi- zio dell’azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese È resa ‘esecutoria dall’intendente, sentito l’interessato, ed è rimessa all’esattore che ne fa la ri- scossione nelle forme e col privilegio dei regi tributi.

Sezione INIL — Dei regolamenti edilizi.

Art. 188. I comuni possono con regolamenti edilizi :

4° Determinare il tracciamento delle vie pubbliche nel- interno dell’abitato, e gl’ingrandimenti del medesimo;

2° Imperre nei casi d’ingrandimento ai costrattori di cas? nuove i’obbligo di somministrare sistemata ad uso pubblico la metá della via da stabilirsi lungo le medesime secondo il piano d’ingrandimento, ed anche di fiancheggiarla di portici ad uso pubblico;

5° Statuire nell’interesse dell’igiene pubblica che l’altezza delle case nuove non ecceda una volta e mezzo la larghezza della via che le fiancheggia, e che il lato piú ristretto del cortile abbia un’ estensione eguale all’altezza della casa;

h° Determinare l’altezza e la forma esterna dei fabbricati verso le vie e piazze pubbliche, e nell’interno l’elevazione minima delle camere,

Art. 189, I progetti dei regolamenti edilizi sono deliberati ed approvati secondo le norme stabilite dall’articolo 177,

Caro IX. — Delle attribuzioni dell’autoritá governativa rispetto all’amministrazione comunale.

Art. 190. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e dei Consigli delegati saranno trasmesse per copia all’inten- dente entra cinque giorni dalla Ioro data.

Per quelle però che deggiono essere pubblicate, il termine decorrerá dal giorno della pubblicazione.

Art, 191. Quando si tratti di un oggetto per cui la legge non abbia espressamente prescritta l’approvazione dell’auto- ritá governativa, l’intendentie si limiterá ad esaminare se la deliberazione è regolare, se non eccede la competenza del Consiglio che deliberò, se non è contraria all’interesse gene- rale od alle leggi.

Art. 192. Se l’intendente riconoscerá nella deliberazione uno dei vizi indicati nell’articolo precedente, potrá sospen- derne l’esecuzione con decreto motivato, il quale dovrá essere - immediatamente notificato all’amministrazione comunale, e trasmesso al governatore.

H governatore, sentito il Consiglio di Governo, deciderá se Ia deliberazione debb’essere annullata, salvo ricorso al Re, il quale provvederá, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 193. Se invece l’intendente non crederá che la delibe- razione contenga alcuno dei detti vizi, vimanderá la mede- sima al comune munita di un semplice suo visto.

Art, 194. Passati venti giorni dalla trasmissione della de- liberazione all’intendente, senza che questo ne abbia sospesa l’esecuzione, nè vi abbia apposte il suo visto, la deliberazione stessa sará esecutoria.

Art. 495. Non osfante l’apposizione del visto, di cui all’ar- ticolo precedente, il Re, sentito il Consiglio di Stato, potrá annullare le deliberazioni peccanti di alcuno dei vizi di cui all’articolo 194.

Art. 496. Quando non sia emanato alcun provvedimento dall’autoritá governativa sopra una deliberazione comunale entro i quaranta giorni successivi alia sua trasmissione all’in- tendente, essa non potrá piú essere annullata se non dal po- tere legislativo.

Art, 497. Sono approvate dal Re, previo parere del Con- siglio di Stato, le deliberazioni indicate nei numeri 3, 4, Be 6 dell’articolo 88, eccettuato, riguardo ai numeri 3 e 6, il caso in cui trattisi di un valore determinato non maggiore di lire 1000.

Sono pure soggette a tale approvazione le deliberazioni per locazione eccedente gli anni trenta.