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ciali, comunali e consortili del conto, dei ruoli, di qualsiasi carta o deliberazione estranea o personale, e di cui non sia stata vietata la pubblicazione.

Per ultimo si è dovuto prevedere il caso in cui i Consigli si separassero senza aver presa alcuna deliberazione. Non si può tollerare che il pubblico servizio rimanga interrotto; e d’altra parte quando le autoritá secondarie 0, meglio, locali, non compiono all’officio loro rispettivamente assegnato, ra- gion vuole che riviva nella sua pienezza il potere governa- tivo, che è il tutore nato dei pubblici interessi. Epperò nella accennata ipotesi, se sia rimasto imperfetto il bilancio, l’auto- ritá, alla qnale ne spettava l’approvazione, lo formerá e lo decreterá, previo il parere della Commissione prowinciale 0 del Consiglio di Governo. Se trattisi di altre deliberazioni, si provvederá con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV.

DELLE DIVISIONI E DELLE AUTORITÀ DIVISIONALI. Capo I. — Disposizioni generali.

Giá si è dichiarato perchè, mentre deferivasi al voto pres- sochè unanime della naziene, giustificato del resto dalla in- felice prova cle fece la fattizia creazione delle patenti del 1842, non si credette tuttavia di dover mettere le provincie in comunicazione immediata col potere centrale. Se non so- pra, almeno certo a fianco dell’interesse amministrativo è lo interesse politico, Sia pure emancipata amministrativamente la provincia, sialc il comune, e vengano di tal maniera mol- tiplicati i centri di vita propria ed autonoma, anzichè peri- colo o danno, ne avremo giovamento non piccolo, finchè la cosa stia nei limiti dell’ordine amministrativo. Sará invece grandemente compromesso l’inferesse politico se l’azione go- vernativa dovrá disperdersi fra tante piccole frazioni, senza che abbiavi alcun punto intermediario nel quale in certo modo si concentri, per avere da questo stesso concentra- mento autoritá ed energia maggiore.

Il che di leggieri si comprende solo che pongasi mente alla sostanziale differenza fra i due interessi, politico ed ammini- strativo, e fra le due specie d’azione che vi corrispondono.

L’azione politica, come quella che è diretta a tutelare e promuovere il comune vantaggio dell’universale, poria con sè il carattere di generalitá ; ossia deve avere una direzione, e dare un impulso omogeneo, unico, a tutte le parti dello Stato; l’azione amministraliva spiegasi in rapporto ad inte- ressi locali, circoscritti fra limiti piú o meno angusti di ter- ritorio, di popolazione e simili ; essa può per conseguente, 0, meglio anzi, essa debbe essere molteplice e diversa, come ap- punto sone molteplici e diversi gli oggetli ai quali provvede. L’unitá nell’indirizzo e nella esecuzione, ecco gli attributi dell’azione politica : ta varietá invece è quello dell’azione am- ministrativa. 9

Altro sará pertanto l’ordinamento politico, altro Pordina- mento amministrativo, seppure vuolsi che questo e quello riescano acconci allo scopo per il quale sono costituiti.

Dalle quali premesse giá appare il perchè nel progelto, sopprimendosi le attuali divisioni amministrative, siano in loro vece creati altri centri governativi. Ed insieme giá si scorge quali ne debbano essere le aftribuzioni, secoLdo lo spirito generale della legge stessa.

Non saranno cioè, come il comune e la provincia sono, enti morali, ma sibbene semplici circoscrizioni territoriali poli- liche ; avranno, sí, funzionari loro speciali, cioè ua governa-

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tore ed un Consiglio di Governo, ma non un’amministrazione propria, perchè questa suppone un patrimonio, suppone una massa d’interessi amministrativi identici, agglomerati insieme e nulla avvi di tetto questo nelle divisioni di nuova crea- zione.

Ed a viemmeglio indicare il carattere eminentemente poli- tico del funzionario che sará preposto a ciascuna d’esse, di- chiarasi nel progetto che avrá rango di consigliere di Stato. I che mette in luce l’importanza dell’afficio, e ad un tempo appalesa la mente del Governo di far sí che vengano chiamati ad esercitarle uomini maturi per senno, per dottrina e per esperienza nelle cose d’amministrazione, tali per lo appunto essendo i requisiti, che in sè debbono offrire riuniti i membri del primo Consiglio amministrativo dello Stato.

Caro II. — Delle attribuzioni del governatore.

In quanto è funzionario politico istituito per servire di nesso fra le singole provincie ed il potere centrale, ragione vuole che il governatore lo rappresenti verso le medesime ed abbia la generale sovriutendenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, esercitando a tale uopo una supremazia sugl’inten- denti.

Ma inoltre, per le considerazioni politiche ad un tempo ed amministrative, giá sopra svolte, non parve spediente Il ricu- sargli affatto ogni qualunque ingerenza negli affari locali.

L’emancipazione amministrativa, lo abbiamo giá dimo- strato, nen suona ostracismo asseluto del Governo dalla ge- stione della provincia o del comune. Fra l’accentramento quale oggidí esiste, cogl’incagli, cegl’incomodi e colle restri- zioni che lo accompagnano, ed una esclusione totale del Go- verno da ogni ingerenza, è cosí largo il tratto, che riusci» rebbe pericoloso il volerlo saltare di un fiato a piè pari,

Se è caso in cui la legge provvidenziale di gradazione yo- glia venir osservata, è certamente quando trattasi di modifi- care profondamente una legisiazione che è in esecuzione da un certo periodo di tempo, e la quale, per conseguenza, ha coí suo faito medesimo contribuito a creare od a svolgere una serie piú o meno numerosa e complicata d’inferessi speciali, che potrebbero trovarsi gravemente compromessi da muta- zioni troppo repentine e troppo radicali.

Questo appunto si avvera rispetto alle divisioni ammini- strative.

È facile sopprimerle; ma se pur vuolsi che questa sop- pressione non sia accompagnata da tali inconvenienti che ne vincano i vantaggi, conviene procedere cauti e riservati.

Ií vizio capitale delle presenti divisioni consiste nel forzoso amalgama d’interessi, talora divergenti e contrari e nella ec- cessiva influenza del capoluogo, che la esercitava troppo spesso a detrimento delle frazioni minori, Rivendicata î’au- tonomia delle provincie, secondo dispone il presente pro- geito, cessano issofatto questi inconvenienti.

Ma sarebbe ugualmente opportuno e provvido pensiero e- mancipare in tutto le provincie ed i comuni dall’azione fule- lare del Governo? Dopo averli tenuti per secoli in uno stato d’assoluta dipendenza, e cosí impossibilitati ad abilitarsi al buon governo dei loro inferessi, chi vorrá credere che la mezza libertá di cui godono dopo la legge del 1848 abbia compiuta e perfezionata siffattamente la loro educazione che bastino ormai in futto a sè medesimi ? |

Crediamo aver giá provato il contrariv ed aver posto in sodo che Je poche limitazioni mantenute alla libera azicne delle amministrazioni locali, soprattutto grazie al modo con cui sono introdotte ed esercitate, mentre per nulla nocciono alta giusta e legittima libertá amministrativa, sono ad un