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fede di sua povertá, ma eziandio di non essere iscritto nei registri dei tributi, sará in diritto di farsi rilasciare dai pub- blici ufficiali gli occorreati certificati in carta libera, e gra- tuifamente. Senza questa agevolezza sarebbe necessario ac- crescere l’indennitá onde con essa si potesse anche far fronte alla spesa dei certificati.

Per l’indennitá di viaggio e per quella di soggiorno la ta- riffa del 1848 accorda per ciascun dí lire due ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giorna- liero lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri {articolo 11).

Il Ministero vi propone di stabilire sopra nuove basi |’ ina dennitá di viaggio, e propone eziandio, tanto per essa quanto per quella di soggiorno, che vi sia uniformitá perfetta, la- sciato in disparte ogni riguardo di persone, perchè la legge deve a tutti un eguale trattamento, e debbe tanto meno fa- vorire coloro che si trovano in piú agiate condizioni.

Questa uniformitá di trattamento fu ammessa in parte nella tariffa francese del 18 giugno 18141, ed in quella del Belgio del 18 giugno 1349, le quali hanno bensí stabilito delle diffe- renze fra gli abitanti dell’uno e dell’altro luogo, 0 fra i testi- moni e i periti, ma nessuna ne hanno adottato in ragione della diversa condizione dei testimoni (1).

La paritá di trattamento per tutti i testimoni, sí per le spese di viaggio che per quelle di soggiorno, non incontrò opposizioni nel seno della Commissione.

Riguardo all’ammontare della indennitá di viaggio, le parve sufficiente il ragguaglio di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, qando trattasi di percorrere le ferrovie, tale es- sendo per lo appunto il prezzo dei posti di terza classe; ma per le altre strade fu essa di sentimento che la indennitá di centesimi sei per ogni chilometro non sempre possa essere sufficiente, non avendosi dovunque la stessa facilitá, pron- tezza ed economia nei mezzi di trasporto, Giusta la tariffa del Belgio del 1849, i testimoni hanno per la spesa del viag- gio una lira per ogni miriametro, se la distanza non eccede tre miriametri, ed una lira e centesimi cinquanta ove la ec- ceda (articolo 80); la quale indennitá è ridotta alla metá ove esistono le vie ferrate. Per contro la nostra tariffa del 1848 accorda lire due per ogni giorno di viaggio ai festimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero -lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri, Nella pratica si suole fra noi determinare il numero dei giorni impiegati nel viaggio in ragione di un giorno per ogni tre miriametri, argomentando dalla disposizione dell’articolo 292 del Codice di procedura criminale, che per ogni tre miria- metri di distanza prescrive l’aumento di un giorno al ter- mine ordinario tra la citazione e la comparizione. Quindi i testimoni meno agiati ricevono attualmente la indennitá di viaggio di lirc due per ogni tre miriametri, e cosí sette circa centesimi per ogni chilometro. Ciò stante, propone la Commissione che la indennitá di viaggio per ie strade non ferrale sia stabilita per tutti indistintamente i testimoni in ragione appunto di centesimi sette per ogni chilometro, sia nell’andata che nei ritorno.

Nell’articolo 16 del regolamento del 1848 è stabilito che la indennitá di viaggio e di soggiorno sará rispettivamente au- mentata della metá per i maschi minori di anni 14, e per le persone di sesso femminino quando gli uni e le altre, chia- mati a deporre, saranno accompagnati nei loro viaggio € soggiorno dal loro padre, dalla madre, dal marito, da un pa-

(1) Vedansi gli articoli 27, 28, 90, 91 della tariffa francese, e gli articoli 32 e 80 di quella del Belgio.

rente prossimo, dal tutore o curatore. La tariffa del Belgio (articolo 87) duplica intali casi la indennitá, sia di viaggio che

, di ritorno. La Commissione mentre ha creduto potersi mante-

nere come sta il detto articolo 16 riguardo alla indennitá di soggiorno, perchè due che convivono assieme fanno in com- plesso minore spesa di due che vivano separati, ha invece creduto che debbasi raddoppiare la tassa dell’indennitá di viaggio tosto che venne calcolata nella spesa minima cui w& soggetto ogni individuo. Se accordate, per esempio, centesimi 4 per ogni chilometro a chi percorre le ferrovie, mentre tale è la tassa dei posti di terza classe, dovete dare il doppio ai minori di anni 14 e alle donne che viaggiano. assieme a chi ne ha la custodia, perchè doppia sará la spesa che incon- treranno per avere due posti,

In quanto alle indennitá di soggiorno, nen ha creduto la Commissione che si debba cambiare la proposta del Governo, riflettendo che nella tariffa francese del 1844 la fassa dei te- stimoni per ogni giornata venne fissata in due lire per la cittá di Parigi, in una lira e centesimi B0 per le cittá la cui popolazione non sia inferiore a 40,000 abitanti, ed in una lira per tutte Je altre localitá (articoto 27); e che la tariffa del Belgio del 1849 accorda una lira e centesimi 50 ai testi- moni delle cittá di Bruxelles, di Anversa, di Gand e di Liége, per ogni giorno di comparizione, e solo una lira a quelli degli altri luoghi (articolo 32). Ove poi fa loro fermata sia prolungata in lnogo diverso della loro residenza, la tariffa del Belgio accorda ai primi lire due per ogni giornata di soggiorno, ed ai secondi una lira e centesimi 50 (articolo 86). La nostra tariffa del 1848 accorda l’indennitá di soggiorno in ragione di due lire per ogni di ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, ovvero gi minori di anni 14 ed alle donne, ed in ragione di tre lire e centesimi 50 a tatti gli altri; ma prima di tutto dovendosi abolire oggi diversitá di trattamento tra i cittadini piú agiati e i meno agiati, non si deve calcolare che la tassa minore, quella cioè di lire due al giorno; in secondo luogo, se si vuole provvedere alle strettezze in cui versa Perario, e ri- durre la indennitá negli stretti limiti del puro e rigoroso necessario, come si è ridotta quella accordata ai poveri che risiedano nel luogo stesso dell’esame, o a distanza non mag- giore di due chilometri e mezzo, non pare che si possa con- trastare la deduzione del quarto che fu adottata dal Ministero, fissando ad una lira e centesimi 50/la indennitá di soggiorno.

Gli uffiziali di sanitá e gli altri periti che prestano l’opera loro nei criminali procedimenti hanno due distinti diritti; gli onorari per ie visite, operazioni o vacazioni, e le indennitá per le spese di viaggio e di soggiorno.

Gli onorari quali sono fissati dalla vigente tariffa non po- trebbero a dir vero comparire esagerati ponendoli a con- fronto con quelli delle tariffe della Francia e del Belgio; ad ogni modo, avuto riguardo alle strettezze dell’erario, pro- pone il Governo di assottigliarli alquanto. Propone cioè di ridurre di un terzo il diritto di vacazione stabilito nell’arti- colo 24 del regolamento del 1848 pei diversi periti ivi no- minati, tra i quali non sono compresi i medici, i chirurghi, i flebotomi e le levatrici, perchè costoro non sono retribuiti in ragione di vaeazione, ma in ragione di visite e di opera- zioni. Propone quindi che ai medici ed ai chirurghi sia ac- cordato per ogni relazione un onorario corrispondente ai tre quinti del diritto di vacazione degli altri periti, ridotto come sopra. Propone finalmente che ai flebotomi ed alle levatrici sia data una retribuzione che corrisponda ai tre quinti di quella assegnata ai medici ed ai chirurghi (articoli 6 e 7 del progetto del Ministero).