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emeitano avviso sulla esistenza o no di alcuna di quelle circostanze che lo rendono qualificato (1). Cosí pure quelle percosse e quelle violenze che per loro natura sono soggette a pena correzionale, diventano crimini e sono punibili colla reclusione, se sono accompagnate da premeditazione a da insi- die, ancorchè non abbiano cagionato feriteo malattie, ovvero siano commesse contro di un pubblico ufficiale od un agente della forza pubblica nell’esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse (2). Lo stesso accade in molti altri casi, per esempio, in quelli contemplati negli articoli 447, 528, 586, 387 e 596 del Codice penale, nei quali il delitto diventa crimine, e per- ciò cambia di titolo, quando è accompagnato da circostanze determinate dalla legge. In tutti questi casi in cui si tratta di-aggravare la condizione dell’imputato, la Camera di con- siglio e la sezione d’accusa debbono riconoscere se dall’istru- zione preparatoria risultino o no le anzidette circostanze, cosicchè il loro giudizio si aggira di necessitá intorno al reato considerato în concreto, tenendo conto, cioè, delle sue circo- stanze, le quali ne cambiano il titolo, cambiandone la pena.

Accade forse lo stesso se trattisi di circostanze attenuanti, e cosí di fare migliore la condizione dell’imputato?

Non essendovi nel Codice d’istruzione criminale della Francia una disposizione che provveda sopra di questo punto, esso restò nel dominio della giurisprudenza, e la Corte di cassazione decise piú volte che Ja Camera d’accusa non ha facoltá di esaminare ed apprezzare i motivi di scusa e le cir- costanze attenuanti. Non tutti però i giureconsulti*sottoscris- sero a questa opinione non fondata sopra un testo di legge, ma sopra ragionamenti che possono confutarsi. Sia pur vero che la Camera d’accusa non ba da applicare le pene, e che il procedimento scritto non ha per iscopo di provare il reato, ma solo di riconoscere se vi siano o no sufficienti indizi di reitá a carico di un cittadino per sottoporlo ad accusa nel- l’interesse della societá, ciò però non dimostra che in questo giudizio preventivo debbasi bensi tenere conto di quelle cir- costanze che in luogo della pena correzionale rendono appli» cabile Ja criminale, e per contro non si debba tenere conto di quelle che, in luogo della pena criminale, rendono appli- cabile la pena correzionale, giacchè sí le une come le altre servono solo a fissare i termini dell’aceusa, sí le une come le altre debbono essere provate colle risultanze dei pubblico dibattimento, non con quelle della istruzione: preparatoria, senza la quale prova non possono essere calcolate da chi giu- dica l’imputato.

La stessa Corte di cassazione di Francia declinò piú volte da quella sua teoria, non tanto col decidere che le Camere d’accusa non eccedono i limiti della propria giurisdizione menzionando nelle sentenze di rinvio Îe circostanze atte- nuanti che risultano dail’istruzione preparatoria, lasciando intaita la competenza del giurí per pronunziare sopra di esse (3), ma piú ancora col decidere che l’accennata restri-

(1) V. Codice penale, articolo 653 e seguenti, 671 e seguenti. È a notarsi specialmente l’articolo 651, giusta cui il furto di oggetto anche mininio, per esempio di un fazzoletto, è puni- bile con penacriminale, e quindi diventa un crimine appellato rapina, se fa commesso violentemente.

  • (2) Articolo 230.

(3) Vedasi in questo senso la decisione del 13 gennaio 1820 sul processo contro Piquet: «C’est mème un devoir pour elles (dicono a questo riguardo gli antori del Journal de Palais), cav si elles omettaient de mentionner les circonstances qui peuvent rendre le crime sxcusable, l’exposé du fait ne serait pas com- plet,»

19 zione delle facoltá di esse Camere non si applica qualvolta il fatto di scusa presenta il carattere di un fatto giustificativo; impercioechè, se non si può mettere in istato d’accusa un cit- tadino per causa di un fatto, il quale, considerato ia sè stesso, non sia un reato, non si deve nemmeno accusare per un fatto che sia bensi punibile, considerato în astratto, ma nol sia in nessun modo considerato în concreto, in ragione, cioè, delle circostanze personali di chi lo ha commesso, o delle circo- stanze nelle quali fu commesse, e perciò, giusta la giuris- prudenza di quella Corte, la Camera d’accusa è giudice delle circostanze che spogliano il fatto di ogni reitá (1).

Ha deciso benanche quella Corte suprema, che le Camere d’accusa lanno il diritto di apprezzare tutte le circostanze che caratterizzano l’intenzione dell’imputato e la di lui buona fede, e dichiarare che non vi è luogo a procedimento, se l’azione comparisce pura da ogni mala intenzione (2).

Nel Belgio, prima delia legge del 15 maggio 1838, le Ca- mere d’accusa consideravano spesso come cerrezionali dei reati che pelloro titolo avrebbero dovuto qualificarsi crimini, e ciò facevano considerando ed apprezzando le circostanze che li avevano accompagnati, sicchè il Governo nel proporre quella legge al Parlamento dichiarò che con essa intendeva regolarizzare ciò che in fatto si praticava di giá, la quale cir- costanza fu anche ammessa nelle discussioni seguite nel seno della Gamera dei rappresentanti e nella relazione della Com- missione del Senato.

Nel nostro paese, sebbene sia chiara e precisa la disposi- zione dell’articolo 10 del Codice di procedura criminale, il quale prescrive senza alcuna distinzione che nel determi- nare la competenza si avrá riguardo al titolo, e non alle cir- costanze del reato, quando anche per queste Pimputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse fare luogo al pas- saggio da una pena superiore ad un’altra di genere inferiore; ciò nulla meno le Camere d’accusa furono talvolta strascinate dalla forza della ragione a considerare le circostanze del eri- mine nell’interesse dell’imputato, e rinviarlo al tribunale correzionale quando per causa di esse doveva applicarsi una pena correzionale, od anche a dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di discernimento dell’imputato, conculcando senza volerlo un precetto di legge poco razio- nale, Ja di cui rigorosa osservanza doveva quindi essere as- sicurata, e lo fu, dalla Corte suprema di cassazione (3).

(1) Vedansi le sentenze 27 marzo 1818 nel processo Rosay e 8 gennaio 1819 nel processo Cazelles, colle quali fa deciso che le Camere d’accusa banno diritto e dovere di riconoscere ed apprezzare, nel caso di omicidio o di ferite, la scusa deri. vante dalla legittima difesa, e dichiarare che per causa di tale scusa non vi è luogo a procedimento.

(2) Sentenza 17 marzo 1827 nel processo Gérard, in cui trat- tavasi del reato di falsa testimonianza. Vedasi quanto scrisse Faustin Hélie sopra questa materia in un pregievole articolo pubblicato nella Encyelopédie du droit di Sébire e Carteret, alla parola Chambre d’accusation, numeri 14, 15, 16 e 17.

(3) Nel processo di Luigi Dagnino, imputato, di avere dietro grave provocazione, ferito il proprio fratello, la sezione d’ac- cusa del magistrato d’Appello di Genova con sentenza 3 aprile 1850, dopo avere considerato che dal fatto risultante dal pro- cesso scritto appariva soltanto un eccesso di difesa punibile col carcere giusta l’articolo 607 del Codice penale, rinvidl’im- putato avanti il tribunale correzionale; ma la Corte di cassa- zione addí 13 maggio stesso anno annullò tale sentenza per violazione dell’articolo 10 del Codice di procedura.

La stessa sezione di accusa aveva giú nel processo di Giu- seppe Casagrande, con sentenza 26 luglio 1848, dichiarato non

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