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messa ad un ufficio dipendente dai Ministero di commercio, il quale ufficio nella presente legge è indicato col nome di ufficio centrale.» Questa primitiva compilazione è sembrala ad alcuni piú conveniente di quella che venne ad essa sosti. tuita, Essi osservano che la direzione delle privalive deve per analogia di materia appartenere al Ministero di commer- cio, anzichè a quello di finanze; che, se presentemente questi due Ministeri sono riuniti in una stessa persona, potranno pure in avvenire essere di nuovo separati, e che male sta- rebbe, quando esistesse un Ministero di commercio, che a quello non spettasse la direzione delle privative. Osservano essi ancora che la primitiva compilazione dell’articolo col. l’imporre un nome speciale all’ufficio incaricato della dire- zione delle privative, rendeva piú concisa e piú limpida la compilazione di tutti gli articoli della legge in cui si fa men- zione di questo ufficio. Ma queste ragioni non parvero tali all’ufficio vostro centrale, da indurlo alla proposta di rista- bilire la primitiva compilazione e di mettere da banda quelle assai potenti, per cui quella compilazione venne modificata. L’ufficio centrale osservava che, qualora venisse a risiabilirsi il Miaistero di commercio, il decreto reale medesimo, per cui esso verrebbe a ristabilirsi, dovrebbe assegnare le attri- buzioni che avrebbero ad appartenergli, fra le quali natural- mente si troverebbe compresa ia direzione delle privative. E, quanto all’ufficio speciale cni questa direzione verrebbe af- fidata, poco importare il nome sotto il quale viene dalla legge designato, quando la legge medesima chiaramente ne deter- mina le funzioni.

L’articolo 46 corre cosí:

«Ogni atto di trasferimento di privativa dovrá essere re- gistrato al Ministero e pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno a spese del richiedente.

«H trasferimento non avrá effetto, rispetto ai terzi, che dalla data della registrazione. >»

Altri avrebbe voluto che si dicesse piultosto dalla data della pubblicazione, ma all’ufficio centrale è sembrato piú conforme allo spirito della legge la disposizione del progetto. Quale è infatti il principio rettore della legge intiera? Che l’attestato di privativa non crea il diritto dell’inventore, ma lo riconosce e lo attesta. Quindi è che niell’articolo 10 si sta- bilisce che «gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la do- manda,» perchè fin da questo momento l’inventore ha pa- lesata intenzione di voler far uso del suo diritto. Simil- mente il cessionario di un attestato di privativa, subentrando nei diritti dell’inventore, palesa l’intenzione di voler far uso del diritto che ha acquistato .nell’istante medesimo in cui promucve la registrazione della cessione, e da questo istante medesimo la legge prende questi diritti sotto la sua tutela. Nè deve tacersi che la registrazione è infatti un modo di pub- blicazione, poichè questi registri dall’articolo 5 sono dichia- rati pubblici.

Finalmente l’articolo 54, nel quale si prescrive che «ogni sei mesi saranno pubblicate le descrizioni ed i disegni con-

.cernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel seme-

stre precedente,» fece sorgere ii dubbio se la spesa di que- ste pubblicazioni, !a quale spesa parve a chi muoveva il dub- bio dover essere assai grave, abbia da ricadere sullo Stato, oppure sul titolare della privativa. AI quale dubbio si ri- sponde, in primo luogo, che la spesa della pubblicazione viene grandemente scemata dall’alinea dell’articolo mede- simo, il quale permette di pubblicare le invenzioni per soli estraiti, ogni volta che questi bastino all’intelligenza del trovato cui si riferiscono; che questa spesa è necessaria per

adempiere uno degli uffici che la legge si propose, cioè la conservazione e la diffusione delle invenzioni ; che finalmente è palese dovere Îa spesa medesima ricadere a carico del Te- soro, il quale percepisce dagl’inventori una tassa piú che ba- stanie a sopperire a questa ed a tutte le altre spese che dalle concessioni delle privative possano derivare.

Non ci arresteremo sul rimprovero fatto alla legge di con- tenere molte disposizioni d’indole regolamenfaria: dove trat- tasi di accertare e tutelare Ì diritti dei cittadini niuna csutela ci sembra soverchia, e giusto ci pare che siano dalla legge medesima stabilite in modo invariabile e scienre le formalitá mercè delle quali questi diritti debbono essere assicurati e tutelati. Neppure staremo a. notare d’improprietá l’uso di qualche vocabolo, perchè questa improprietá non nuoce alla chiarezza della legge, e non ha per conseguenza tale impor- tanza, che ci induca a suggerire aicuna correzione.

Noi concluderemo dunque, o signori, col proporvi l’ap- provazione pura e semplice di questo progetto di legge, nel quale, oltre alla soliditá dei principii, non ci sembra potersi troppo lodare l’armonia delle parti, l’ordine dell’esposizione e la chiarezza del dettato.

Costruzione di una linea telegrafica sulla strada ferrata. fra Alessandria e Novara.

Progetto di legge presentato alla Camera il 4 aprile 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle fi- nanze (Cavour).

Siewori ! — Lo stato dei lavori di armamento del tronco di strada ferrata fra Alessandria e Novara fa sperare assai pros- sima l’epoca in cui se ne potrá aprire l’esercizio al pubblico. Per assicurarne però il buon servizio e per renderlo in tuito conforme a quello degli aliri tratti, è indispensabile che fra i due punti esiremi suddetti si stabilisca una linea telegra- fica, il cui bisogno riescirá tante piú sentito in quanio che il detto servizio di locomozione si aprirá sopra un solo bi- nario.

La spesa occorrente per questo lavoro, secondo il calcolo preventivo redatto dalla direzione dei telegrafi, consta dei seguenti elementi, cioè :

Provviste di pali ed opere d’armamento . . L. 32,792 75

Id. di filo elettrico in quantitá di 15 ton- nellate. . 6...» 12,000»

Spesa di sorveglianza . ......,... >» 800»

Spese d’esercizio e di manutenzione per Î’anno

COMMENTO >. usi» 30 > Spese impreviste . ......... 967 25 E cosí in totale . ,,. L. 50,000»

Si è esaminato se, a risparmio di parte almeno di questa spesa, si fosse potuto trasportare sulla ferrovia l’attuale Jinea telegrafica scorrente sulla strada ordinaria fra Alessandria, Casale, Vercelli e Novara, valendosi dello stesso materiale; _ se non che essendo risultato che non solo la distruzione di quel telegrafo ed il suo trasporto darebbero luogo ad una spesa pressochè uguale a quello di ua nuovo telegrafo, ma che inoltre la corrispondenza assai attiva esistente tra Fran- cia ed Inghilterra con Trieste ed Austria, la quale, dopo la congionzione del nostro telegrafo con quello austriaco, passa quasi esclusivamente per questa nostra linea, non ammette» rebbe la benchè menoma interruzione dell’attuale telegrafo,