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modo di rilasciarlo sieno tali, che non diano aí pubblico ve- run falso concetto intorno alla natura ed agli effetti del ti- tolo medesimo, epperò che esso non deve direttamente ema- nare dall’autoritá del Re, nè portare in faccia il nome augu- sto di ini, ma convenirsi all’incontro che, sotto il modesto titolo di certificato di privativa, venga esso spedito da un ufficiale pubblico di ciò specialmente incaricato, il quale at- testi avere il titolare adempiute tutte le formalitá dalla legge prescritte, per poter fruire dei diritti che la legge medesima assicura agli inventori.

Tali, o signori, sonc i principiî fondamentali sui quali ri- posa il progetto di legge che dal signor presidente del Con- siglio e ministro delle finanze venne sottoposto alle vostre deliberazioni. Questo progetto, che al primo suo com- parire riscosse dagli uomini piú competenti nel paese e fuori unanime e meritato applauso, comprende in sè tutte Je parti di una compiuta legislazione in fatto di privative indu- atriali.

Ess0 è diviso in sette titoli, cioè:

41° Diritti derivanti da invenzioni e scoperte industriali, e loro titoli;

2° Condizioni e procedimenti per ottenere un attestato di privativa;

5° Trasferimento delle privative;

4° Conservazione e pubblicazione dei docamenti che ri- guardane gli attestati di privativa;

5° Nuliitá ed annullamento degli attestati;

6° Violazione dei diritti di privativa ed azioni che ne de- rivano;

7° Disposizioni transitorie.

Noi crediamo dover particolarmente indicare all’atten- zione ed all’approvazione del Senato:

Nel titolo I, l’articolo 2, nel quale con somma aceura- tezza si annoverano le invenzioni che debbono dirsi indu- striali e possono essere argomento di privativa; l’articolo II, che definisce i casi nei quali può essere concessa la privativa per importazione di invenzioni privilegiate all’estero; l’arti- colo 7, che esonera il Governo da ogni guarentigia della realtá o deli’utilitá delle invenzioni privilegiate, e gli arti. coli 14 al 19, che stabiliscono un sistema di tasse cosí com- binate che, mentre compenseranno lo Stato di tutte le spese sostenute per cagione delle privalive, allontaneranno, se non tutte ie domande frivole od insensate, almeno ia mag- gior parte di esse, e non potranno nuocere sensibilmente a quelie che hanno vero fondamento di novitá e di atilitá.

Nel titolo II, l’articolo 23, che permette al titolare di un attestato di privativa, nei corso dei primi sei mesi di essa, di ottenere che venga ridotto ad alcune parti soltanto della invenzione che era in esso compresa, onde cansare il peri- colo di annullamento, quando, per ignoranza o per errore, avesse il titolare medesimo compreso nella sua domanda al- cuna cosa che egli sia poi venuto a riconoscere non nuova.

L’articolo 26, nel quale, all’incontro, senza violare i di- ritti dei terzi, si assicura al primo inventore un termine di sei mesi per migliorare e compiere la propria invenzione.

L’articolo 39, che definisce chiaramente le cause per cui l’attestato può essere rifiutato, e gli articoli seguenti che provveggono al modo da tenersi acciò il rifiuto possa essere definitivamente mantenuto oppure revocato.

Finalmente, nel titolo V, gli articoli è7 e 58, che stabili- scono i casi in cui un attestato di privativa è nullo o cessa di essere valido, e l’articolo 60, nel quale si determinano i casi ed i modi in cui un attestato può essere dichiarato nullo in modo asseluto e perentorio, cioè, non solamente rispetto

alle persone che ne hanno chiesto l’annullamento, ma ri- Spetto a tutti indistintamente.

Il fare una piú minuta analisi della Jegge, Vesaminarne uno per uno gli articoli, lo addurre le ragioni che li giustifi- cano, il risolvere le opposizioni che si potrebbero muovere contro di essi, sarebbe opera del tutto inatile, poichè altro quasi non potremmo fare che riprodurre nella sua sostanza, iutandone solo la forma, la bella e lucida esposizione di motivi con cui il signor ministro proponente accompagnava la presentazione del progetto alla Camera dei depulati, € che è stata a voi pure distribuita. Noi quindi, riservandoci di porgere al Senato, nella discussione della legge, quegli schiarimenti che ci venissero chiesti, e di rispondere alle difficoltá che venissero sollevate, ci limiteremo per ora ad esporre alcune osservazioniche vennero fatte nei vostri uffici, e riprodotte nell’ufficio centrale, ed a ragguagliarvi delle ra- gioni per cui questo non credette doversi proporre verun emendamento.

Queste osservazioni possono ridursi alle poche che se- guono: °

La durata delle privative, secondo l’articolo 10 del pro- getto, può estendersi fino ai quindici anni; questo termine parve ad alcuni troppo remoto. Essi temono che l’industria non se ne trovi inceppata, e il pubblico troppo lungamente privato del benefizio della libera concorrenza; essi vorreb- bero quindi che la darata ordinaria delle privative si ridu- cesse a dieci o a dodici anni. Ma, prevedendo la difficoltá che contro una sí breve durata potrebbe muoversi, che, cioè, quelle invenzioni chs costarono lunghi studi e copiose spese, e la cui attuazione esige l’investimento di grandissimi capi- tali, ron sarebbero cosí abbastanza rimunerate, essi propon- gono che Ia durata della privativa si possa beasi accrescere, ma solo per via di legge speciale. A queste proposte si op- pose nell’afficio centrale l’esempio di molte delle legisla- zioni straniere e di quei paesi appuoto nei quali industria ha preso incrementi maggiori, cioè dell’Inghilterra, degli Stati Uniti, della Francia, dell’Austria, del Belgio, alle quali sono da aggiungersi quelle della Spagna, della Baviera, di Roma e delle Due Sicilie. Tutte queste legislazioni stabili- scono a 44 o 18 anni (quella del Belgio a 20 anni) la durala dei brevetti. Nè si deve temere che questa durata produca gli inconvenienti addotti, poichè non molto numerose saranno nsai le industrie per le quali torni a conto agli inventori di pagare per tanti anni una tassa la quale nell’ultimo triennio ascenderá a 410 lire annue, Il fatto poi della legge belgica, votata or sono pochi mesi, dimostra che, lungi dal comparire eccessiva una durata di 43 anni, essa in un paese d’indastria molto attiva pare troppo breve.

Alla brevitá poi del termine di 10 0 12 anni poco acconcio rimedio arrecherebbe l’intervento legislativo; poichè, se, come si teme, molti saranno gl’inventori che bramino un piú fungo termine, molte pure saranno le domande di siffatte leggi eccezionali, le quali non si potranno nè dal Governo nè dal Parlamento respingere, senza entrare in un minuto e- same delle invenzioni per cui la proroga verrá domandata, cioè senza contraddire al principio sul quale tutta la legge riposa, e senza impegnare Parlamento e Governo in moleste e penose indagini, e senza esporli entrambi al pericolo di gravi errori.

Secondo l’articolo 19 del progetto, «la direzione di tutto ciò che riguarda le privalive appartiene al Ministero di fi- nanze.» Secondo il primitivo progetto del Ministero, questo articolo era cosí concepito : «La direzione di tutto ciò che concerne le privative industriali sará con decreto reale com-

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