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TITOLO VI.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA ED AZIONI CHE NE DERIVANO.

Art. 64 e 65. Identici alla proposta ministeriale.

Art. 66. La parte danneggiata avrá inoltre diritto al risar- cimento dei danni ed interessi.

Se il possessore, ecc., come nell’articolo del Ministero.

Art, 67. Identico all’articolo del Ministero.

Art. 68. I due primi paragrafi identici alla proposta mi- nisteriale,

Al sequestro dovrá sempre precedere la cauzione.

Art. 69. Identico all’articolo del Ministero.

Art. 70. A) detentore degli oggetti sequestrati o descritti sará lasciata copia dell’ordinanza del presidente, dell’atto comprovante il deposito della cauzione e del processo ver- bale del sequestro 0 della descrizione.

Art. 71. Identico all’articolo del Ministero.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72, 73 e 74. Idenlici agli articoli del progetto del Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 13 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 6 stesso mese.

Siewon1! — Le invenzioni o le scoperte industriali sono oggidí considerate dalle patrie leggi come materia di favori che il Governo può in alcuni casi concedere ai loro autori.

Il progetto che sottoponesi alla vostra disamina, e che fu giá adottato dalla Camera dei deputati, propone invece di riconoscere nella invenzione e scoperta industriale l’oggetto d’un diritto.

Esso quindi restringesi a dichiarare questo diritto, a de- terminarne l’arigine, e ad indicare i mezzi piú acconci e piú efficaci a provarne l’esistenza e guarentirne l’esercizio.

I caratteri che dehbe avere un trovato per dare nascimento al diritto di privativa, sono quindi definiti nel progetto me- desimo.

Ma, quando la legge restringesi a dichiarare un diritto come emergente da un fatto praticabile, deve lasciare a chiunque ne ha interesse piena libertá di dimostrare l’’in- sussistenza di questo fatto o la mancanza delle condizioni che esso deve adempiere per dare nascimento a quel diritto ; e pel motivo stesso non può consentire che il Governo entri mallevadore della esistenza e dell’indole di quel fatto, le quali sono cose difficili sempre e spesso impossibili a verifi- care con anticipate iridagini.

Di qua uno dei principii cardinali del progetto, cioè che non debba l’amministrazione disaminare il contenuto del tro- vato, pel quale chiedesi un attestato di privativa,

E per vero, quesl’attestato è prova del tempo preciso in cui taluno si è asserito inventore, propalando quello che egli crede essere un nuovo suo trovato, °

Ora, siccome l’iscrizione ipotecaria non è giá fondamento e prova del credito; ma, se il credito esiste, ed ha i caratteri dalla legge segnati, è titolo per esercitare il diritto d’ipo-

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teca, cosí l’attestato di privativa non prova nè il diritto del- l’inventore nè l’esistenza della invenzione, ma nel caso in cui e quello e questa realmente esistano, diventa documento legale per lo esercizio della privativa.

Deriva da ciò che quel documento non deve essere un so0- lenne decreto di principe o di ministro, ma sí un semplice attestato di un uffiziale a ciò deputato, come per lo appunto è il conservatore delle ipoteche.

In ogni modo però, dacchè la privativa è diritto esclusivo dell’uso dell’invenzione, non può sussistere se non a patto che la invenzione stia e che sia praticabile.

Ma sí per provare l’esistenza dell’invenzione e sí per po- terla verificare mediante l’esperienza, è indispensabile che inventore medesimo descriva e determini ciò che la costi- taisce, e che, informandone gli altri, sappia loro dire quali ne sono i caratteri e quale lo scopo.

Il progetto quindi provvede a ciò che la descrizione e la indicazione del trovato riescano, per quanto è possibile, chiare, compiute e precise, chiamandone a sindacato l’inven- tore medesimo.

La pubblicazione di simili documenti è il complemento necessario dell’indole loro e della loro destinazione.

Non poteva perciò nel progetto omettersi quanto concerne la conservazione e la pubblicitá di essi.

Da ultimo, perchè l’esclusivo esercizio del diritto d’in- ventore sia guarentito effettivamente, è indispensabile la duplice sanzione che in simiglianti casi la legge suole conce- dere, cicè la sanzione civile per la riparazione del danno, e la penale per la punizione di chi offerde quel diritto, nonchè l’azione d’una quasi rivendicazione delle cose contraffatte, le quali, rispetto alla forma loro industriale, appartengono al- Pinventore.

Ecco le principali basi sopra le quali il progetto è fon- dato.

Se non che, signori, perchè la massima del non far disa- mina del merito della invenzione non trasmodi in pericolosa facilitá, è mestieri che la legge e determini i veri confiní en- tro i quali debb’essere applicata, e, d’altra parte, senza op- porre ostacolo ai veri inventori, metta indirettamente un qualche freno alla ciarlataneria,

Per raggiungere questo duplice intento, il progetto enu- mera le specie di trovati pe’ quali non compete privativa, e impone inoltre il pagamento di due tasse, leggiere sí, ma combinate in modo che valgano, non solo a gettare una en- trata bastevole per sopperire alle spese che occasiona ii con- ferimento delle privative, ma sí ancora a togliere il desiderio ai ciurmateri di chiedere atfestati per bugiarde invenzioni. AI che veramente è anche ritegno efficace l’obbligo di e- sporre ordinatamente ed in tutti i suoi particolari \’inven- zione di cui pretendesi la privativa ; perciocchè colui sola- mente può esprimere per filo e per segno le proprie idee, il quale ne ha lucido e ben definito nella mente il concetto.

In ogni modo indagare, non il merito effettivo, nè la realtá dell’invenzione, ma i caratteri e lo scopo di questa, tali quali furono indicati dall’inventore, per giudicare se sieno con- formi a quelli che la legge richiede, è pure una maniera d’esame la quale va di necessitá congiunta colla verificazione d’essersi adempiti i procedimenti prescritti dalla legge me- desima. In effetto, tra questi procedimenti stanno la descri- zione ed il titolo del trovato, la cui imperfezione o man- canza toglie ogni diritto al preteso inventore.

Questa disamina però potrebbe facilmente eccedere od es- sere inesatta, ed indurre in errore l’ufficiale incaricato délle privative.