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striale del trovato ed il conferimento del privilegio per crete reale, cioè due condizioni inaccetlabili e da noi spinte.

La contribuzione annua a rate eguali tra loro e senza di- stinzione alcuna, nè tra i primi anni e i successivi di una medesima privativa, nè tra una privativa di poco momento ed una di molto rilievo, è certamente sproporzionata. Da principio essa riesce naturalmente troppo grave agl’inven- tori, i quali per mettere in pratica i loro trovati debbono assoggettarsi a spese considerevoli, nè possono, se non di mano in mano e col progresso del tempo, accrescere i loro profitti; oltre a che sará realmente piú pesante pei trovati di poco frutto, ed il cui esercizio avrá corta durata, D’altra parte non osterá alla ciurmeria di quei falsi inventori che piglieranno sempre un atlestato per 10 o 15 anni, quando sanno che per ottenerlo non possono essere ad altro costretti che al pagamento di nn’annata sola d’imposta, la quale, se pur non si vuole di soverchio opprimere i contribuenti, fa mestieri che non sia di gran rilievo.

La fassa pagabile in due o tre rate uguali con i’anticipa» zione della prima di esse, è certamente un rifegno pel ciur- madore, ma è un aggravio pel vero inventore, sí perchè l’obbliga ad uno sborso anticipato (il quale è sempre abba- stanza considerevole perchè meriti simile rimprovero, anche quando la prima rata fosse piú leggiera delle successive) e sí perchè esclude la possibilitá di prendere una privativa per meno d’un certo numero «di anni,

Questo aggravio poi è enorme nel sistema della tassa unica pagata anticipatamente ed eguale per ogni specie di attestato di privativa, senza riguardo nè alla sua importanza nè alla sua durata; e benché renduta meno grave quando la legge dispone che sia proporzionale al numero degli anni, sta sem- pre però che per le privative di lunga durata è un peso assai incomodo.

AI contrario nna tassa di tale natura diventerebbe leggie- rissima per le privative di solo qualche anno, lá dove fossero permesse, e però non offrirebbe ritegno di sorta alle do- mande di attestati per vani o futili oggetti; oend’è che in questo sistema, per evifare simile inconveniente, sono per lo piú vietate le privative di breve durata, togliendo cosí ad ogni inventore la facoltá, che naturalmente gli deve compe- tere, di limitare a proprio arbitrio esercizio di un suo di- ritto, ed al pubblico l’opportunitá di approfittare della corta durata delle privative.

La fassa mista del Belgio è fra tutte Ie combinazioni la piú equa e la piú convenevole. La legge che la prescrive però non ammette ii principio che il postulante assegni alla sua privativa la durata che crede, e però impone il pagamento di lire 50, che dice supplementare, per ogni privativa indistin- tamente. Questa somma fissa, congiunta alla prima rata an- nuale della tassa può riuscire incomoda nel casg in cui l’in- ventore di un trovato di paco rilievo, ma utile, chiede una privativa, con intenzione di continuarla, per solo un breve periodo di tempo. Il che avviene massimamente per tutte quelle piccole invenzioni le quali sono nella pratica scaval- cate da altre che ordinariamente non si fanno aspettare lungo tempo. í

Per un altro lato poi quella tassa è poco considerevole, e -

noa impedisce che molte privative siano chieste per 20 anni, Ie quali o non sarebbero domandate, o appena pretese per breve iempo, se l’anticipata contribuzione essere dovesse properzionale alla durata della privativa indicata nella de- manda.

Noi quindi abbiamo seguito il metodo della fassa annuale

crescente per trienni, la quale per questa parte diventa pro- porzionale alla importanza del trovato; poichè ordinaria- mente la privativa il cui esercizio dura molti anni, concerne invenzioni di maggior momento ed industrie piú profittevoli. A questa fassa annuale abbiamo proposto di aggiungere un’altra tassa o finanza sborsata anticipatamente in una volta sola, ma pur essa proporzionale al numero degli anni per la cui darata chiedesi la privaliva. A questo mado rendesi giu- dice l’inventore medesimo della tassa che egli crede propor- zionata all’importanza della sua scoperta ; ed oltracciò, con- cedendoglisi la facoltá di ehiedere un proluagamento di pri- vativa, ovviasi pure ad un altro inconveniente, a quello cioè di costringerlo a domandare un attestato per molti anni, e però a sborsare una tassa abbastanza considerevole in tutti quei casi in cui può egli medesimo dubitare della riuscita e del valore della sua invenzione. Finalmente, evitando di met- tere fra le prime annualitá e le ultime quella grande diffe- renza che trovasi fra di loro nel sistema belgico, si è renduta di qualche momento la contribiezione mista anticipata per un attestato di un solo anno o di due, e con ciò si è pesto un ostacalo alla facile concorrenza dei ciarlatani; i quali, lo ri- petiamo pur una volta, non potranno mai trarre da un sem- plice attestato quel frutto che cavano alfrove da un solenne decreto.

Parte speciale.

Da quanto abbiamo finora succintamente riferito alla Ca- mera, risulta che una legge sulle privative industriali deve innanzitutto definire nettamente i diritti dell’inventore non che l’indole dei trovati che loro danno origine ed i caratteri legali dell’alto che ne forma il titolo.

È naturale cosa poi che in secondo luogo preseriva il modo secondo cui questo titolo può essere domandato e ottenuto, cioè le condizioni e le procedure necessarie a tale oggetto, e che in terzo luogo regoli le forme del trasferimento sí del titolo e sí dci relativi diritti.

Ma questo titolo ha il duplice scopo di giustificare l’eser- cizio della privativa e di renderla efficace verso i terzi, vale a dire che esso è rispetto alla privativa ed a! pubblico ciò che F’iscrizione dell’ipoteca è rispetto ai crediti ipotecari ed alla universalitá dei creditori. La legge quindi deve provve- dere alla conservazione e pubblicazione dei titoli che riguar- dano le privative industriali, come provvede alla conserva- zione e pubblicazione delle ipoteche, Dacchè poi un attestato di privativa è titolo da valere contro chiunque si facesse a praticare l’invenzione 0 scoperta che ne fu munita, ne segne che coloro i quali hanno interesse ad impugnarlo debbono essere ammessi allo esperimento della loro azione. Spetta quindi alla legge l’enumerare i casi specifici nei quali un at- testato è nullo, cicè mancante dei caratteri essenziali a ren- derlo valido e quelli nei quali possa essere annellato, cioè cessare di essere valido per cause estrinseche alla sua na- tura.

Da ultimo un diriito ed un titolo, che possano essere im- pugnati da chiunque se ne crede leso, debb’essere anche ef- ficscemente guarentito contro le offese dei terzi.

Il nostro progetto è scompartito in sei titoli che corri-

‘spondono a queste sei principali e naturali divisioni della

materia, oltre un sellimo assai breve che contiene alcune di- snosizioni meramente transitorie,