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varie leggi si sono colá succedute per sempre meglio definire quei diritti e regolarne l’esercizio.

Di legislazione su questa materia sono prevveduti anche gli Stati piú importanti dell’America del sud, come il Bra- sile, cve esiste una legge simile alla maggior parte di quelle che lian vigore in Europa.

Nella nuova Granata e nei Perú il potere legislativo ha la facoltá di concedere privilegi; ed infine pochi anni or sono (1) anche la repubblica del Paraguay adottò una legge sulle invenzioni, nella quale segni le traccie della legge fran» cese del 1791.

La storia dunque ci mostra come tutte le nazioni civili e quelle che verso la civiltá s’incamminano han riconosciuto o vanno di mano in mazio riconoscendo negl’inventori alcuni diritti esclusivi e. piú 0 meno estesi intorno all’uso ed al frulto delle loro invenzioni. ;

Nè le opinioni di qualch3 egregio economista sono valse a rallentare a tal riguardo le care de? legislatori. Poichè nel 1852 l’Inghilterra e l’Austria (2), nel 1853 la Sassonia (3) ed a questi giorni il Belgio (4) hanno di nuovi provvedimenti arricchite le loro legislazioni sui diritti degl’inventori; ed il presidente degli Stati Uniti ha ultimamente annunziaio a quel congresso che il Governo preparava una nuova riforma in- torno a questa materia, anche in quelia giovine e fiorente regione della terra. Togliendo esempio dunque da tutte le nazioni, appresso alle quali esistono leggi sulle invenzioni, e dalla storia di questa parte della legislazione industriale, ci siamo determinati a riconoscere nello inventore il duplice

" diritto di attuare e di usufrattuare la sua invenzione 0 sco- perta per un tempo determinato. E perchè questo diritto esclasivo, durante il îcmpo in cui esiste, prive naturalmente l’universale della possibilitá di mettere in pratica la inven- zione o la scoperta medesima, diciamo nell? articolo primo dei progetto, che esso costituisce una privativa. A_tal modo vengono eliminate le controversie a cui potrebbe dare ori- gine la denominazione di proprietá adoperata in alcune le- gisiazioni, La qual parola abbiamo tanto piú volentieri evi- tata, per quanto msggiore accordo, anzi uniformitá completa abbiamo scorta fra tatte le legislazioni esistenti, in ciò che concerne l’essenza de’diritti da ciascuna di esse guarentiti al» l’inventore, Diffatti sebbeze queste legislazioni diversifichino quanto alla durata del godimento esclusivo di essi diritti, ed alla loro estensione a certi casi speciali, tutte però si accor- dano nel guarentire all’inventore ia facoltá esclusiva di at- tuare ]a propria invenzione e di trarne frutto per un tempo limitato.

Noi quindi abbiamo seguito il senso universale de’ legisla- tori; e rispetto alle limitazioni e condizioni a cui abbiamo stimato che l’esercizio del diritto di privativa debba essere as- soggettato, diremo distintamente in seguito, lá dove ci verrá faito di esporre i inotivi delle diverse parti del progetto.

Ci giovi intanto richiamare la vostrá attenzione sul primo articolo delle vegie patenti del 1826, le quali, unite alle altre patenti del 1832, costituiscono quasi tutta l’atiuale legisla» zione patria sulle privative.

delle scienze edelle arti utili, assicurando, per ispazio di tempo limitato, agli autori ed inventori un diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte,»

(1) Nel 20 maggio 1845.

(2) 15 agosto.

(3) 20 gennaio.

{4) In un progetto adottato dalla Camera di rappresentanti verso la fine del mese di febbraio.

Dalla leitura di quell’articolo apparisce che il legisla- fore non riconosce alcun diritto negl’’ inventori; ma sí di- chiara che costoro possono ottenere dal sovrano è favore dun privilegio (4).

Il primo articolo del presente progetto converte quel fa- vore in diritto, e con ciò elimina ogni idea di arbitrario pri» vifegio.

SIL

Ora il diritto di cui è parola nel precedente paragrafo, la privativa, sará effetto di qualunque specie d’invenzione ?

Ecco, o signori, una seconda questione generale, che fa mestieri risolvere prima di accingerci all’esame speciale del progetto che vi presentiamo.

Se il fatto della invenzione, dicesi, porta in sè la ragion sufficiente del diritto esclusivo che la legge riconosce nell’in- ventore, non si deve punto distinguere tra le invenzioni indu- striali e quelle che concernono materie scientifiche di qual- siasi indole. Le seconde anzi sogliono essere genitrici delle prisae, e di gran lunga piú meritevoli e piú gravi.

Vero è che noi proponendo soltanto una legge industriale Ron avremmo in alcun modo a provvedere con questa a’ di- ritfi che potrebbero per avventura competere agl’inventori non industriali.

Ma non istaremo contenti a questa risposta tratta da estrin- seco argomento. A noi sembra veramente che qualunque nuova deduzione tratta da principii generali, 0 qualunque nuovo principio desunto o indotto sia da veritá note, sia da nuovi fatti osservati, sino a che rimangono nella sfera delle idee puraziente scientifiche a teoriche, non sieno altrimenti da considerarsi, rispetto a chi li trova o inventa, che come concetti della mente, incapaci di prendere una forma esterna e sensibile diversa da quella di che può investirli la parola @ lo scritto.

Questa duplice forma, essendo quindi l’obbiello in che prendono corpo quei concetti, è la cosa esterna, che può chiamarsi veramente prodotto; la cosa che l’autore può con certezza dir sua, e con ragione pretendere che ciascuno sia costretto a riconoscere per tale,

Questa speciale proprietá è di fatto guarentita con leggi diverse da quetla che al presente ci occupa; e se la inven- zione, per cosí dire, speculativa o teorica non genera altro diritto, ciò avviene perchè essa non può in altro modo essere rivelata agli altri, nè in altra guisa circoscritta, definita e posseduta.

Per l’opposto l’invenzione 3 scoperta industriaie può non solo essere descritta in un libro, ma sí ancora praticata.

Essa può per conseguenza rivestire un’altra forma sui ge- neris, la forma industriale; la quale risultaimmediatamente, cioè per la parte manuale, dall’esecuiore, ma mediatamente, cioè per la parte intellettuale, dal concetto dell’inventore; e manifestasi nel tale 0 tal altro prodotto, in una macchina, in un congegno, in un apparecchio, ed in questo 0 quell’ altro risultamento dell’indastria.

Questa forma che invosve in sè il pensiero dell’inventore, e lo traduce in un fatto 0 in un oggetto certo, palpabile e

(1) Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere o a perfe- zionare qualche ramo d’industria... potranno soli ottenere privilegio.

Ci riserviamo di altramenterimurerare, sepur lo meriteranno, gli inventori 0 introduttori di ritrovamenti, i quali, comechè vans taggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il rAvoRA d’un privilegio.