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Privative per invenzioni e scoperte industriali.

Progetto di legge presentato alla Camera ii 29 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle fi- nange (Cavom).

Sienori! — Le legui ora esistenti appresso di noi intorno a’ privilegi degli inventori sono essenzialmente difettose,

Giá da piú tempo se ne reclama la riforma; ed il progetto che ci pregiamo di sottomettere alle vostre deliberazioni vi dará Puecasione di eseguirla.

Esse comprende tu’te le parti della materia, alcune delle quali derivano dalla ragione economica e dall’amministra- tiva, ed altre dalla giuridica ; sicchè nostro precipuo studio è stato di ridurre queste varie parti sotto un concetto unico e di ordinarie in un compiute sistema.

Questa nostra relazione vi esporrá î fondamenti di siffatto sistema, e le ragioni che ci determinarono alla scelta de’ vari elementi che lo compongono, In tal modo voi avrete sotto ai vostri occhi le principali proporzioni del nostro disegno, e potrete piú agevolmente giudicare del modo onde lo abbiamo colorito.

Parte generale. $ IL

Il primo dubbio che sollevasi nella mente di colui che si fa a proporre una legge intorno a’diritti derivanti da invenzioni o scoparte industriali concerne la esistenza stessa di siffatti diritti.

Hanno essi in effetto alcun fondamento di ragione perchè la legge li dichiari e ne tuteli l’esercizio?

Non è chi ignori come a questo quesito siasi variamente risposto. Alcuni banne negato agli inventori ogni specie di diritto esclusivo sulla loro invenzione, asserendo che una scoperta o una invenzione qualsiasi, essendo escogitazione dello ingegno umano, appartiene a chi la concepisce fino a che rimane nel proprio cervello; ma che appena manife- stata, esce dal dominio della mente che i’aveva concepita e diventa di pubblico demanio. I piú per lo contrario riguar- dando la invenzione o scoperta industriale come un risnlta- mento del lavoro intellettuale dell’inventore, e scorgendo in essa un concetto incarnato in un prodotto speciale e determi» nato, vi hanno ravvisato tutti i caralteri d’un oggetto capace di appropriazione, e però han creduto che l’inventore abbia un vero e naturale diritto di proprietá sui suoi trovati, Altri infine distinguendo quesfo diritto dell’inventore da quello che comunemente vien chiamato proprietá, ne hanno for- mato un diritto sui generis; ed han cercato di segnarne i li- miti, contrapponendolo a quello che juniversale ha sulle invenzioni, quanto ch’esse contengono saltanto alcuna cosa di nuovo innestata sul vecchio che giá era, per cosí dire, di- veniato patrimonio comune. °

Non è nostro proposito di stenderci qui ip una disserta- zione ioterno a materia disputata fra’ dotti ; e però, o signori, nel progetto di legge che ci pregiamo di sottomettere alla vostra disamina, abbiamo cercato di non ridurre sotto una categoria generale questo speciale diritto dell’ inventore. Lo abbiamo però riconoscinto contro l’avviso di coloro che il ne- gano, appoggiandoci non solo a’ ragionamenti della massima parte d ‘’pubblicisti moderni, ma sí ancora e principalmente 4] sonsentimento unanime delie nazioni.

E per vero in circa sessanta legislazioni diverse che ci è stato dato di consultare e di raffrontare (ra loro, abbiamo trovato che la invenzione o la scoperta industriale è conside- rata o insieria di proprietá, 0 fondamento di diritti speciali cd esciasivi (1).

E queste legislazioni sono il frutto degli odierni avanza- menti industriali o scientifici. Ond’è che in realtá non manca di leggi intorno alle invenzioni industriali quasi nessuno degli Stati, appresso a’ quali l’industria essendo giá provetta o cessando di essere bambina, cominciò ad avvertire il biso- gno di essere tutelata nell’esercizio de’suoi diritti; e se qual- che Stato, come la Svizzera, non ne fu ancora dotato, è ora in via di provvedervi (2).

L’Inghilterra, prima fra le nazioni industriali, vanta la piú antica legislazione sui diritti degl’inventori; e l’ultima delle sue leggi su quesfa materia è una delle piú recenti (3).

Jr Francia la prima legge sui diritti dell’inventore fu apera di quell’assembiea nazionale, che abbatté gli avanzi de’ vec- chi privilegi e gettò le fondamenta della moderna legisla- zione. Essa non si peritò di proclamare che Vinvenzione è proprietá dell’autore.

Successivamente tutte le altre nazioni di Europa sono state dofate di leggi presso a poco simiglianti; e solo in qualche Stato, siccome, a ragion di esempio, nel nostro, si è conce- duto un privilegio all’inventore piuttosto che accordato il riconoscimento e la tutela di un naturale diritto.

Nel nuovo monda, l’America del nord, qual figlivola del- Inghilterra, ne seguí di buon®ora l’esempio, Sin dal 1787 la costituzione degli Stati Uniti riconosceva i diritti degl’inven - tori del pari che quelli degli scrittori (4); c d’allora in pei

(1) L’invenzione o scoperta è considerata come oggetto di proprietá nell’articolo 1 della legge franceso del 1791, negli articoli 1 e 2 della legge pontificia del 3 settembre 1833; negli articoli 1 e 2 del decreto di Giovacchino Murat del 2 marzo 1810 in Napoli; nell’articolo 1 del decreto reale del 27 marzo 1826 in Spagna e del 16 gennaio 1837 in Portogallo ; negli ar- ticoli 116 0 117 del Codico russo; nell’articolo 1 della legge del 20 maggio 1845 pubblicata nel Paraguay, ece. Nelle leggi di quasi tutti gli altri Stati, o parlasi, come nella Costituzione americana, d’un diritto esdusivo dell’inventore, che poi viene specificato (e seguono questo sistema la legislazione inglese e la piú parte delle germaniche, non che la svedese), ovvero è fatta menzione d’un privilegio che l’inventore può conseguire, come in Prussia, in Baviera, in Norvegia, ecc. È da notare altresí che, mentre la Costituzione americana parla di diritto esclusivo soltanto, l’atto del 4 luglio 1886, nella sezione sesta, menzionando le invenzioni o scoperte, dice che il loro autore deve farne dimanda, se desidera to obtain an exclusive PROPERTY therein.

(2) Nell’ultima Sessione dell’Assemblea nazionale svizzera il progetto dilegge sui brevetti d’invenzione fu presentato troppo tardi sul ruolo che dicono de’ /ractanda; e perd venne differito alla prossima Sessione, che avrá luogo verso la metá di questo anno, Oltre Ja Svizzera vi ha poi certi ducati e principati ger- manici o cittá libere che mancano ancora di legislazione sui diritti d’inventore. Parecchi però di quei piccoli Stati o co- muni concedono privilegi per effetto della convenzione com- merciale dello ZoUvercin 21 settembre 1842. In ogni modo la breve loro estensione ed il trovarsi per lo piú chiusi e circon- dati da Stati piú ampi, ove le invenzioni industriali sono gua- rentite, bastano a spiegare la eccezione.

(5) 17 giugno 1852.

(4) Nella sezione ottava i poteri del Congresso vi è

. Nella qual sezione leggesi cho tra quello di «eccitare il progresso