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DOCUMENTI PARLAMENTARI

spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sará falto uso.

Art. 61. Le azioni pel conseguimento dei diritti e supple- menti e per le restituzioni sono regolate dalle norme di pre- scrizione siabilite dalla presente legge.

Capo III

Disposizioni eccezionali per l’insinuazione di alcuni atti.

Art, 62. Gli atti che si stipulano neH’interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento dei diritti d’insinuazione, salvo per ia quota che secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 63, Sono totalmente esenti da. tali diritti gli atti o processi verbali di deliberamento cui si procede dalle am- ministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 64. Sono esenti da) diritto proporzionale e soggetti al diritto fisso :

4° Gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietá o le Casse di risparmio ;

2° Gli atti di cauzione o malleveria che sono tenuti a pre- stare tutti gl’impiegati contabili nell’interesse dello Stato, ed i conservatori delle ipoteche anche nell’interesse del pub- blico, non che i fesorieri degl’istituti di caritá e di benefi- cenza regolati dalla legge del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 4850 per l’esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che ne dipendono concernenti la cancellatura o restrizione

delle prese iscrizioni, non che la rinuncia all’ipoteca legale.

competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili ; 3° Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva rmili- tare per oltenere passaporto per l’estero ;

4° Quelli di cessione, anche per istrumento, di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.

Art. 65. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato sa- ranno però considerate come denaro contante allorquando servono di corrispettivo o di mezzo per l’alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritii, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria, e quiadi i relativi alti soggiaceranno ai diritti proporzionali determinati dalla na- tura dei riferiti contratti.

TITOLO HI.

DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE.

Art. 66. Per tutte le trasmissioni di proprietá, di usu- frutto, o di uso di beni mubiti od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione ab intestato, 0 testa- mentaria, od a titolo di lucri dotali in viriú deil’articolo 1529 del Codice civile, ovvero nei casi previsti dall’articolo 55 della presente legge, sará dovuta una tassa proporzionale.

Art. 67. La quotitá della tassa è stabilita. dalla parle se- conda della tariffa annessa alla presente legge.

Art, 68. Sono esenti dalla tassa e dalla consegna i lasciti di somme o di generi in natora, dei quali neí testamento sia ordinafa Ja distribuzione ai poveri entro l’anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.

Art. 69. I crediti litigiosi e di duhbia esigibilitá saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato

che lo annulla o riduce, a meno che l’erede od il legatario non preferisca di farne l’abbandono al fisco, per cui basterá analoga dichiarazione estesa nell’atto della consegna,

Art. 70. La consegna delle successioni ed altre liberalitá, di cui all’articolo 66 è obbligatoria per gli eredi, e, non essen- dovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle ereditá giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l’erede.

Questa consegna sará formata sopra carta munita del bollo stradrdinario col dritto di 50 centesimi cadun foglio, qua- lunque sia la sua dimensione, e secondo il modulo che verrá adottato dall’amministrazione,

Art. 74. La consegna sará fatta e la tassa pagata dall’erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi,

La tassa pei legati, ancorchè consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o no nell’ereditá, sará liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinitá, che col- revano tra il defunto ed il legatario.

L’erede beneficiario pagherá la tassa con fondi ereditari.

I coeredí sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della fassa,

La consegna fatia da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all’’amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un’altra nel termine preserillo.

Art. 72. La consegna dovrá farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall’apertura della succes- sione, se Ja pérsona di cui si raccoglie l’ereditá è morta nello Stato.

La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se morta in aualunque altra parie dell’Europa,

La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d’Europa.

Il pagamento però delia tassa pei lasciti fatti a corpi mo- rali non sará in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessí saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti,

Art. 73. Gli eredi o donaliri ammessi in possesso provvi- sorio dei beni di un assente, a termini dell’articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; senonchè, per essi, i termini decorreranno dalla data dell’immissione in possesso, e vi sará Iuogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparizione dell’assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lecrati durante il possesso,

Se risultasse che in difetto d’una legale dichiarazione d’as- senza gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dello assente, l’amministrazione demaniale potrá ingiunger loro di effettuare la consegna ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso i termini, di cui all’articolo 72, decorreranno dalla data dell’ingiunzione.

Avrá pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennala, nel caso previsto dall’articolo 977 del Co- dice civile.

Art, 74. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all’affizio d’insinuazione da cui dipende il luogo del do - micilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la sue- cessione, a termini dell’artieclo 74 del Codice civile,

Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la con- segna ed il pagamento dovranno farsi all’uffizio d’insinua- zione nel circolo del quale si trova situata la maggior part? dei beni cadenti nella di lui ereditá.