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DOCUMENTI PARLAMENTARI

un terzo, fale dichiarazione non potrá essere tenuta in conto per l’applicazione della presente legge se non sará stata fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipula- zione del contratto,

Art. 33. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d’accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, il diritto di mutazione si esigerá provvisoriamente sul valore che dovrá dichiararsi neli’atto, od a termini dell’articolo 31, salvo, dopo segnito l’estimo o la misura, di esigere un supplemento di diritto sull’eccedente, o di rimborsare alle parti quella porzione del diritto riscosso corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalia perizia o dalla misura.

Art. 34, Pei contratti alligati a condizioni sospensive sono dovuti i diritti quando si verifica la condizione,

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell’insinvazione di tali contraiti sará espressa la riserva della percezione di quei diritli a suo tempo,

Colore cui profitterá l’avveramento della condizione sa- ranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia.

La prescrizione contro il fisco non deccrrerá che dal giorno in cui l’amministrazione avrá potuto conoscere l’avvera- mento della condizione.

Art. 35. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietá che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma degli articoli 1176 e (177 del Codice civile e per quelli contenenti la stipulazione di beni dotali, non è dovuto al momento della loro insinuazione, se non un diritto fisso, salva la riscossione a suo tempo del diritto di successione sul valore degli oggetti in essi contemplati, per cui si esprimerá nella ricevuta an’analoga riserva quale viene prescritta nel precedente arzicolo, l

Sará però pagato il dirito proporzionale d’insinuazione per qualunque alira stipulazione contenuta in simili atti, la quale riceve il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.

Art. 56. Quando il cerrespettivo stipulato od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia d’oltre un sesto di quest’ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento del doppio diritto sullo stesso maggior valore, senza pregiudicio del supplemento di diritto proporzionale e delle spese dovute a termini dell’arti. colo 16.

Art. 37. La domanda di supplemento di diritti d’insinua- zione potrá essere dallo insinuatore proposta solidariamente tanto contro il notaio entro sei mesi, quanto contro le parti contraenti entro due anni.

L’istanza di perizia sará promossa contro le parti contraenti eniro due anni,

Entro egual termine sará fatta domanda di restituzione dei diritti d’insinuazione.

La decorrenza dei suddetti termini comincierá dal giorno successivo a quello dell’insinuazione.

-I termini per la domanda di supplemento o di restituzione, nei casi previsti dall’articolo 33, non decorrono che dal giorno in cui l’amministrazione avrá potuto conoscere l’e- stimo 0 la misura.

Il termine per la domanda di restituzione, nei casí previ- sti dall’articolo 3 della tariffa, deoorre dal giorno dell’insi- muazione dell’atto di rescissione o di recesso,

Trascorso il termine d’anni trenta, sará prescritta l’azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovule per gli atti non insinuati.

Di questi però non si potrá mai far uso senza l’esegui- mento della formalitá dell’insinuazione ed il pagamento dei relativi diritti.

. Art, 38. Il termine per l’insinnazione degli atti ricevuti dai notai, segretari, od altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti a tale formalitá, sará di trenta giorni, non com- preso quello della data dell’atto.

Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei rego- lamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il ter- mine non decorrerá che dalla data della notificazione al» l’uffizio procedente del provvedimento o decreto di approva- zione.

Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decor- rerá dalla data del verbale di chiusa.

Art. 39. I notai, segretari ed altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti all’insinuazione non peiranno farli in- sinuare in altri uffizi che in quello da cui dipende il luogo della loro residenza. ”

Art. 40. Le scritture private potranno essere insinuate in qualunque uffizio d’insinuazione.

Art. 4, I diritti d’irsinuazione saranno pagati contempo. raneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall’issinuatore liquidate, nè potrá mai rifiatar- sene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualonque pretesto.

Nella ricevuta dei diritti l’insinuatore dovrá esprimere di- sliniamente le disposizioni tassate ed il diritto esatto per ciascuna di esse, non che gli articoli di tariffa applicati.

Art. 42, I notai, segretari ed altri funzionari che non a- vranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come so- pra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento per ciascun atto di una sopratassa uguale alla metá del diritto dovuto per l’insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.

Il disposto di quest’articolo non sará applicabile quando il ritardo dell’insinvazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato a termine dei regolamenti e purchè si eseguisca poi tale formalitá entro quei termine che sará fissato.

Art. 43. I notai e segretari che in istrumenti od in altri atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all’insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l’eccezione di cui all’articolo 54, in- correranno nell’ammenda di lire 25 oltre la responsabilitá pel pagamento dei diritti dovuti per l’atto enunciato o la scrittura inserta.

Tati pene non sono però applicabili all’enumeiazione od inserzione d’atti e scritture, pei quali il termine dell’insi- nuazione non sia ancora trascorso.

Se poi citeranno alti insinuati senza indicare Puffizio e la data dell’insinuazione, colla somma pagata, incorreranno nell’ammenda di lire 10.

Art. il. La produzione od ammessione fra le prodotte per parte dei causidici, segretari ed attuari di atti non insinuati, soggetti per loro natura all’insinuazione, verrá punita con un’ammenda di lire 25. i

Incerreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annetazioni sui libri ci catasto.

Art, 43. I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria