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DOCUMENTI PARLAMENTARI

categorie e nelle classi accennate saranno regolati in base al minimum stabilito nella tabella £.

Peri sotto-maestri questo minimum potrá essere ridotto di tre decimi, .

Art, 596. Per i maestri e pei sotto-maestri che non saranno provvisti del certificato d’idoneitá richiesto dalla legge, il minimum di stipendio potrá essere ridotto della metá.

Art. 597. Ai maestri, oltre il minimum di stipendio che loro è assicurato, sará dato pure l’alloggio od una conve- niente indennitá. Avranno lo stesso diritto i sotto-maestri, ai quali è affidata la reggenza di scuole interamente separate dalle principali, e che stanno aperte almeno otto mesí del- l’anno.

Art, 398. Il ministro però, sentita la deputazione che è preposta all’istruzione tecnica e primaria, potrá accordare ai municipi che, pel numero considerevole delle scuole che sono poste a loro carico, o per l’angustia delle loro entrate, o per altro particolare motivo, non sono in grado di con- formarsi intieramente al disposto dei tre arficoli precedenti, la facoltá di assicarare, per una capitolazione particolare coi loro, maestri sopra altre norme, il servizio delle loro scuole.

Questa capitolazione dovrá in ogni caso essere approvata dal ministro stesso,

Art. 399. Quando i maestri ed i sotto-maestri delle scuole superiori ed inferiori, ai quali sará stato conferito un bre- vetto perpetuo, non saranno piú in istato di cuntinuare le funzioni cui avranno dedicata la loro vita, avranno diri!to ad una pensione di riposo da regolarsi sulla doppia base degli anni di servizio effettivo prestato da essi nelle scuole pub- bliche, e del minimum di stipendio che, a termini del- l’articole 393, loro sará stato assegnato nell’ultimo de- cennio.

Fino.a tanto però che una legge speciale non venga ema- nata, i maestri summenzionati non avranno diritto che a partecipare, secondo le norme preaccennate, ai sussidi che a simile fine saranno stanziati annualinente nel bilancio dello Stato,

Art, 400. I membri delle corporazioni religiose, che in- segnano nelle scuole pubbliche comanali, come altresí gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti ai loro benefizi, non potranno pretendere ai vantaggi che nel pre- cedente articolo sono assicurati agli altri maestri.

Sezione IV. — Delle cause che possono dar luogo a sospensione, a rimozione, a privazione dei brevetti d’idoneitá ed all’inter- dizione dall’’insegnamento, e delle contestazioni che possono nascere tra è municipi edi maestri.

Art. 401. I maestri ed i sotto-maestri non possono, du- rante il tempo in cui, a sensi di questa legge ed a termini dei loro capitolati coi municipi, devono rimanere in ufficio, essere nè sospesi, nè rimossi, se non se nei casi contemplati all’articolo 177, e per cause di grave insubordinazione alle autoritá e di trasgressione alle leggi ed ai regolamenti scola- stici, di non adempimento degli obblighi assunti nei loro ca- pitolati, di perdita della pubblica considerazione, d’incapa- citá e d’immoralitá.

Art. 402,1 richiami clie per queste cause imunicipi, i parenti degli allievi o i delegati all’ispezione delle scuole avessero a muovere contro uno di tali insegnanti, saranno portati di- nanzi a] Comitato d’ispezione, a cui compete, a norma del- l’articolo 427, terzo alinea, ii deliberare in primo luogo in- torno all’oggetto di questi richiami,

Nei casi d’urgenza però ciascun municipio potrá sempre

sospendere un maestro, riferendone immediatamente al Co- mitato predetto.

Art. 503, La sospensione produce gli effetti di cui all’arti- colo 118; essa non può eccedere un anno.

La rimozione, oltre la perdita dell’ufficio, produce quella di tuili i diritti che al medesimo si riferiscono. Alla pena della rimozione potrá aggiungersi quella della privazione del brevetto d’idoneitá e quella aliresí dell’interdizione dell’in- segnamento,

Quest’ultima pena, come altresí quella della privazione dei brevetti d’idoneitá concessi a titolo perpetuo, non saranno definitivamente pronunziate che dal ministro, previo parere deila deputazione sopra le scuole tecniche, la quale non emetterá il suo avviso che dopo avere esaminate nei loro motivi le deliberazioni dei Comitati d’ispezione e le informa- zioni degl’ispettori in proposito.

Art, 404. Al maestro od al sotto-maestro che, durante il tempo in cui dovrá restare in ufficio, abbandonerá, con animo di non piú ritornarvi, la scuola cui è addetto, senza averne avuta licenza dal municipio che lo ha eletto, o senza esservi stato autorizzato dal Comitato d’ispezione da cui dipende la sua scuola, o dall’ispettore del distretto, potrá essere, salve le indennitá che i municipi saranno in caso di reclamare, in- terdetto l’insegnamento nelle scuole primarie per un tempo estensibile a due anni,

L’interdizione sará pronunziata sull’istanza dei municipio, e, previo parere del Comitato d’ispezione, dall’ispettore, il quale, se l’interdetto è munito di un brevetto perpetuo 0 comechessia di un brevetto di grado superiore, ne dará im- mediatamente avviso al ministro.

Art. 405. Le contestazioni che potessero sorgere tra gl’in- segnanli addetti alle scuole primarie ed i rispettivi municipi intorno ad oggetti relativi all’adempimento dei loro obblighi reciproci, saranno portate dinanzi al Comitato d’ispezione da cui dipendono, il quale cercherá di comporle per via di ac- cordi, e, ove non possa raggiungere questo scopo, invierá, col suo parere, la differenza all’ispettore del distretto per l’opportuna decisione. Contro le decisioni degli ispettori a questo riguardo si potrá ricorrere alla deputazione sulle scuole tecniche e primarie,

Caro IV, — Degli allievi, della disciplina e degli esumi.

Art. 406. Per essere ascritti a titolo di allievi nelle senole primarie inferiori conviene avere almeno l’etá di sette anni compiti. I fanciulli al disotto di questa etá, che fosse oppor- tuno l’ammettere in queste scuole, non saranno computati fra gli allievi.

Alle seuole superiori non saranno ammessi se non se i fanciulii che daranno saggio di possedere le cognizioni e lo sviluppo intellcituale che si acquistano nelle scuole infe- riori.

Art. 407. Gli studi e gli esercizi prescritti nel programma delle scuole dei due gradi sono obbligatorii per tutti gli al- lievi che a queste sono ascritti,

Gli allievi non pertanto, i cui parenti o cui ne fa le veci avranno dichiarato di prendere cura essi stessi dell’istru- zione religiosa dei loro figli, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione e dali’intervenire agli esercizi che vi si altengono.

Questa dichiarazione dovrá essere fatta al sindaco del comune in cui è stabilita la scuola, il quale ne stenderá atto ed avvertirá immediatamente il maestro che concerne.

Le lezioni di religione e gli esercizi religiosi in ciascuna scuola avranno luogo in giorni ed ore determinate, da sta-