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III ARIA ZAZIONE PIZZERIA IIRIZICIIISIIII IZ

SESSIONE - DEL 1858- 54

tori, nè potranno essere chiusi che pér cause gravi di cui all’articolo 276, stando ferme a questo riguardo in favore di {ali insegnanti le guarentigie che nell’articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati di istruzione se- condaria.

Art. 290. L’istruzione secondaria che si dá nell’interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa le- galmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei con- giunti della medesima, sará prosciolta da ogni vincolo di ispezione per parte dello Stato, e pareggiata in quanto ai suoi effetti legali all’istruzione che si dá negli stabilimenti privati,

Art. 281. Alla istruzione di cui nell’articolo precedente sará eguagliata quella che i padri di famiglia associati a que» sl’intento faranno dare sotto l’effettiva loro vigilanza in co- mune ai propri figli,

Art. 282. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi sotto la vigilanza paterna a norma dei due ul- timi articoli o negli stabilimenti di cui all’articolo 274, o se- guende i corsi di cui all’articolo 279, sará aperto l’adito agli esami di ammessione e di licenza negli stabilimenti analoghi di istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammes- sione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sará sempre a norma di quanto è disposto all’articolo 254 doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatti i Joro studi negli stabilimenti pubblici o negli istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 283, Gli stabilimenti ed i corsi di istruzione secon- daria che verranno aperti senza che si sia adempiuto al pre- scritto dell’articolo 276 saranno senz’altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili di una multa esten- sibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, aila multa potrá essere aggiunto il carcere.

Il disposto di questo articolo non si applicherá ai corsi speciali di breve durata e non destinati ad essere riprolotti nello stesso anno o dedicati agli adulti, quand’anche coloro che avessero aperti simili corsi non sitrovassero forniti della richiesta idoneitá legale.

Caro IX, — Disposizioni generali.

Art. 284, La cittadinanza è una condizione senza la quale non si paò essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici di istruzione secondaria, nè essere posto a capn di alcun analogo stabilimento privato.

Il ministro non pertanto, sentita la deputazione sopra le scuole secondarie, potrá dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, é che per altri titoli meriteranno che si faccia a loro riguardo una tale eccezione.

Art, 283. Le cause per cui a fenore dell’articolo 176 si incorre nella incapacitá legale di essere ammessi ai concorsi, di insegnare, o di essere comechè sia impiegati negli stabi- limenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l’insegnamento e gli impieghi negli stabi. limenti di istruzione secondaria sí pubblici che privati.

Art. 286. Le disposizioni concernenti la lingua dell’inse- gnamento negli stabilimenli universitari sono, per quanto lo comporta la natura loro diversa, applicabili agli stabili- menti di istruzione secondaria.

Art. 287. L’anno accademico tanto per i ginnasi quanto per i licei è di dieci mesi,

Nei ginnasi le fezioni avranno luogo, meno i giovedí, tutti

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol, II. 145

í giorni della settimana ecceltuate le feste religiose e civili.

Nei licei avranno luogo, salva l’eccezione delle feste pri» vate, tutti i giorni,

Art. 288. I professori dei ginnasi potranno essere obbli- gati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana, Quelli dei licei fino a diciotto ore.

Nel caso in cui si chieda loro un piú gran numero di ore, si fará luogo ad un’indennitá.

Art, 289. Le disposizioni concernenti le indennitá da ac- cordarsi ai membri delle Commissioni dinanzi alle quali de- vono aver luogo i concorsi e gli esami universitari si appli» cano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi e pegli esami dei ginnasi e dei licei.

Caro X. — Disposizioni speciali.

Art, 290. Gli istituti retti da corporazioni religiose, che in alcune cittá tengono legalmente il posto dei collegi reali, saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli in- segnamenti, l’ordine degli esami ed il regime dei minervali e delle tasse che a questi insegnamenti ed esami si riferi». scono, al sistema per cui sono governati i ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l’ispezione su- periore e l’idoneitá legale degli insegnanti che vi sono ad- detti, sottoposti alle regole stabilite in erdine agli stabili» menti di cui all’articolo 269.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati, dietro gli espe» rimenti voluti dalla legge, dai provveditori.

A queste condizioni solo potranno tenere, nelle cittá in cuí sono stabiliti, il posto dei ginnasi, ricevere i sussidi an- nuali e fruire dei redditi che al titolo particolare di istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati 0 largiti dallo Stato.

Gli insegnanti addetti a questi istituti non parteciperanno ai vantaggi che in ordine al servizio che prestano alle Stato sono assicurati ai titolari ed ai reggenti dei ginnasi,

Art, 291. Nella cittá di Torino saranno aperti seconda il tenore di questa legge tre ginnasi i quali però non saranno riputati formare che un solo istituto.

A capo dei tre ginnasi sará quindi un solo direttore ed in ognuno di essi un vice-direttore scelto fra i titolari o fra i reggenti che vi sono addetti.

I vice-direttori sono nominati dal municipio ed approvati dal ministro. Staranno in ufficio pel tempo in cui deve starvi il direttore ed avranno diritto ad un’annua indennitá che non potrá eccedere i tre decimi dello stipendio che loro è assegnato come professori.

I professori, i direttori spirituali e gl’istitutori saranno parimente riputati non appartenere che ad un solo istituto e

© potranno essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nei

tre stabilimenti che lo compongono.

Gli esami di ammessione e di licenza si faranno egual- meute dinanzi a Commissioni istituite per tutli i tre ginnasi come ce non si trattasse che di un solo stabilimento,

Seguendo le stesse norme saranno alfresí aperti due gin- nasi nella cittá di Genova e due licei in quella di Torino ri- servando per questi licei al Re la nomina dei vice-presidi,

Art. 292, Il ginnasio ed il liceo della cittá di Sassari, ed il ginnasio della cittá di Voghera saranno interamente a carico dello Stato.

I due ginnasi precitati, riservata la forma dei concorsi e degli esami, saranno retti in ordine alle nomine ed all’am- ministrazione, colle stesse norme con cui vogliono essere retti i licei.