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Sezione I. — Del Ministro.

Art, 7. Il ministro è risponsabile della esecuzione delle leggi che governano le diverse parti della pubblica istruzione.

A Iui spetta quindi il proporre alla sanzione regia i decreti edi regolamenti, e il dare le norme che all’esecuzione delle medesime leggi si riferiscono.

Art. 8, Egli presiede ai tre rami dell’amministrazione della pubblica istruzione.

Da lui dipendono ed a lui fanno capo o mediatamente od immediatamente, secondo l’ordine stabilito in questa legge, tutte le autoritá preposte alla direzione ed all’ispezione dei diversi stabilimenti scolastici,

Art. 9. Mantiene fermi tra queste avtoritá i vincoli di su-.

premazia e di subordinazione stabiliti dalla legge e dai rego- lamenti,

Decide sui conflitti che possono sorgere fra loro.

Riforma od annulla, secondo i casi, gli atti delle medesime, in quanto non sono conformi, o sono contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali au- toritá o dagli ufficiali che loro sono subordinati, o dai privati.

Vigila sia personalmente, sia per mezzo dei suoi ufficiali, ovvero per mezzo di speciali delegati sopra tutti gli stabili= menti consacrati all’istruzione.

Sezione IL — Delle devutazioni preposte ai tre rami della istruzione pubblica.

Art. 10, Le deputazioni preposte, subordinatamente al mi- nistro, ai tre rami della pubblica istruzione sono composte _ ciascuna di un presidente, di dae membri ordinari e di quat- tro straordinari nominati dal Re fra le persone che per mo- rale autoritá, per dottrina, per insegnamenti dati o per l’e- sperienza: acquistata nella direzione superiore degli studi saranno ripufate piú idonee per queste funzioni.

Art. Ai, I presidenti ed i membri di ciascuna di queste de- putazioni sono pareggiati, nell’oporifico e nei diritti che vi si attengono, ai membri dell’attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 12, Ai presidenti ed ai membri ordinari delle tre de- putazioni è assegnato, salvo il disposto dell’articolo 49, uno stipendio a norma della tabella 4.

Le funzioni di presidente sono incompatibili colle fanzioni accademiche e con ogni altro pabblico uffizio stipendiato.

Art. 13. Ai membri straordinari potranno essere assegnate personzli indennitá da regolarsi eventualmente in ragione del concorso che ciascuno di essi avrá prestato nella deputa- zione cui appartiene,

Art. 14, I membri straordinari non intervengono alle tor- nale delle deputazioni se non se nei casi in cuí la legge ed i

. regolamenti lo prescrivono, ed ogni qual volta vi sono con- .vocati dal ministro, o vi sono individualmente chiamati dai

è presidenti per surrogarvi i membri ordinari. Per queste sur- ‘rogazioni essi saranno chiamati alternativamente per turno mensile o settimanale. In ogni caso il loro voto sará deli» berativo.

£ Art, 13. Ciascuna delle tre deputazioni siede in giorni de- “terminati, ed ogni qual volta lo richiede la spedizione degli affari che le sono attribuiti.

Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti ; in caso di paritá, il voto del presidente sará preponderante.

Art. 16. Il presidente convoca la deputazione, ne dirige le discussioni, ed appone la sua firma agli atti che spedisco a nome della medesima.

Nell’intervallo delle tornate dá passo agli affari di semplice esecuzione ed a tutti quelli che per la loro natura non ri- chiedono il concorso delia deputazione,

Procaccia i documenti e le informazioni atte a rischiarire le materie intorno alle quali la deputazione è chiamata a de- liberare.

Trasmette le decisioni della deputazione alle autoritá ed agli ufficiali cui compete il provvedere aíla esecuzione delle medesime, i

Art. 47. I capi di sezione del Ministero sono segretari delle deputazioni, ciascuno per la parte dell’istruzione alla quale è applicato,

Art, 18. Nel regolamento per l’esecuzione di questo titolo saranno particolarmente determinate le attribuzioni di cia- seuno dei tre presidenti e le loro relazioni col ministro, come altresí le norme da seguirsi nella distribuzione interna dei lavori di ciascuna deputazione.

Art. 19. Le tre deputazioni esercitano sotto la direzione deí ministro, ciascuna nel ramo che le è assegnato, l’ispe- zione superiore in tutti gli stabilimenti scolastici, promoven- dovi l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che li con- cernono,

Diramano, con approvazione del ministro, alle diverse au- toritá scolastiche le istruzioni che stimano necessarie al buon indirizzo degli studi ed alia fermezza della disciplina.

Annuliano, salvo ricorso al ministro, le decisioni delle au- toritá subordinate quando tali decisioni importano eccesso di attribuzioni od infrazioni delle leggi e dei regolamenti.

Soltomettono al ministro, accompagnandole cogli oppor- tuni schiarimenti, le quistioni che oltrepassauo la loro com- petenza,. í

Art. 20, Ad esse appartiene il provvedere a che il sistema legale dell’istruzione sia uniformemente segulto in tutte le scuole ufficiali, Epperò, dopo aver sentito i corpi subordi» nati e le autoritá cui, secondo la legge edi regolamenti, compete il far proposizioni 0 l’emettere un preventivo av- viso in proposito, formano i programmi annuali dell’inse- guamento, ed a norma di questi, i programmi degli esami, e li sottomettono all’approvazione ministeriale,

Art, 24, Sull’invito del ministro preparane i progetti di legge ed i regolamenti relativi al ramo d’istruzione cui sc- vrintendono.

A questo fine, come pure per tutte le altre Ioro attribu- zioni, potranno chiedere il parere delle facoltá universitarie, o nominare, se occorre, apposite Commissioni, scegliendone i membri tanto fra gli ufficiali ed i professori addetti agli sta- bilimenti di pubblica istruzione, quanto fra le persone e- stranee a tali stabilimenti. i

Art. 22. Ognuna di esse propone al ministro tutti i prov- vedimentí che lo stato dell’istruzione nel ramo che le è as- segnato richiede, e ciò tanto in ordine agli stabilimenti nei quali s’insegna a titolo pubblico, quanto in ordine a quelli nei quali si insegna a titolo privato.

Corrisponde colle altre due deputazioni per tutto ciò che può riguardare le attinenze dei rispettivi rami d’istruzione.

Fa annualmente al ministro per la parie che le tocca, una relazione intorno allo stato della pubblica istruzione ed al suo andamento, corredandola colle opportune osservazioni.

Art, 23. Sará sempre richiesto il parere di queste tre de- putazioni:

1° Quando si tratterá di fare o di riformare i regolamenti per l’applicazione delle leggi concernenti il ramo d’istruzione cui ciascuna di esse è preposta;

2° Quando si tratterá di proporre nell’ordine degli inse-