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SESSIONE DEL 1853-54

vente in Germania e in Olanda, con minor frequenza iu Fran- cia, ma che cogli ordini presenti è impossibile fra noi.

Ma tornando ai licei, notiamo che nell’intento di dar modo agli studenti poveri e distiuti delle provincie di mantenersi nelle cittá che sono sede di questi istituti, si stabiliranno posti e mezzi posti gratuiti nei convitti nazionali, od in altri ivi esistenti.

E postochè si è fatto memoria dei convitti nazionali, que- sto è il luogo di esporre come i collegi nazionali si risolvana, secondo il nostro sistema, nei loro elementi, rientrando cia- scuno di essi nel diritto comune, e serbandosi solamente col titolo di convitto l’istituto di educazione nazionale.

L’avere istituti che, pigliato il fanciullo nella prima in- fanzia, lo rechino coi medesimi educatori e cogli stessi mae- stri fino alle porte dell’Universitá, per quanto possa compa- rire comodo alle famiglie, non è scevro d’inconvenienti, fra i quali uno gravissimo è la somma difficoltá di trovare an uomo che sia ad un tempo abile amministratore, valente pedagogo e dottore versato in molte scienze; un uomo che rivolga con uguale amore le sue cure tanto agli alunni esterní che agli interni.

1) principio della divisione del lavoro che fu sorgente di tanti benefizi economici si può applicare utilmente a questo caso, e se ne ricaveranno ad un tempo buoni effetti econo- mici e buoni effetti morali. 1 convitti nazionali ritengano In parte educativa che è pur tanto importante. La letteraria e la tecnica lascino alle scuole primarie e tecniche, ai ginnasi ed ai licei e vi conducano i loro alunni.

Per lo stesso principio confermato universalmente dalla sperienza si sono separate le scuole tecniche dall’insegna- mento classico, imperocchè unite non diedero mai buoni frutti.

Non s’entra in un ginnasio o liceo, nè si passa da l’uno al- Valtro senza esame d’ammessione. A prendere gli esami di licenza nei ginnasi e nei licei si ammetlono anche quelli che hanno fatto i loro studi privatamente.

Le cattedre si conferiscono per via di concorso ; la propo- sta di professori dei ginnasi è falta dai comuni ed approvata dal Governo; essi sono considerali come- impiegati dello Stato. Nei licei come nei gianasi vhanno tre classi d’inse- gnanti: professori, reggenti e istitutori, Questi ultimi incari- cati di qualche corso accessorio non fanno carriera. Ogni ginnasio ed ogni liceo è governato da un capo che può essere scelto tra i professori.

Le scuole tecniche sono pure di due gradi. L’inferiore di {re anni di corso; il superiore di due, In ogni capoluogo di provincia deve procurarsi lo stabilimento delle scuole tecniche inferiori. Degli istituti tecaici compiuti, ne saranno stabiliti alcuni in vari punti dello Stato, compreso quello che giá esi- ste in Torino, ma la condizione delle finanze ha costretto il Ministero a rimandarne la creazione ad epoca indeterminata.

L’istruzione primaria è divisa pure in due gradi, superiore ed inferiore. È governata da comitati mandamentali,

Bove finora il Governo amministrava, ed i comuni non avevano che un diritto di controllo, ora, mutate le veci, i comuni che pagano le scuole amministrano e scelgono i maestri nella lista degli idonei dichiarati previo esame eleg- gibili, ed il Governo esercita su quelle scuole sorveglianza e controllo per via degli ispettori ordinari e straordinari. Nei comitati mandamentali si è temperato l’elemento elettivo col permanente, in modo da conciliare a queste assemblee mag- giore autoritá, Il giudice, il sindaco del capolnogo, il curato piú anziano sono membri nati. Gli altri vengono eletti da ciascuno dei comuni che compongono il mandamento. Ad as- Ssieurarsi della bontá dei maestri, sí in quanto alla scienza

che in quanto alla condotta, si è adottato il sistema dei bre vetti quinquennali. > :

Per questa classe meritevolissima di precettori si è rialzato alquanto il minimum dello stipendio che si dovrá loro cor- rispondere, e si sono determinate ie norme giusta le quali avranno dritto a sussidio od a pensione.

A formare poi maestri sia del grado superiore che dell’in- feriore vi saranno nello Stato cinque scuole magistrali. 0m- metto moiti altri particolari che meglio si vedranno dalle di- sposizioni dei vari titoli della legge.

Mi basta di averne tracciato di volo i lineamenti principali, accennando i liberali principii da cui è informata, e di averla raccomandata alla sapiente operositá della Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELL’AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. .

Art, 1. L’amminisirazione superiore della pubblica istru- zione è istituita allo scopo di governare, secondo il fine della loro istituzione e nell’intento della maggior coltura nazio- nale, tulti gli stabilimenti in cui si insegna a titolo pubblico, e di mantenere nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge tutti gli stabilimenti in cui si insegna a titolo privato.

Art. 2. Essa si divide in tre rami, al primo dei quali ap partiene l’istruzione superiore; al secondo l’istruzione se- condaria; al terzo l’istruzione tecnica e primaria.

Art. 3. Ciascuno di questi tre rami si stende sopra tatti gli stabilimenti di ogni guisa e denominazione in cui è data l’istruzione che gli si riferisce.

Un decreto regio determina a quale dei tre rami dovranno essere attribuiti gli stabilimenti, che per l’estensione e pel carattere misto o speciale dell’istruzione che vi si dá nen appartengono nè esclusivamente nè particolarmente ad al- cuna delle tre divisioni precitate.

Art. fi, Quest’amministrazione si distingue inoltre, per ciò che concerne la giurisdizione delle diverse autoritá che la compongono, in centrale e distretluale.

La prima si stende indistintamente sopra tulto il territorio dello Stato ; la seconda non si spiega che entro i distretti nei quali per essa sono ripartite le provincie.

Art. 3, Hi territorio dello Stato è quindi diviso, per ciò che concerne l’istruzione superiore, in altrettanti distretti quante sono le Universitá; per ciò che concerne l’istrazione secondaria e l’istruzione tecnica e primaria, in altrettanti distretti quanti sono le attuali divisioni amministrative. Le provincie che dovranno essere comprese nei diversi distretti saranno determinate con decreto regio.

Capo I. — Delle autoritá preposte all’amministrazione superiore centrale.

Art, 6, Le autoritá preposte all’amministrazione superiore centrale sono:

Il ministro della pubblica istruzione, e subordinatamente a lui:

La cCeputazione sopra gli studi superiori ; .

La deputazione sopra le scuole secondarie;

La deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.