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ne seguí che stabilita una tassa permanente di centesimi 10, diveune inutile l’articolo 27 di detta legge che per questa tassa fissava solo per le circolari non affrancate.

Riguardo allo scritto che fu concesso per una semplice fir- ma, l’esperienza dimostrò che ia piú parte delle circolari di commercio sono tolte dal godimento di questa tassa portando le stesse per necessitá il nome di un corrispondente, una data, una cifra, che non possono antivedersi perchè piú spesso dipendono dalla posizione commerciale della giornata.

Dalle premesse osservazioni risulta che l’articolo deve e- mendarsi nel senso che si sostituisca al diritto fisso di cente- simi 10 queilo di centesimi 5 per l’affrancamento degli stam- pati di cui è discorso, e si conservi la stessa. agevolezza, quand’anche, oltre la firma vi fosse qualche parola di mano- scritto che essenzialmente non mutasse il carattere di una circolare.

Viene per ultimo il trasposto dei plichi di carte manoscritte che articolo 24 della legge colpisce colla metá del diritto stabilito per le lettere.

Fu proposta questa tassa in considerazione della diminu- zione della tariffa sulle corrispondenze, mentrechè il diritto della metá della tassa di una lettera coll’attuale tariffa è minore di quello che lo era nell’antica col semplice terzo.

Ma notatosi poscia che questi trasporti a vece di aumen- tare, come avviene per le leitere, giornaimente decrescono, e vistosene il motivo nel con essere i medesimi di assoluta ragione del Governo, come quelli che possono essere eseguiti pure da vetiure private, ne viene di conseguenza doversi ri- chiedere un abbassamento di fassa onde sia a tutti utile la sare la posta per l’invio di queste carte.

Varia fu la tassa che s’imponeva sui plichi di carte mano- scritte ; grave un tempo, sensibilmente si ridusse, ed infine per le regie patenti del 30 aprile 1844 fu stabilita nel terzo di quella delle lettere. Il Ministero crede si possa richia-

SESSIONE DEL 1858-54

SES CISA => 209

mare in vigore questa disposizione, ma sul riflesso che la tassa delle lettere è lieve, a fronte di quello che lo era, e che importa al Goverro di favorire e promuovere quanto possi- bile l’affrancamento. obbligatorio affine di scemare quell’ab- bondanza di rifiuti che pregiudica l’amministrazione delle poste nel suo servizio e l’erario, desidererebbe che questa tassa di favore non avesse luogo che pei plichi preventiva- mente affrancati, fimaanendo il diritto della metá della tassa d’una lettera per quelli che mancassero d’affrancamento.

Queste sono le variazioni e modificazioni alla legge 18 no- vembre 1850, che raccolte in un progetto di legge d’ordine di S. M. io ho l’onore di proporre, o signori, alla vostra san- zione.

Vorrei certo che i tempi volgessero piú propizi per le fi- nanze nostre, che rifiutando in questo caso le restrizioni, proporrei al Parlamento di entrare nella via di piú grandi larghezze nei trasporti postali, onde cosí porgere ad ogui classe di persone rapidi modi e facili misure per la trasmis- sione e lo scambio del pensiero e degli affetti, non men che per la trattazione degli affari onde si preoccupa il civile con- sarzio, ma la prudenza e le necessitá del momento ci impon- gono di andare a rilento e di proceder cauti, per non dover poscia lamentare effetti che siano in opposizione cogli attuali nostri bisogni.

Lo scopo che intanto il Ministero si prefigge può compren- dersi in due capi, cioè d’imporre a beneficio dell’erario in quei casi in cui l’imposta non torna ad incaglio per la libera azione del pubblico, ed alleggerire in conseguenza quelle tasse che, restringendo la medesima, ne rendono meno spe- ditive e men facili Ie loro svariate applicazioni.

Quando le disposizioni che vi sono date in esame, o signori, raggiungano come ne ho confidenza il proposto fine, io spero che voi nella saviezza vostra sarete per sancirle con un voto di approvazione,

PROGETTO DI LEGGE.

Seno abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 24 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con

effetto dal 1° luglio 1854,

Art, 2 della legge. — La lettera semplice spedita da un Inogo all’altro qualsiasi dei regi Sfati confinentali o d’oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Art. 8 della legge. — Le lettera di peso, ossiano i pieghi sono tassati a seconda della progressione seguente, cicè ;

Da oltre 7 grammi e 5 décigrammi ai 20 grammi inclasi- vamente, due volte la fassa della lettera semplice; da oltre i grammi 20 ai 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice;

Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente sei volte la tassa;

Da oltre i grammi 100 a ulterior peso, per ogni 50 grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

Art. 9 della legge. — Le lettere da e per Pestero, olîre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle ap- posite convenzioni coi Governi stranieri.

Art. 2 del progetto. — La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d’oltre mare è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero me- diante le prescritte formalitá restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso pei regi Stati.

Art. 8 del progetto. — Lelettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 46 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 46 ai 2% inclusivamente tre volte; da olire i grammi 23 ai 40 inclusivamente quatiro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.

Art. 9 del progetto. — Le lettere da e per l’estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assogget- tarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l’interno, purchè non ecceda il doppio della me- desima,