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sessione del 1853-54

Dovranno però i concessionari conformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dai Ministero delle finanze.

Il trasporto dei detti materiali che si eseguisse sulla strada ferrata dello Stato, godrà degli stessi favori accordati alla società per la ferrovia di Novara.

Art. 33. Per indennizzare i concessionari dei lavori e delle spese che si obbligano di fare in dipendenza di questo capitolato, e sotto la formale ed espressa riserva che ne osserveranno tutte le disposizioni, è accordato ai medesimi per la durata stessa già concessa alla società della ferrovia da Torino a Novara, cioè a tutto il giorno 10 luglio 1831, il diritto di percepire le medesime tasse di pedaggio e di trasporto che sono specificate nel capitolato di concessione della strada ferrata suddetta.

Art. 34. Le medesime disposizioni contenute negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 45 del capitolato di concessione per la strada ferrata da Torino a Novara che riguardano norme relative all’applicazione delle tariffe di cui nell’articolo antecedente, sono valide anche per la presente concessione.

Art. 35. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, sia in corpo che individualmente, si farà colla riduzione della metà del prezzo delle piazze di seconda e terza classe, purchè i medesimi siano muniti d’uno speciale foglio di via. L’eguale riduzione di prezzo avrà anche luogo pel trasporto del sale e del tabacco, nonchè degli altri articoli di privativa demaniale.

Art. 36. Le lettere ed i dispacci del Governo accompagnati da un agente dell’amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta l’estensione della strada insieme alla vettura del corriere. Se occorressero al Governo convogli speciali per tale servizio, sia di notte che di giorno, vi si provvederà con particolari convenzioni.

Art. 37. Il trasporto dei commissari ed agenti doganali ed altri uffiziali del Governo specialmente incaricati di visite o di ricognizioni lungo l’intiera linea è ad un punto qualsiasi di essa, seguirà pure gratuitamente nelle vetture d’ogni classe.

Art. 38, Il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna, sia nell’andata che nel ritorno dalla condotta dei detenuti, verrà eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa e prescritti pei posti di terza classe. Il trasporto però delle vetture cellulari che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 39. La tariffa ed il regolamento di cui all’articolo 34 dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni principali e secondarie, ed in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 40. I concessionari sono obbligati di eseguire a loro spese; con accuratezza, precisione, celerità e senza preferenza, il trasporto dei viaggiatori con propri bagagli, delle merci d’ogni genere non escluse dalla tariffa, delle vetture, dei cavalli, bestiami, valori e somme di danaro che saranno loro affidati, il tutto ai prezzi segnati nella tariffa,

Art. 41. Alla scadenza del termine fissato all’articolo 33 pella durata della presente concessione e pel fatto solo di tale scadenza, lo Stato entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando i concessionari nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 42. Alla detta epoca i concessionari saranno tenuti di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come stazioni, luoghi di carico e di discarico, stabilimenti ai punti di partenza e di arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 43. Se durante î cinque ultimi anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione i concessionari non si porranno in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 44. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carri, vagoni, materiali combustibili, ed approvigionamenti d’ogni genere, ugualmente che gli oggetti immobili non compresi nell’articolo 42, cederanno altresì allo Stato mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo da farsi nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 45. Occorrendo la costruzione di qualche strada reale, provinciale o comunale, debitamente autorizzata, o la formazione di canali o vie ferrate che attraversassero la strada ferrata di Biella, i concessionari non potranno farvi opposizione, ma non potranno perciò essere assoggettati ad alcuna spesa o danno.

Art. 46. I concessionari non potranno del pari elevare reclami o pretese d’indennità qualora s’introducano modificazioni nelle tasse di pedaggio o nei dazi stabiliti lungo le vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione, nè qualora succedano variazioni nelle tariffe doganali, nè per qualsivoglia simile disposizione d’ordine pubblico emanata per legge.

Art. 47. Sarà in facoltà del Governo di riscattare la strada dopo il termine di trent’anni a partire dal giorno della sua apertura al pubblico mediante preavviso di un anno.

Art. 48. Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai concessionari nel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranno inoltre le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione di lire cento di capitale per cinque di rendita, e quindi, fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, il Governo ne pagherà integralmente il valore ai concessionari entro il termine di tre mesi.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale quale sarà costituito, si corrisponderà ai concessionari sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 5 per cento.

Art. 49. Saranno applicate alla strada ferrata di Biella le disposizioni degli articoli 28, 42, 43 e 44 del capitolato di concessione della ferrovia di Vigevano relativamente agli oggetti contemplati nei medesimi; eccezione fatta quanto all’articolo 28, di ciò che in esso si riferisce all’assicurazione d’interesse.

Art. 50, Per tutto il tempo in cui sarà durativa questa concessione, non verrà accordata la costruzione di altra ferrovia che tenda direttamente da Torino a Biella; per le diramazioni secondarie o prolungamento della medesima, sia con strade ferrate a locomotive, sia con strade ferrate a cavalli; sarà accordata la preferenza ai concessionari.