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Sará punité col carcere chi avrá scientemente fatto uso di tal carta.

Art. 46. Sará punito col carcere chi scientemente avrá ri- tenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli. ;

Chi avrá scientemente ritenuto in casa la-carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sará punito, secondo la gravitá dei casi, con multa 0 col carcere,

Disposizione eccezionale.

‘Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti ‘ di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno funualmente una tassa di 50 centesimi per ogni lire. 1000 della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell’anno precedente. Questo sbozso si fará per semestre.

Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Car- quet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Man- telli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, e Arnulfo, relatore.

Sienori! — Il progetto di legge che viene sottoposto al ‘vostro esame non ha per iscopo di creare un nuovo balzello, ma tende ad accrescere il prodotto che le finanze ora perce- vono col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, non- ché a riordinare le leggi che regolano tale tributo, forman- done una sola, di piú facile osservanza e confaciente alle mu- tazioni operate e che stanno per operarsi nella nostra Jegis- lazione. Come conseguenza delle proposte innovazioni sono da abolirsi i diritti di registrazione e di sigillo che ora si perce- vono sugli atti giudiziali.

La vostra Commissione, prima di addentrarsi nell’analisi delle singole disposizioni del progetto, fu necessariamente condotta ad esaminare se sia necessario di accrescere i red- diti dello Stato, e se convenga di ciò ottenere col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.

Quanto alla necessitá di aumentare le risorse ordinarie per sopperire alle spese ordinarie dello Stato, la ravvisò di- mostrata dai bilanci dai Parlamento approvati, i quali pre- sentario tutti, chi piú chi meno, un disavanzo che persevera, tenuto conto non solo delle maggiori entrate che si vogliono procurare col mezzo della carta bollata, ma ben anche del- l’aumento che pur si propose, dei diritti d’insinuazione e di successione, e del presumibile maggior prodotto di altre im- poste. Dal che ne segue che sono ad un tempo indispensabili

delle importanti economie nelle spese e degli aumenti nelle”

entrate se si vuol ottenere il tanto desiderato quanto neces- sario equilibrio dei bilanci.

Relativamente poi alla convenienza di accrescere i diritti di bollo, la Commissione se ne persuase riflettendo che fra le imposte ora in vigore una non vi è che possa accrescersi per modo da bastare al bisogno, e che il balzelto della carta bollata non potrebbe andar esente dal pressochè generale aumento delle imposte analoghe, quali sono quelle dell’insi- nuazione, delle successioni e dell’emolumento.

L’imposta del bollo è adottata da pressoché tutte le na- zioni e da quelle altresí che godono di liberali istituzioni. Si perceve in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Ispagna, in

Olanda, in Prussia, in Russia, in Austria, in Baviera, negli

Stati pontifici, nell’impero Ottomano, nel Messico, nel Perú,. nella Confederazione Argentina e nella Nuova Granata (1). A tale balzello sempre si fece ricorso per aumentare i pro- dotti delle finanze. In Francia il prezzo della carta, fissato colla legge del 13 brumaio anno settimo, fa considerevol- mente accresciuto con quella del 28 aprile 4816, ed un maggior aumento si fece dal Belgio colla legge del 21 marzo 1834.

Nè altrimenti si praticò da noi fin qui. Difatti, introdotto l’uso della carta bollata, mercè l’editto ducale del 22 set- tembre 1694 onde ritrarne un reddito in occasione di guerra, venne questo successivamente aumentato cogli editti del 16 marzo 1742 e 19 ottobre 1765, cui tennero dietro, per tacere di provvedimenti di minore importanza, quelli del 16 luglio 1814, 5 dicembre 1817, B marzo 1836 e finalmente la legge del 22 giugno 1850, in guisa che il balzello della carta bol- lata fu chiamato a dare un maggior prodotto semprechè crebbero i bisogni delle finanze. Il Parlamento abbracciò

> questo sistema colla suindicata legge del 22 giugno 1850 tut-

tora vigente e la Commissione trovossi per ciò tanto piú con -» fortata a seguirlo. : ú

Vero egli è che a quest’ultima legge si assegnò una du- rata temporaria; ma-se allora era prudenziale di cosí prati-

° care, ora che si fissano dal Parlamento le spese dello Stato

e si calcolano con bastante ‘approssimazione le sue entrate, ‘ tale precauzione non è piú necessaria ; tanto piú che, rite- nuto l’attuale sistema d’imposte, che è quello generalmente seguito in Europa, ed il rilevare delle sole spese ordinarie che annualmente si ammettono in bilancio, non può preve- dersi vicina l’epoca in cui | possa prescindersi: dall’imposta sul bollo.

Indipendentemente da tale circostanza non riesce oppor- tuno di dare alla legge un carattere provvisorio, perchè ciò non gioverebbe, salvo a far nascere delle speranze delle quali non vi è probabilitá di prossima realizzazione e ad allonta- nare chi deve applicarla da un profondo studio della mede- sima. D’altronde, siccome il progetto di cui ora si tratta non ha soltanto per iscopo di aumentare il prodotto dell’erario, ma ad un tempo mira a rifondere in una le leggi vigenti, in- troducendovi i niglioramenti che l’esperienza ha comprovati possibili, anche per minorare la fiscalitá, per quanto è con- ciliabile colla natura di queste leggi, riesce nonsolo utile ma necessario che s’adotti la legge in modo definitivo.

Utile cosa ravvisò poi la Commissione di ridurre in una sola le leggi ora in osservanza principalmente perchè per i molti dubbi che insorsero nell’applicazione, risolti o da pa- reri dei consulenti legali del Governo o da circolari delle am- ministrazioni o da sentenze dei magistrati, è difficile di avere una compiuta cognizione delle disposizioni legislative che alla carta bollata sî riferiscono, le quali saranno perciò per l’av- venire raccolte ed ordinate in questa legge.

Quanto sopra premesso, la Commissione passò ad esami- nare il progetto nelle sue parti principgji, tenendo anche

(1) Dai dati statistici raccolti risulta che i diritti di bollo produssero : ;

«In Francia nel 1852, franchi. |... ... 51,428,000» In Inghilterra nel 1851, lire sterline ..... 6,885,082» In Prussia nel 1850, franchi. . c......, 13,500,000» In Ispagna nel 1849, reali... ....... . 21,000,000 > In Baviera, nel 1851, fiorini. 0... 4... 1,020,622» In Austria nel 1850, id. .......... 6,669,137» In Olanda nel 1850, . id. o... 60. 1,150,000» Nella Nuova Granata, reali. ..,....,. 608,000 >»