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sessione del 1853-54


Art. 133. La ciltà d’Acqui, avendo deliberato di cedere due terzi dell’intiera sorgente detta la Bollente ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell’acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della Bormida, ed in questa località erigere, più vicino che sia possibile all’abitato della città di Acqui, un nuove stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d’Acqui.

Art. 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere di ampliazione dello stabilimento civile del Governo, di cui all’articolo 130, una sovema non minare di lire 600,000, e dovranno spendere almeno altre lire 600,000 per l’erezione del nuovo stabilimento della città d’Acqui.

Art, 135. Identico al progetto del Ministero.

Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciare decorrere la quantità di seque termali e potabili necessarie agli stabi. limenti degl’ind genti e dei militari durante l’intiera stagione balnearia, e di lasciare estrarre il fango termale, convenientemente rinnovato, dalla grande vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetii stabilimenti,

Art. 137, Un regolamento speciale fisserà, sentita la compagnia, te norme secondo le quali devrà mantenere la quantà necessaria dei fanghi nella uran vasca, e le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.

La stesso regolamento determinerà anche le tariffe dei prezzi che la compagnia potrà esigere per quest’ultima parte del servizio sanitario,

Anche il servizio ordinario igienico ed alimentare nell’interno dello stabilimento dovrà essere regolato da norme e tariffe che si pubblicherantio, previa la revisione e l’assenso dell’amministrazione dello Stato,

Art. 138 al 145. Identici al progetto del Mimistero.

Art. 146. Sono applicabili si lavori che la compaunia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari: le disposizioni degli arficoli 54 e 55 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrala; quelle dell’articolo BI relative allo spese di visita, d’ispezione e sorveglianza; la dichiarazione di pubblica utilità, come all’articolo 82; la esenzione dai diritti fissi, di cui ali’articolo 84; e finalmente quelle dell’articolo 122 relative allo impiego di militari congedati o pensionati,


Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 26 stesso mese.

Signori! — Ho l’onore di rassegnare alle savie vostre deliberagioni it progeito di legge stato adottato dalla Camera dei deputati nella sua seduta dei 26 andante pella concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Nuvi a Fortuna, e cessione dello stabilimento d’Acqui.

Le condizioni sia d’interesse generale che economiche e finanziarie, îe quali determinarono il Ministero a proporre, dopo i più maturi stadi, all’approvazione del Parlamento il capitolato di concessione di cu si traîta nel presente progetto di legge, essendo siate compendiate nella relazione del Mini. stero, che gui mi pregîo di inserire, ed ampiamente svolte tanto nel rapporto della Giunta della Camera elettiva, quanto nell’illuminata discussione che ne precedette l’adozione, io nen mi farò qui a ripeterle.

Solo avvertirò che le modificazioni del capitolato state suggerite dalla sullodata Giunta essendo state nella massima parte adottate dal Governo, perehè riconosciute efficaci allo scopo di migliorare il concetto della legge o di agevolarne la applicazione, largheggiando maggior favore alle società che si porteranno concessionarie delie linee di strade ferrate contemplate nel capitolato medesimo, il Ministero si lusinga che questo onorevole Consesso, compreso esso pure dal desiderio di vedere attuata la rete di ferrovie proposte a beneficio dello Stato e delle cospicue provincie da essa toccate, sarà per sancire col suo voto il presente progetto, che si raccomanda in particular modo alla sollecitndine del Senato in vista della prossima proroga del Parlamento.

(Le sole due modificazioni alla proposta della Commissione introdotte dalla Camera sono nel capitolato, cioè:

«Art. 3. Alla distanza non maggiore di 4 chilometri e mezzo.

«Art. 85, Macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’urmamento.)»


Relazione fatta al Senato il 10 luglio 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Balbi-Piovera, Marioni, Plana, Des Ambrois e De Cardenas, relatore.

Signori! — H benessere materiale, la prosperità ed il rifiorimento del commercio, dell’industria e dell’agricoltura, che ne sono nel medesimo tempo e fe cause e le conseguenze, abbisognano ad ogni giorne di nuovi stabilimenti che rendano più facili gli scambi delle produzioni, meno difficili, meno faticose e più frequenti le comunicazioni delle persone. Nè quindi è meraviglia, se, mentre l’amministrazione non lascia cure, spese e faliche per portare a comnimento quelle grandiose vie che mettono il porto di Genova in rapporto con le più fertili regioni dello Stato, e si direbbe quasi a contatto della Francia e della Svizzera, sorgono sacietà private ad ampliare questo sistema stradale con quelle diramazioni che, già in parte attuate od in via di esecozione, ed in parte soltanto allu stato di semplice progetto, sono destinate a ravvi» cinare le varie nostre località fra loro, ed a metterle tutte a portata del mare e degli esteri paesi. Fra questi progetti non posti ancora in via di esecuzione, come principale fra tutti sorgeva quello che sarebbe destinato ad aprire la comunicazione della principale arteria delle nostre vie ferrate ton le provincie orientali della Lombardia, coi ducati, con tulta VItalia centrale.

L’esecuzione di tale progetto chiamerebbe salle nostre ferrovie notevole parte del commercio che queste ubertose regioni fanno al di là del mare ed oltre le Alpi, ed accennerebbe a que! grandioso presentimento che ferveva nella mente del Mignanimo Re Carlo Alberto, quando egli pensava il Piemonte e l’Italia col tempo dover divenire il transito principale del movimento commerciale dell’ovest dell’Europa coll’oriente europeo ed asiatico, del gran commercio delle Indie colla Francia, il Belgio, l’Olanda e l’Inghilterra, Ben vedevano gli speculatori qual vantaggio avrebbero potuto trarre da una facile e diretta comunicazione fra le strade ferrate ed i confini orientali lombardi e parmensi, e presentendone già i cospicui lucri non peritavano ad unirsi in associazioni di capiialisti erogando vistose somme nello studio e compilazione di più o meno estesi progetti che presentavaiio poi al Governo nella speranza di averne la concessione.

Veduta questa concorrenza, chè varie sono le società ed i progetti che si presentavano; veduto che si proponeva da al-