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sessione del 1853-54


superiore potrà in tal caso farvi dar opera d’ufficio a spese della compagnia medesima.

Art. 37. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acacie o biancospino sopra tutta la sua lunghezza.

Le linee di queste siepi saranno regolate colle norme medesime di quelle che si stabiliscono sulla ferrovia di Novara.

§ IV. — Massicciata, armamento, materiale fisso
e telegrafo.

Art. 58. La massicciata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di sabbie monde di terra, delle migliori qualità che di questi materiali possono trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri cinque, sarà alta metri 0 50 e disposta colle scarpe dell’uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art, 59. L’armamento della strada ferrata sarà falto sopra traversine della lunghezza non minore di metri duc e sessanta centimetri, spaziate da 90 in 90 centimetri da mezzo a mezzo.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 28 in larghezza per 016 di grassezza in mezzo. Quelle di congiunzione ali’unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grassezza; ma questa grossezza sarà uniforme, cioè la sezione delle traversine sarà rettangola.

Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte.

Art. 50, I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente.

Una deficienza che non superi il 5 per cento sarà però tollerata.

Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri 3 40 corrispondenti alle spaziature di 6 traversine. Una parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la lunghezza di soli metri 4 50 corrispondente alla spaziatura di 5 traversine.

Art. HI. 1 cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi 40; quelli all’estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe dei regoli, non potranno avere peso minore di 13 chilogrammi.

Tutti questi cuscinetti saranno di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

Art. 42, La ferrovia sarà provveduta di tuiti i raddoppiamenti di binari reputati necessari, specialmente nelle stazioni, al pronto e sicuro esercizio della strada, tanto pel servizio dei viaggiatori come per quello delle merci.

Art. 45. Gli sviatoi pei passaggi dall’uno all’altro binario, dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati nelle linee dello Stato,

Art. 44, Se prima od anche dopo la presente concessione di strade ferrate venga introdotto, e dall’esperienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro, e di non meno facile ed economica manutenzione qualche altro sistema di armamento differente da quello prescritto in questo paragrafo, la compagnia potrà domandarne l’applicazione, restando però obbligata ad eseguire il sistema ordinario, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffici d’arte giudicato soddisfacente.

Art. 45. Le stazioni saranno provvedule oltre che dei binari doppi sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro Servizio, coi necessari sviatoi, anche delle piatteforme, grue, bilancie, vasche d’acqua per alimentare le caldaie, e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo.

Tutto questo maleriale sarà di buona qualità e costrutto secondo i migliori modelli.

Le sale d’aspetto saranno mobiliate con comodità e decoro sufficienti e proporzionate all’importanza delle stazioni ed alla classe delle sale medesime.

Le latrine d’uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate,

Art. 46. La compagnia dovrà stabilire sulla strada ferrata una linea di telegrafia elettrica per l’esclusivo servizio della locomozione, secondo il sistema che sarà da essa proposto, ed approvato dal Governo, il quale si riserva fa facoltà di collocare e d’esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la propria corrispondenza officiale e per gli usi del commercio. Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, egli potrà gratuitamente valersi del telegrafo della società pella trasmissione dei soli dispacci ufficiali, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata,

$ V. — Materiale mobile.

Art. 47. La compagnia dovrà provvedersi d’ogni specie di materiale mobile che è necessario per un completo servizio della strada ferrata: cioè di locomotive, vagoni pei viaggiatori, vagoni pei bagagli, vagoni o carri per merci, scoperti e coperti, carri matti o truck pel trasporto delle vettare ordinarie, vagoni appositi pel trasporto dei cavalli, vagoni pel trasporto d’altro bestiame grosso e minuto.

Art. 48, Tutto questo materiale dovrà essere della migliore qualità, e costrutto secondo i migliori modelli; nè potrà essere messo in servizio se non venga prima approvato da una Commissione nominata dall’amministrazione superiore.

Art. 49. Le vetture d’ogni classe pei viaggiatori dovranno essere coperle.

Quelle di 12 e 2° classe saranno chiuse lateralmente da invetriate.

Per quelle di 3° classe basterà che dai lati siano munite di cortine di cuoio.

La società potrà stabilire delle velture miste, i cui compartimenti avranno le condizioni della classe a cui sono destinate.

Art. 50. Le caldaie delle locomotive saranno assoggettate a quelle prove di resistenza che saranno prescritte dall’amministrazione superiore.

Art. 51. Il numero delle locomotive, non meno che quello d’ogni altra specie di veicoli, di cui dovrà provvedersi la compagnia, dovrà sfare in giusta proporzione colla estensione delle linee concesse e col probabile movimento che si determinerà sopra di esse,

La compagnia concessionaria, presentando il progetto, indicherà questo numero, e si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dall’amministrazione superiore riconosciuti necessari perchè fin da principio non manchi un buono e compiuto servizio; ed in seguito dovrà provvederne in quella maggior copia che fosse richiesta dal crescente novimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 52, Le macchine od altri veicoli, che all’atto delle visite prescritte all’articolo 80, od in un’altra occasione qualunque venissero dai commissari del Governo riconosciute in istato di degradazione tale da renderne l’uso pericoloso, dovranno essere fosto poste fuori d’esereizio,