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ARAFEASA PERINEO TOTI RIDE IRE RITI TION NEONATI

DOCU MEN TI PARL AMENTARI

renza che corre fra la convenzione del 14 marzo 1844 e la presente :

4° Che la trasmissione delle corrispondenze non è piú fatta per ogni peso di 30 grammi, ma bensí a capo;

9° Che si considera lettera semplice quella il cui peso nello Stato sardo non eccede 1% grammi, ed in Austria un lotte viennese pari a 17 grammi 41/2.

La trasmissione delle lettere a capo ha sopra la trasmis- sione a peso il vantaggio di determinare in modo preciso la parte di tassa che spetta alle rispettive due amministrazioni, mentre quella a peso nello Stato sardo era bensi vantaggiosa per le corrispondenze lontane, ma all’incontro era dannosa per quelle vicine, che sono in maggior quantitá, stante la prossimitá di Milano.

II peso della tettera semplice fu raddoppiato non tanto per agevolare le operazioni postali, attesochè ben piú di rado nei momenti preziosi dell’arrivo e partenza sará necessario ri- correre alle bilancie per Paccertamento del peso e cosí della tassa da applicarsi; ma perchè questa maggior larghezza ren- deva piú facili le relazioni epistolari fra lo Stato sardo da una parte e l’Austria e tutta quanta la Germania dall’altra, poi- chè esso fu adottato dalla lega postele austro-germanica e venne altresí introdotto da non pochi altri Stati, come i paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera, lo Stafo pontificio, la Toscana ed i ducati di Parma e Modena per tulti i loro rapporti’ co- }° Austria e colla Germania,

Niuno forse degli Stali summentovati aveva i’ interesse dello Stato sardo ad adottare tale agevolezza, poichè niuno di essi trovasi in procinto di far deviare a benefizio di un loro porto una notevole parle del commercio germarico che tra breve deve necessariamente trovare a Genova il suo piú fa- cile scalo.

I giornali e stampati sardi, previo pagamento di soli 3 centesimi italiani, andranno franchi fino a destino per tutto l’impero austriaco; e quelli dell’impero saranno francati per tutto fo Stato sardo collo sborso di i carantano o 5 centesimi austriaci,

Firmato: Di Portone.

Convenzione postale fra lo Stato sardo e V Austria.

Sua Maestá il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, e sua Maestá imperiale reale apostolica Francesco Giuseppe I, im- peratore d’Austria, eguaimente animati dal desiderio di mi gliorare, mediante una nuova convenzione, il servizio delle sorrispondenze îra lo Stato sardo e VAustria, hanno nomi. nato a questo scopo per loro plenipotenziari: S. M. il Re di Sardegna, il conte Antonio Nomis di Pollone, commendatore degli Ordini dei ss. Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo del Belgio e della Legion d’Onore di Francia, cavaliere Gran Croce dell’Ordine di Isabella la Cattolica di Spagna, vice- presidente della Camera di agricoltura e di commercio, se- natore del regno, Îîntendente generale dell’azienda dell’estero e direttore generale delfe poste; S. M. I. R. Apostolica il conte Rodolfo Appony, cavaliere Gran Croce dell’Ordine Ba- dese della Fedeltá, commendatore di quello Costantiniano di San Giorgio di Parma, ciambellano di S, M, I. R. Apostolica e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario pressé 5. M. il Re di Sardegna ; i quali, dopo essersi cambiati i Joro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno conve- nuto sui seguenti articoli:

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Art. 1, Cambio regolare e periodico di pieghi postali.

Verrá mantenuto an cambio regolare e periodico di pieghi fra le amministrazioni postali sarda ed austriaca per l’invio d’ogni sorta di corrispondente, cioè lettere, campioni, gaze zelte, giornali, opere periodiche e stampati d’ogni specie, tanto nascenti nei due rispettivi Stati, quanto di origine od a destino di altri Stati cui le amministrazioni stesse servono o potrebbero servire da intermediarie.

I due Governi s’impegnano di utilizzare per la trasmes- sione di tutte le corrispondenze i mezzi di trasporto piú ce- leri di cui potranno disporre.

Art. 2. Comunicazioni postali.

Fino a che, per costruzione di strade ferrate o per altra causa, non fosse riconosciato conveniente di disporre altri. menti, saranno mantenule giornalmente dirette comunica zioni postali fra i due Stati sopra cinque punti di frontiera, cioè fra Infra e Laveno, Arona e Sesto Calende, Novara e Ma- genta, Vigevano e Abbiategrasso, Casteggio e Pavia.

Art. 3. /nolro delle corrispondenze.

Di massima fra Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Casteggio e Pavia, l’inoltro delle corrispondenze dovrá aver luogo a enra e spesa di cadun Stato per la percorrenza dalla propria stazione di conline alla prima stazione dell’ al- tro Stato, .

Però, sino a che le due amministrazioni sarda ed austriaca vi ravvisino di comune accordo la convenienza, verranno utilizzati per le comunicazioni postali, e quindi per l’inoltro delle corrispondenze, i mezzi di trasporto dei quali giá at- tuaimente si valgono le deite amministrazioni.

Pel trasporio delle corrispondenze fra Intra e Laveno, e fra Vigevano ed Abbiategrasso, verrá provveduto, occor= rendo, mediante contratti con imprenditori, che assumano questo trasporto tanto per l’andata, quanto pel ritorno, ene verrá sostenuta la spesa dalle due amministrazioni in parti uguali. Quella delle due amministrazioni che avrá provve- duto passerá all’altra un esemplare dei contratti stipulati in proposito.

Art. ll. Libertá d’affrancazione.

Le persone che vorranno spedire corrispondenze, sia dagli Stati sardi nell’Ausfria, sia dall’Austria negli Stati sardi, avranno la facoltá o di soddisfare lintiero porio in anticipa- zione sino al luogo di destino, o di lasciarne il pagamenio ai destinatari, .

Questa facoltá sará in massima estensibile eziandio alle corrispondenze di transifo, qualora Ja medesima esista a fa- vore di quello Stato che servirebbe da intermediario.

Però le lettere assicurate (raccomandate) non saranno rie messe che franche.

Una parziale sffrancazione non sará ammessibile nè per le corrispondenze internazionali, né per quelle dirette all’e- stero che potessero esser affrancate sino a destino,

Art. 5. Base dei bonifici cicenderoli.

Le tasse di porto di cui avranno a tenersi conto reciproca= mente la Que amministrazioni pastali per le corrispondenze scambievolmente rimesse, verranno calcolate capo per capo, tanto a riguardo d’ quelle internazionali, quanto a riguardo di quelle di tiassito,