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dall’assicuratore e delle spese ben sovente gravi, e piú spesso ancora vane, incontrate per le operazioni del ricupero, ad ogni modo però. ove l’indicazione di valore degli oggetti as- sicurati fosse intesa in modo assoluto e comprensivo della totalitá degli oggetti che si erano assicurati, la tassa di cui si ragiona troppo si scosterebbe dai principii del giusto e del. l’onesto, da cui debbono essere informate le legyi d° ogni maniera, .

Egli è perciò che la Commissione pensa che il presente articolo potrebbe anche intendersi sanamente e nel vero suo spirito, senza che vi osti il suono delle espressioni avanti ri- ferite, riconoscendo che la tassa dell’uno per cento sia dovuta soltanto sul valore degli oggetti ceduti, stati ricuperati dal- l’assicuratore, 0 dichiarati ccme di probabile ricupero nel- l’atto del loro abbandono, a norma del Codice di com- mercio.

Discutendo l’articolo 74 della tariffa che definisce in ge- nere le tasse dovute per l’insinuazione delle procure, la Commissione tenne per costante come tale disposizione nulla detragga a quella dell’articolo 1424 del Codice civile, ov° è dichiarata l’esenzione dall’insinuazione delle varie specie di procure ivi designate; anche fatte per atto pubblico, non credendo rimanga derogato a tale articolo del diritto patrio, in forza della sola clausola di generale deregazione alle di- sposizioni riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge espressa all’articolo 116, ultimo del progetto. Si pensa significare bensí la nuova legge, che qualora le pro- cure delle quali si tratta nel Codice civile siano presentate volontariamente all’iasinuazione, debbano in tal caso scon- tare le tasse imposte dal suddetto articolo 74.

Per ultimo, un’osservazione analoga a quella testá spiegata occorse pur anco relativamente all’artieolo 84 della tariffa in cui sono dichiarate le tasse dovute pei depositi.

L’articolo 1347 del Codice civife autorizza una specie par- ticolare di deposito che il debitore può fare quando il credi. tore ricusa di ricevere il pagamento del suo avere, e specifi- cardo le norme per efficacia di simili depositi, segna, fra le altre cose, che di esse sia esteso un processo verbale dall’ uf- fiziale pubblico, che può anche non essere un notaio, con in- dicazione della natura delle specie offerte.

La Commissione ritenne, come giá nella specialitá avanti trattata, che siffatti verbali, comprovanti altronde Peffettua- zione di un puro e semplice deposito intangibile, secondo la vera natura di simile operazione, non siano colpiti dali’ arti- colo 84 della tariffa, salvo nei caso di volontaria presenta» zione del relativo atto alla formalitá dell’insinuazione.

E qui, signori senatori, trovandosi percorso il compito delle demandatele disquisizicni, e poste sott’occhio le discre- panze rilevatesi nel toro sviluppo, la Commissione, mentre ripele il voto giá espresso nel corso di questa relazione per un non lontano nuovo provvedimento interno ai rami di fi- nanza dei quali si è ragionato, con un sistema meno gravoso pei contribuenti, conclude intanto il suo lavoro proponendovi l’adozione, invocata con urgenza dal Ministero, del progetto di legge riordinativo delle tasse d’insinuazione, di succes- sione e degli emolumenti giudiziari.

Sessione peL 1853-54 — Documenti — Val. IL 115

Riduzione delcanone gahellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853.

Progetto di legge presentato alla Camera 1 13 gennaio ‘ 1854 da! presidente ddl Consiglio, ministro delle fi- nanze (Cavour).

Siewori! — La notevole deficienza del raccolto del vino prodotta dalla misteriosa malaitia che da tre anni fligella la massima parte delle contrade europee ha cagionato un gra- vissimo aumento nel prezzo di questo genere, e quindi una diminuzione proporzionata nella sua consumazione,

Questa diminuzione ba reso difficile ed in cerl casi impos- sibile a molti comuni la riscossione, sia in via d’abbuona- mento, sia in via d’esercizio, dei diritti stabiliti, onde abili tarli a pagare il canone gabellario, Scemata la materia impo- nibile, non sî può pretendere di otten-re dalla tassa uan eguale prodotto, senza aumentare la quontá di essa, c:ò che è contrario alle spirito della legge sancita dalla passata Legis- latara.

Îl Governo, tenuto conto di queste non prevedibili circae stanze, ba pensato che la giustzia e l’equitá consigliavano un temporaneo alleviamento del peso derivante dalla imposta delle gabelle.

Tuttavia non futli i comuni trovandosi in analoghe condi. zioni, non pare doversi estendere a tutti in eguale misura l’accennato alleviamenta.

Nelle grandi cillá, e specialmente in Torino ed in Genova, le conseguenze dell’incarimento del vino sono assai meno sensibili di quello nol sieno nei minori comuni, ed in quei rurali in ispecie. Per l’artiere della cittá il vino è oggetto di prima necessitá ; pel bracciante delle terre agricole è invece oggetto di Inero. Un aumento quindi nel prezzo del vino, mentre di poco scema la consumazione nelle grandi cittá, di molto la riduce nelle terre minori. Epperciò noi alibiamo re- putato potersi mantenere in tuîta la sua integritá il canone imposto alle cittá di Torino e di Genova dall’articolo 14 della legge 2 gennaio 1853, e stabilire che la riduzione conseatita per tutte le altre provincie, dovesse ripartirsi fra i comuni la di cui popolazione aggiome ata fosse minore di 10 mila abitanti.

Noi confidiamo che le cittá di Torino e di Genova saranno per accogliere questa disposizione con animo rassegnato, e riconosceranno che non militano a favor loro quei gravi ed impellenti motivi che soli possono indurre il Parlamento ad acconsentire, a fronte delle necessitá dell’erario, ad una no- tevole diminuzione di tasse.

lafatti, mentre gli effetti de? scarsi raccalti si fanno sentire con crescente severitá nei paesi agricoli e nelle borgate mi- nori, l’attivitá commerciale, lo sviluppo indastria!e, meno mate non seno nelle nostre grandi erttá. La nuove costru- zioni si proseguono a Torino ad onta delle critiche circostanze, ed a Genova giammai il commercio fu in piú prospere condi. zioni. Quindi pare giusto che quelle localitá che poco o natla sentono il peso delle calamitá che affl‘ggono la massima parte delle provincie dello Stato, non partecipino al sacrifizio che sole circostanze straordinarie possono consigliarci ad accon= sentire.

Noi vi proponiamo una diminuzione uniforme del 10 per cento sul canone, per tuite le provincie dello Stato, salvo per la provineia di Genova, rispetto alla quale vorremmo estendere d’alquanto il beneficio, fissando lo sgravio a lire 50,000, cioè lire 16 83 circa per cento dell’attuale canone.

chico —_—___