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La Commissione riconobbe facilmente che il silenzio del suddivisato articolo del progetto non può al certo ingenerare il dubbio che le sole rendite rappresentate da cedole o car- telle rimangano esenti dalla tassa, e che vi siano per contro soggette le obbligazioni dello Stato, giacchè, oltre all’evi- dente identitá del motivo, 2d ‘escludere tal dubbio basterebbe anche osservanza della legge succitata del 17 giugno 1854 nel senso incontrastato dell’esenzione indistinta dell’una, come dell’altra specie delle suddivisate carte,

Giò nullameno, ponendo mente a che l’artieolo 92 della nuova proposta tariffa nell’imporre la tassa fissa di lire 2 per la vendita degli effetti del debito pubblico, aggiunse alla espressione di rendite anche quella di obbligazioni dello Stato, e che dal raffronto di tale articolo col 66 della legge ove non è menzione di esse, potrebbe nascere presso taluni il dobbio che la legge del 4851 possa per avventura trovarsi modificata dalla nuova in tal parte, cosí la Commissione av- viserebbe opportana nna dichiarazione ministeriale in senso gonfermativo della indistinta esenzione degli effetti del de- bito pubblico di entrambe le specie, la qual cosa potrá pure opportunamente ripetersi nelle istruzioni che verranno dira- mate per l’osservanza della nuova legge.

Fermò narimente l’attenzione della Commissione l’articolo 4104 del progetto di legge, ove si dichiara che «per le sen- fenze pronanciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d’insinuazione, sará dovuta anche questa tassa oltre quella d’emolumento.»

Giusto e raziunale è certamente l’intento di siffatta dispo- sizione, essendo rivolta ad escludere, sempre che sia ciò di ragione, un’indebita duplicazione nel pagamento delle tasse, ed a rimuovere le incertezze originate al proposito dal tenore delle leggi attuali sull’emolumento giudiziario, per quanto ia giurisprudenza camerale giá avesse sopperito ali’nopo.

Parve tuttavia alla Commissione che le espressioni nelle quali trovasi formulato quel concetto, non siano per avven- tura abbastanza precise per antivenire Je dubbiezze che non possono a meno d’incontrarsi neil’applicazione di questo ar- ticolo, e porgano troppo facile occasione agli agenti fiscali di molestare i contribuenti pel pagamento delle due tasse, di emolumento cioè e d’insinuazione, formando essi stessi un primo giudicio, quasi sempre difficile in questa materia, sui casi venuti in giudiciale conflitto pei quali sarebbesi dovuto stipulare un atto pubblico,

Raggiungeva forse meglio lo scopo di questa disposizione il tenore dell’articclo 106 del primo progetto presentato dal Ministero, in cui venne segnata una piú chiara norma per far ragione dei divisati casí.

Ferò, il concetto di massima, cosí nell’interesse della giu- stizia rigaardo ai contribuenti, quanto în quello dell’erario emergendo abbasfanza dal tenore del presente articolo 104, la Commissione si astenne dal proporre verun emendamento al proposito. Essa crede tuttavia che, venendo l’opportunitá deli’emanazione di aliri ordinamenti in questa materia, si potrá facilmente migliorare la formola legislativa, e frattanto consiglia pure al Ministero, come giá fece per alire specia- litá della presente legge, di somministrare agli agenti dema- viali sullo spiegato argomento delle norme ben ponderate e chiare per la giusta applicazione del divisato articolo, onde risparmiare il piú che si posss ai contribuenti il gravoso ri- medio dei ricorsi in via giuridica per mantenere illeso il loro interesse. i

Nell’esame degli articoli 2 e 3 della tariffa per l’insinua- zione occorse alla Commissione di osservare che, se a fronte

rasi che la promessa di vendere equivale alla vendita se esi- ste consenso reciproco delle parti sulla cusa e sul prezzo, era ovvio che di tali sorta di convenzioni fossevi contemplazione nella tariffa col loro assoggettamento alla tassa proporzionale dichiarato daí primo de°citati articoli, onde non venisse col mezzo di tali convenzioni susseguite dal loro effetto defrau- dato P’erario della corrispondente tassa, potrebbe tuttavia eccagionarsi di troppa fiscalitá l’imposizione di una eguale tassa per gli atti di rescissione della promessa di vendita 0 recesso della medesima, per cui il preceduto atto di promessa sia rimasto senza effetto.

Diffatti, se la promessa di vendita conferisce un diritto sul’a cosa venduta, lo stesso Codice civile però attribuisce nel suo articolo 1589 alla vendita perfetta operata con alto preciso, degli effetti assoluti che non si ripetono poi all’arti» colo 1595 relativo alle semplici promesse di vendere, Quindi una differenza di azioni fra le parti contraenti, per cui la pro- messa di vendita può dai tribunali risolversi anche in sem- plice debito d’indennitá da presentarsi al compratere,

Cosí essendo le cose nell’aspetto del diritto, sembrò troppo dura l’imposizione della tassa proporzionale di mutazione portata nell’articolo 3 dianzi citato.

E sebbene tale disposizione possa aversi qual logica con- seguenza della percezione della tassa di mutazione portata dal precedente articolo 2, che si ammette dalla Commissione senza contrasto, avuto riguardo all’intento delle parti per una vera mutazione al momento dell’atto di promessa, essa inclina però a credere che in questo caso il rigore del prin- cipio assoluto possa modificarsi con merito almeno di tutta equitá in presenza del fatto delle parti, le quali, dopo avere stipulato l’aîtto di promessa coll’effetto che il diritto attribui- sce alle convenzioni di tal fatta, ne troncano poscia il corso con una rescissione od un recesso, che non presenta vera- mente tutti i caratteri d’una retrovendita ossia nuova ven- dita nel senso dei principii sanciti nell’articolo 1589 del Codice,

Epperciò la Commissione chiama l’attenzione del Ministero sulla riferita specialitá, onde si modifichi, venendone il de- stro, il disposto dell’articolo 3 delia tariffa; dal che ncn verrá certamente un sensibile discapito alla finanza, mentre se rari ceno i casí di atti di promessa di vendita, moiti piú lo sono poi quelli di loro rescissione 0 recesso.

Fermava eziandio l’attenzione della Commissione l’articolo 27 della tariffa portante la tassa proporzionale dell’uno per cento sul valore degli oggetti assicurati, abbandonati agli as- sicuratori nei casi previsti dall’articolo 399 e seguenti del Codice di commercio, di preda cioè, naufragio, investimento con rottura, innavigabilitá per sinistro di mare, ecc,

Si considerò sul proposito che, se nei divisati casi il Co- dice commerciale autorizza l’abbandono agli assicuratori degli oggetti assicurati e perduti, onde l’assicuratore possa curarne piú facilmente con diritio proprio il ricupero per quanto sia possibile, egli è però evidentemente nella veritá delle cose che tale ricupero il piú delle volte riesce nullo o scarsissimo, in modo tale che la cessione indistiuta di oggetti mobili fatta dall’assicurato all’assicuratore, non si verifica in realtá che per una partie niú o meno rilevante del valore degii oggetti medesimi, e piú generalmente per una parte minima,

Mancherebbe quindi di giusta base la percezione della tassa proporzionale che si estendesse sul valore della intiera massa degli oggetti nominalmente ceduti; e sebbene sia dessa por- tata nell’ariicolo 27 della proposta fariffa soltanto all’i per cento, alla metá cioè della tassa imposta dall’articolo 4 per la

del disposto nell’articolo 159% del Codice civile ove dichia- | cessione di mobili, e ciò in contemplazione del danno patito