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Conobbe il paese la fassa di successione, allorchè, spinto pure dalle necessitá dei tempi, il re Carlo Emanuele IV im- pose, cen editte del 16 marzo 1797, quella del 40 per cento sulle ereditá deferite a favore di estranei o trasversali, con alcune cecezioni. È notabile conse in quell’editto il sovrano annunziasse quella tassa quale piú di altra meglio propor= zionata alle forze ed alle circostanze dei contribuenti.

Trascorsi poro piú di quattro anni, cioè nel settembre del 1804, era quella fassa surrogata da quelle portate dalla giá citata legge francese dell’anno VII, rimasta in osservanza colle altre relative finché sussistette quella dominazione,

Durante poi un intervallo di sette anni, cioè dal 1814 al 1821, cessò la tassa sulle successioni.

Rinecque indi in forza di patenti de! 18 giugno di questo ultimo anno. Scostavasi però questa legge dal sistema fran- cese, specialmente coll’eccettuare dalla tassa le successioni deferite in linea retta, come pure i mobili propriamente detti, e facendo Iuogo alla deduzione dei debiti.

Quelle disposizioni vennero poscia essenzialmente modifi- cate colla legge del 17 giugno 1851, la cui osservanza però terrina collo scadere del corrente anno, Giova notare che in vigore della medesima cessò l’esenzione per le successioni in linea retta, eccedenti il valore di lire 2060, e quella pei mo- bili; che si aumentò la tassa per altri ordini di successione, portan.o. dal li al 8 quella fra cugini di primo grado; dal 6 all8 quelia tra gli altri parenti e tra affini sino al sesto grado, ed estendendo ai parenti od alfini, oltre al sesto grado, la tassa del 10 per cento stabilita giá per le successioni deferite ad estranei.

Fra gli antichi ordinamenti patrii, relativi agli emolumenti giudiziari, vuolsi menzionare specialmente la tariffa del 7 gennaio 1770, che imponeva, fra le altre, delle tasse anche cumulate del 2 e dell’! per cento, con inoltre una nuova consimile gravezza per la formalitá del sigillo delle sentenze, quando non fossero eseguite nei preserilti termini,

Queste tasse furono similmente surrogate nell’anno 1301 da quelle imposte in un diverso sistema dalle leggi francesi,

Rinacque nel 181% l’antica tariffa, stata di poi modifi- eata con altra del 5 aprile 4816, che poco da quella sco- stavasi,

Emanava finalmente col regio editto del 27 settembre 1822 un’altra tariffa dei diritti giudiziari, mercè cui fa principal. mente stzbilito che ner le sentenze dei tribunali inferiori col medesimo creati sarebbesi l’emolumento pagato nella ragione della metá di quello dovuto per le sentenze dei magistrati superiori.

Piacerá forse di vedere qui segnato, come dagli atti delle disquisizioni occorse presso l’altro ramo del Parlamento in- torno al nuovo progetto di legge sulle tre tasse si ricava, che dopo le leggi del 1850-1854, e sino a fufto il 1853, i prodotti complessivi della tassa d’insinnazione si elevarono dalle lire 6,180,788 02 sino alle lire 8,287,579 97; quelli delle tasse di successione, dalle lire 863,134 02 a lire 2,2753,595 19, e ciò, non compresa l’isola di Sardegna, in cnila prima tassa fruttò all’erario nel 1853 lire 217,973 93, e la seconda lire 25,501 50.

Quanto agli emolumenti retti ancora dalle antiche leggi, il loro prodotto complessivo in eguale periodo di tempo si mantenne di poco superiore al milicne di lire, essendosi però nello scorso anno toccata. in terraferma la somma, non ancora verificatasi in molti anni addietro, di lire 1,108,860 27.

Nella Sardegna i diritti corrispondenti sommano a circa annue lire 40 mila.

A siffalte indicazioni retrospettive sarebbe certamente

prezzo dell’opera il poter aggiungere un qualche cenno, al- meno approssimativo, dei prodotti sperabili dall’attuazione della legge, oggetto delle presenti disquisizioni.

A questo riguardo però, di null’altro si può ragguagliare il Senato se non se di quanto ricavasi dagli atti della Camera elettiva poc’anzi citati, cioè che, mentre il signor ministro delle finanze non faceva assegno su di un introito maggiore del passato in riguardo agli emolumenti giudiziari, egli pen- sava che l’aumento sulla tassa d’insinuazione potesse rilevare a lire 900 mila, e quello sulle tasse di successione ascendere a lire 1,900,009, cosicché il totale accrescimento sperato dalle due tasse potesse essere di lire 2,800,000.

Un’intima correlazione esistendo fra quelle tasse, egli è -

manifesto che gioverá migliorarne il provento una legge unica che ne regga l’applicazione, e soccorre a ciò l’esempio della legislazione francese, la quale, in un periodo di oltre un mezzo secolo, condusse il servizio di quei rami di finanza in modo uniforme e tale a vantaggiarne grandemente la fi- nanza di quello Stato, senza troppi reclami per parte dei contribuenti.

Passando ora al merito del progetto nell’ordine della sua compilazione, e ragionando in primo luogo sulla sua parte estrinseca, la Commissione riconobbe facilmente la raziona- litá del metodo distributivo delle materie in esso trattate, e del conveniente collocamento delle molte sue disposizioni nella rispettiva loro miglior sede; la qual cosa conferisce alla chiarezza della legge e ne agevola l’eseguimento.

Nel titolo primo si trovano riunite, negli articoli dall’4 al 24, le-disposizioni di massima comuni alle tre tasse, e le definizioni dei precetti legislativi che ne regolano la rispet- tiva applicazione alle svariate e piú consuete specialitá dei casi pratici; spetta poi alla giurisprudenza !o scioglimento di quei punti ai quali nori potrebbe estendersi la legge.

In generale furono ivi raccolte le disposizioni delle quali si è fatto cenno superiormente, e le massime introdotte dalla giurisprudenza camerale nei lunghi anni della loro 05- servanza.

Vi si determina l’applicazione delle uniche due specie di tasse, la fissa, cioè, e la proporzionale, la prima delle quali si riattacca al materiale eseguimento delle rispettive forma- litá, e la seconda si ragguaglia alla sostanza ed al valore della cosa che dá luogo alla riscossione,

Vi si provvede nel senso il piú semplice e meno costoso gi modi di accertare nell’interesse dei contribuenti, come in quello dell’erario, la base giusta della liquidazione delle tasse.

Vi si regola infine la materia delle prescrizioni delle tasse e delle sovratasse.

In questo titolo primo e nell’alinea primo dell’articolo 3 è collocata una delle piú gravi innovazioni proposte alle vigenti disposizioni, per quanto riguarda la ‘tassa sulle successioni, dichiarandosi quale principio comune ai tre rami che «è do- vuta (la tassa) in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti e nelle quotitá rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parle integrante,»

Tale disposizione non fece senso relativamente alle tasse d’insinuazione e d’emoelumento state sempre riscosse senza la detrazione dei debiti; ma è noto al Senato a quali conten- zioni abbia dato luogo presso la Camera elettiva la sua esten- sione alla tassa sulle successioni, e come, a seguito di una lunga e splendida discussione sostenuta con pari dottrina e sagacia dai propugnaiori del principio deila legge, e dai suoi avversari, siansi quasi, alla ‘perfine, btlanciati i voti per fe