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i curatori delle ereditá giacenti, per le quali però è sospeso | ramo del Parlamento, trovasi ora sottoposto alle delibera-

il pagamento della tassa finchè si presenti l’erede.

La consegna delle successioni, di cui al primo alinea del- l’articolo 66, sará fatta su carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno fenati di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sará dovuta la tassa. i

Art. 69. La consegna sará fatta e la fassa pagata dall’e- rede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i me- desimi.

La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sará liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinitá che correvano tra il defunto ed il legatario. °

L’erede beneficiario pagherá la tassa con fondi ereditari.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna,

La consegna fatta da uno dei coeredí è obbligstoria per gli altri rimpetto all’amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fitta un’altra nel termine prescritto.

Art. 75. Nell’alinca alla citazione dell’articolo è 78 invece di 79.

Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite, sotto. posti alla tassa di successione, è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d’insinuazione.

1! valore dei fondi di negozio verrá dagli eredi espresso pella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterá che nella consegna sia espresso il valore da questa atto emer- gente, il quale servirá di base alla riscossione della tassa,

L’ereditá composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetto di mobiglia, di cui nell’articolo 415 del Codice civile, per un valore cor- rispondente al 3 per cento di quello complessivamente attri- buito agli altri oggetti ereditari, salvo ai cossegnanti la prova in contrario.

TITOLO IV.

DELLE TASSE DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art, 116, Prima parte identica al progetto della Commis- sione.

Andrá questa in vigore il giorno 1° di gennaio 1833, salvo però nelle parti relative alla tassa di emolumento, le quali avranno esecuzione contemporaneamente al Codice di proce- dura civile.

Relazione fatta al Senato V3 luglio 1854 dalla Com- missione permanente di finanze, con aggiunta dei senatori Cristiani, Di Castagneto, Deferrari e Regis, relatore.

Siewoni! — Il bisogno universalmente riconosciuto di ve. dere coordinati e riuniti in una legge speciale i molti e sparsi ordinamenti in piú epoche emanati intorno alle tasse affini d’insinvazione, di successione e degli emolumenti giu- diziari, ande piú razionale ed uniforme ne riesca l’osservanza, congiunto all’incontrastabile necessitá di inigliorare le sorti della finanza a sostegno del pubblico credito, diede vita e consistenza ad un analogo progetto, il quale, maturato dap- prima accuratamente per cura del Ministero, ed adottato di poi colla prova di una larga e profonda discussione dall’altro

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. ll 114

zioni del Senato.

Quantunque presentato soltanto nella tornata del 27 ora scorso giugno, vuole quel progetto essere prontamente di- scusso, inquantochè ai motivi di convenienza e d’opportunitá dianzi accennati s’aggiunge la considerazione che, a tenore dell’articolo 6 della legge del 22 giugno 4850 e dell’articolo 29 di quella del 17 stesso mese dell’anno successivo, debbe cessare coi i° di genuaio del prossimo anno 4855 l’osser- vanza delle disposizioni ora vigenti sulle tasse d’insinuazione e di successione ; cessando poi eziandio col 4° del successivo aprile, in cui verrá attuato il Codice di procedura civile, l’applicazione della fariffa sugli emolumenti giudiziari attual- mente in vigore.

È da dolersi che l’angustia del tempo e l’insufficienza del relatore prescelto ron consentano a che sia dato in questa scrittura alla materia del progetto quell’ampio sviluppo che essa ricevette nei lavori della Commissione.

Tuttavia il ragguaglio, benchè rapido, porrá almeno sot- Vocchio al Senato le principati considerazioni affacciatesi cul merito delia proposta legge, ed i motivi che indussero a con- sigliarne l’adozione.

Giá si é accennalo, ed è cosa abbastanza nofa, che nes- suna delle tasse che si stanno riordinando giunge nuova al paese.

Diffatti Ta formalitá dell’insinuazione degli atti pubblici col pagamento di un diriito venne infrodotta dal duca Carlo Emanuele I con editto del 28 aprile 1610.

Grandissimo henefizio recava quell’ordinamento coll’as- sicurare eziandio la perpetua conservazione in pubblici ar- chivi ben custoditi degli atti regolatori di tanti interessi pub- Dblici e privati.

Queli’istituzione, monumento di sapienza governativa, cbbe di poi seggio piú speciale e compiuto nei libro V, titolo XXII, dal capo & al 9, delle Regie Costituzioni del 1770.

Aggregati questi Stati alla Francia, furono quegli ordina- menti surrogati dalle leggi sulla Registrazione, riuniti spe- cialmente in quella del 22 frimaio anno VII (12 dicembre 1797), datandosene l’osservanza dal 25 settembre 1801.

Cominciò allora il paese ad avvezzarsi a riconoscere nella Registrazione la gravezza d’un tributo, compensata però da essenziali vantaggi.

Cessata la dominazione francese nel 1814, fu con regio editto 14 luglio di quell’anno ristaurata la prisca formalitá dell’fnsinuazione, adottandosi però una nuova tariffa, la quale imponeva tasse proporzionali analoghe, sino ad un certo punto, a quelle deila cessata Registrazione, benchè piú miti.

Veniva poi quella nrima tariffa rifasa con vantaggio della finanza cor altra pubblicatasi con manifesto camerale del 4° aprile 1816.

Una regia pafente del 18 dicembre 1819 aumentò poscia d’una metá le tasse proporzionali, La creazione allora avve- nuta del debito pubblico allegavasi per giustificare quell’ag- gravio, preludendosi, per cosí dire, in qualche modo a quanto, dopo uno spazio di 35 anni, avrebbero potuto ri- chiedere ancora le vicende dei tempi.

Sotto l’attuale veggimento, due leggi, del 18 e del 22 giu-

gno 1850, emanarono in rignardo alla tassa d’insinuazione, ‘

essendosi colla seconia di esse aumentata d’un quinto ed estesa all’isola di Sardegna.

Si ampliava poi il prodotto della tassa, togliendo di mezzo ogni esenzione ed immunitá piú non consentita dallo Sta- tuto,