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el Vinscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l’inscritto medesimo dovrebbe prestare.

L’inscritto cosí liberato è tuttavia numericamente com- putato nel contingente del mandamento a cui appartiene.

Art. 115. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale in occasione di ogni leva e deve versarsi dagli inscritti ‘mella cassa della tesoreria provin- ciale,

Decadono dal benefizio della liberazione gl’inscritti che, nel termine di trenta giorni dopo l’ottenuta facoltá di liberarsi, non fagno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento. .

Art. 116. La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, secondo l’ordine del numero di estrazione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all’articolo 1. 3

Art. 117. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la prioritá dell’ottenuto affidamento,

Art. 118. L’aito pel quale l’affidato assume Pobbligazione accennata negli articoli 109 e 110 dev’essere fatto innanzi al

Consiglio di amministrazione del corpo ed essere da questo e

dal richiedente sottoscritto.

Art, 119. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno în cuijabbia luogo l’assento in qualitá di assoldato.

Gli assoldamenti d’anziani hanno effetto, per la durata della ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso e, quando giá fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dall’articolo 109 e dall’articolo 110.

Art. 420. Nel caso che gli assoldamenti predetti non ab- biano effetto nell’anno, a datare dal giorno dell’assunta ob- bligazione, l’affidato è in facoltá di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di conseguire l’assoluto congedo.

Art. 124, In tempo di guerra è sospeso l’assoldamento de- gli anziani ; lo conseguiscono nullameno quelli affidati che, all’epoca della dichiarazione deila guerra, hanno giá com- piuta la loro ferma,

Quelli che non l’hanno ultimata corrono la sorte-degli al- tri militari.

Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensí sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell’anno conseguire l’assoldamento.

Art. 122. La somma versata per la liberazione è assegnala agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andare soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell’articolo 124.

Art. 125. Il premio è cosi ripartito :

Lire 100 sono computate nel conto della loro massa;

La rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depo- siti e prestiti e frutta interesse a benefizio dell’assoldato in conformitá della legge del 18 di novembre 1850; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all’assoldato, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all’arti- colo 1.

Questo credito è dichiarato nell’assento.

Art. 124, Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo123 :

4° Se terminata la ferma, conseguano l’assoluto congedo ;

2° Se vengano giubilati; riformati od ammessi a servizio sedentario;

5° Se siano promossi uffiziali o guard’armi,

In caso di morte il diritto di rilirare il credito passa agli eredi.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del ter- mine fissato dalla legge 18 novembre 1850.

Art. 125. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l’ammontare degl’interessi è devoluto all’erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma con- trattata in virtú dell’assoldamento, il quale è parimente de- voluto per intiero all’erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o ven- gano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso,

Art. 126. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del mi. nistro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione.

Art. 127, Non possono conseguire la liberazione:

1° Gl’inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;

2° I disertori, sebbene graziati;

5° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare. i

Art. 128. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari an- ziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nel- larticolo 109 e numero 4 dell’articolo 110 sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licen- ziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intiero all’erario.

Art. 429. Il ministro della guerra in ogni Sessione in- formerá il Parlamento del numero delle liberazioni accor-

date e degli assoldamenti ammessi nel corso dell’anno pre- cedente.

Sezione II. — Delle surrogazioni.

Art. 150. L’iscritto designato può surrogare prima di es- sere assentato o posteriormente all’assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consi- glio di leva, e nel secondo, davanti al Consiglio di ammini- strazione del corpo.

La facoltá di surrogare posteriormente all’ assento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione ge- nerale.

Art. 154. La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro,

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria,

Art. 132. Non sono ammessi a surrogare gl’iscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell’ arti- colo 127.

Art. 133. Il surrogato di fratello deve:

1° Essere idoneo al servizio militare ;

2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7,8 eli dell’articolo 137; e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;

3° Avere compiuto il diciottesimo anno d’etá, e non 0l-

trepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordi- narie;

4° Provare d’aver soddisfatto all’ obbligo della leva, e