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l'ultima leva precedente, comphtano sul contingente della leva in corso.

Art. 66. Il Consiglio di leva, compito l’esame degl’iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

Art. 67. La lista di designazione, compilata a termini dei precedente articolo 66, è dal Consiglio presa ad esame in al- tra seduta, nella quale egli siatuisce definitivamente sopra Vidoneitá di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermitá ostanti al loro im- mediato assento.

Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gl’iscritti che furono rimandati come rivedibili per le ope- razioni completive, od alla prima ventura leva.

Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pro- nunzia la liberazione in conformitá della legge.

Art. 68. Gl’iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti al- l’assento dopo questa seduta.

Art. 69, Il superiore in grado, e, a paritá di grado, il piú anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l’elenco del contingente della provincia, diviso in due categorie, nelle proporzioni stabilite da apposito decreto reale.

La pritaa comprende gl’iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illi- mitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo,

Art. 70. Gl’iscritti, di cui agli articoli 172, 173, gli assol- dati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i designati per iscambio di numero, sono descritti in tale ordine della prima categoria del contingente mandamenlale.

Gl’iscrittied i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell’ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d’estrazione,

Art. 71. Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contin- gente, sono descritti nella seconda categoria nell’ordine me- desio della lista d’estrazione.

I capi-lista però, di cui all’articolo 29, numeri 4, 2,3, 4 e b, sono descritti nella prima o cella seconda categoria, se- condo il numero loro toccate in sorte nell’estrazione cui pre- sero parte.

Art. 72. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute supple- tive, sempre quando sia necessario per compiere alle incum- benze che gli sono affidate, secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

Art. 75. Tutti i giovani componenti la prima categoria sa- ranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrá indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori.

Sezione VII. — Delle operazioni completive.

Arf. 74, Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e, fornito che abbia l’intiero con- tingente, chiude la lista dei designati, e compila l’elenco de- gl’inscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 75. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli, il mini- stro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l’annullazione dell’assento di coloro che risultino in ecce- denza dello stabilito contingente, siano essi inscritti o siano designati per iscambio di numero o come surrogati.

Art. 76, Qualora in qualche provincia non siasi potuto

compiere nel tempo prefisso a tutte Ie operazioni della leva, l’intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

Art. 77. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l’autorizzazione del ministro della guerra, gl’intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo fá quale i rimanenti designabili sulle liste di estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorché la provincia non abbia potuto somministrare l’intiero contingente che le fa assegnato secondo l’articolo 9, a meno che per legge spe- ciale sia prescritta una leva straordinaria.

Capo I. — Det inotisi per cui si fa luogo a riforma, esenzione 0 dispensa.

Sezione I. — Delle riforme.

Art. 78. Sono riformati gl’inscritti che per infermitá o per fisici cd intellettuali difetti risultino inabili al servizio mili- tare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquan- taguattro centimetri.

Art. 79. Gl’inseritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermitá presunte sanabili col tempo, soao riman- dati all’ultima seduta del Consiglio; e se in questa si ricono- scono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla quale epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

Art. 80. Ad accertare Ia sussistenza o l’incurabilitá di una malattia, è in facoltá del Consiglio di mandare l’inscritto ad un ospedale militare,

Art. 81. Gl’inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquatiro centimetri, ma non siasi rag- giunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell’epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Con- siglio.

Art, 82. Gl’inscritti residenti all’estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all’intendente tra l’epoca della chiamata alla leva e quetla fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, ponno essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione cd ai regi consolati piú vicini.

Art. 85, Gl’inscritti, di cui all’articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chindimento delle sue opera- zioni. î Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all’esame del Con- siglio,

Art. 84. Le spese per le visite all’estero sono a carico delle famiglie che fe hanno promosse.

Art. 85. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto rifor- mato la dichiarazione di riforma.

Sezione II. — Delle esenzioni.

Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del con- tingente l’inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

4° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d’etá;

2° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni preve- dute nei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 93;

5° Unico figlio o figlio primogenito, o, in mancanza di figli,