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Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi, sono da aggiungere:

4° Gli ammessi inquisiti d’essersi sottratti all’iscrizione, ed assolti dai tribunali ordinari;

2° Gii ommessi iu leve anteriori, di cui all’articolo 35, € quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta Ja loro ommessione;

3° Gl’iscritti della leva precedente, di cui all’articolo 43.

Art. 29, Si debbono aggiungere ugualmente, e porre in capo di lisia gl’iscritti di leve anteriori che, a ragione di etá, o del loro numero d’estrazione, avrebbero dovuto far parte dei contingente, e si frovano in una delle condizioni infra specificate :

4° Dichiarati temporariamenie esenti nei casi espressi nel- l’articolo 94:

2° Cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori, € riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall’articolo 62;

3° Sospesi alla partenza per infermitá od altri motivi;

4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva, od in visita alP’estero ;

B° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle con- dizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 100;

6° Omumessi di leve anteriori che, a tenore dell’articolo 168, sono considerati rei d’essersi sottratti alía leva, non che gli osmmessi colpevoli del reato definito all’articole 169.

Sezione IV. — Della chiamata ella leva, e della convocazione del Consiglio în seduta preparatoria.

Art. 30, L’intendente provvede affinchè il Consiglio di leva gi riunisca in seduta preparatoria :

Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscriiti, e sia la riunione del confiagente per l’assento ;

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che me- glio possane accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Ari. Si, Per enra del sindaco, è nello stesso lerapo pub- blicato l’elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva.

Ari. 32. L’iatendente fa pubblicare in tatti i comuni della proviricia l’ordine della 1eva, ed il manifesto col quale sono indicati il luogo. il gicrao e Pora in cui si eseguiranno le sin- gole ouerazioni di leva,

Sezione V. — Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degliscritti.

Art. 53. il comuissario di leva procede nel capoluogo del mardamesto, nei lucgo, nei giorno e nell’ora stabiliti dal manifesto, di coi all’artiso:3 52, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle Hste di leva ed all’estrazione.

Un uifiziale cd, in mancanza, un maresciallo d’alloggio dei carabinieri reali assiste il commissario di leva in queste ope- razioni, alie quali debbono pure convenire i sindaci del man- damento coi rispettivi segretari di comeritá, gl’iscritti od i îoro rappresentanti.

Art. 54, il conisvissario di Ieva aggiunge sulie liste di ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effet- tfuate, «cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl’iscritti marittimi che a ae delta chiascuta della (eva risuliano:

1° Addetti alla navigazione, e dall’etá di sedici anni, con- tare dicivito wosi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale ;

2° Addetti elle arti di carpentiere e di calafato, e dall’etá pure di sedici anni aver iJavorafo per diciotto mesi negii ar-

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suna sola seduta.

senali, porti o cantieri dello Stato, sí militari che mercantili.

Art. 38. Fa quindi leggere ad alta voce le liste cosí rettifi- cate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se, a loro avviso, sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osserva- zioni dei sindaci e degli iscritti od aventi causa, statuisce a tenore della presente legge.

Le liste cosí verificate, sono tosto sottoscritte dal commis- sario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitiva- mente, rimandando alla prima ventura leva coloro che po- steriormente fossero riconosciuti emmessi.

Art. 56. Il commissario di leva corapila quindi la lista di estrazione del iiisilecitcn e vi appore una numerazione progressiva.

Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista, di cui all’articolo 29, nell’ordine stabilito dall’articolo hl, e sono perciò esclusi dall’estrazione.

Art..38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte ia un’urna dal commissario di leva in vista dell’adunanza, con dichiarazione, ad alta voce, del numero iotale di esse.

Art. 39. Nei mandamenti composti di piú comuni la sorte decide dell’ordine in cui sono chiamati all’estrazione.

Gl’iscritti di ciascun comune estraggono personalmente ii loro numero, e, in loro mancanza, l’estrazione è fatta dal pa- dre o dal sindaco.

Art. 40. Il numero estratto è pronunziato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome del- l’iscritto estraente,

Il prenome ed il nome di lui sono scritti sulla lista d’estra- zione di contro al uumero toccatogii in sorte.

Art. H{, Darante l’estrazione, il commissario di leva si ac- certa deli’identitá degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell’estrazione per identitá di pre- nome o nome, 0 per alfro motivo, il numero estratto ap- partiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo e- strasse.

Ari. 42. L’operazione dell’estrazione deve compiersi in Tuttavia nei mandamenti in cui, per un considerevole numero d’iscritti, si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l’operazione, se ne potranno im- piegare altre consecutive, purchè al termine éi ciascuna di esse lurna sia chiusa e suggellata in presenza dell’adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43, Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nel - Purna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani ecce- denti sono rimandati alla prima ventura leva.

E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenii nell’arna si hanno per nulie.

Terminata l’estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun iscritto riferrá il numero assegnatogli dalla sorie.

Art. 4. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in levs anteriori, sono posti nell’ordine della loro classe.

Art. 4%. Il commissario di leva legge per iptiero a chiara voce la lista d’esirazione.

Art. 16. Terminata Pestrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli- seritti che vi presero parte, come pure di quelli che, seb- bene non abbiano partecipato all’estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all’operazione.

Gli iscritii vengono chiamati ad esame secondo l’ordine numerico dell’estrazione, e sono invitati a dichiarare, sia

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