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nistro proponente, e sará munita del visto del guardasigilli, che vi apporrá il sigillo dello Stato.»

Per le cose ragionate nel corso di quésta relazione intorno alla diversitá degli effetti della promulgazione e della pubbli- cazione delle leggi, e per non iscambiare ciò che è esecuto- rio con ciò che è eseguito, si proporrebbe di aggiungere una disposizione in cui si stabilisse che le «leggi sono esecutorie in virtá della promulgazione che ne è faNa dal Re,» e di esprimere in seguito (1) un provvedimento d’ordine e di alta convenienza piuttostochè di necessitá positiva di diritto.

1 vostri commissari ebbero a riconoscere unanimemente, e non vi dissentí neppure il signor guardasigilli di Sua Mae- stá che invitato favorí di assistere ad una delle sedute del- Pufficio, che l’idea la piú ovvia, l’interesse il piú evidente, il fatto piú frequente si è che alla legge approvata dal Parla- mento, sancita dal Re, tengano dietro a breve intervallo la promulgazione e la pubblicazione di essa.

Tuttavia si può e si deve prevedere il caso in cui quell’inter- vallo si protraesse olire i termini piú naturalmente prevedi- bili, e la legge uscisse in pubblico quando modificate giá fos- sero quelle circostanze che ne promossero la proposta, l’ap- provazione e la sanzione, quei criteri dai quali ne sarebbe stata diretta la discussione. In simili contingenze l’apparire della legge potrebbe aversi per un fatto abusivo, non intrin- secamente, ma per le cause e gli effetti degli indugi frap- posti.

Quindi l’ufficio centrale opinerebbe che si potesse intro- durre nel progetto attuale una disposizione per la quale sí statuisse che la «promulgazione venga fatta dal Re prima dell’apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui la legge fa votata, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulga- zione.»

Cosí senza togliere la facoltá di adattare per casi specia- lissimi un termine maggiore sla legge, ma sempre per ra- gioni previste, si esprimerebbe ciò che ragionevolmente de- vesi presumere. Il corso della Sessione legislativa e del tempo libero che vi può succedere per raggiungere l’apertura della prossima Sessione, sembra per ogni verso sufficiente ed a- datto a tutte le plausibili presunzioni, e cosí non viene per nulla pregiudicato l’esercizio dell’iniziativa parlamentare.

Assai piú intricata potrebbe rendersi la discussione sopra il modo della pubblicazione delle leggi se si volessero di-

scorrere tutti i metodi che si possono immaginare per at- si

tuarla.

Siccome è impossibile il notificare la legge a ciascun citta- dino individualmente, la legge deve dirigersi all’universale. La noioriété légale de la loi, diceva l’illustre Portalis, ne peut plus résulter que de la certilude morale qu’elle est con- nue (2). Siffatta presunzione sorge dalla pubblicitá data alla

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legge. Essa è ottenuta al momento in cui la pubblicitá è

giunta a tal grado che nessuno possa piú ragionevolmente | | colare il tempo per ore che non per giorni, ma infine si ac- ‘i colse il metodo di calcolare per giorni, e quindi si decise

sostenere essergli stato impossibile il conoscerla. Quando o- gnuno ha potuto averne cognizione, è in colpa se ancor Pi-

(1) Nella traduzione del Codice civile francese fattasi per uso del cessato regno d’Italia l’articolo relativo, che è il primo di quel Codice, stava nelle due prime parti concepito nei se- guenti termini:

«Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

«Sono osservate in qualunque parte del regno dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.»

(2) Procèa-verbal du 4 thermidor an IX,

gola.

gnora, e la sua ignoranza non l’assolve dall’obbligo di obbe-

i dirvi,

Ma nella scelta dei mezzi onde produrre tale pubblicitá quanta diversitá non s’incontra ! Lo dica la Francia che nella elaborazione della sua legislazione dal 1789 al 1804 passò per diverse forme che accenneremo brevemente.

L’Assemblea costituente faceva dipendere la pubblicazione della registrazione dalla lettura pubblica e dagli affissi (1).

La convenzione sopprimeva la registrazione e gli affissi, e faceva consistere la pubblicazione neil’invio alle autoritá di un Bollettino officiale delle leggi, ed in una lettura pub- blica fatta al popolo in ogni comure a suone di tromba o di tamburo (2).

La lettora pubblica e gli aifissi furono poscia soppressi tranne i casi in cui la legge medesima li avesse prescritti, e si stabili che le leggi si intendesséro pabblicate in ciascun dipartimento dal giorno in cui il bollettino che la conteneva sarebbe giunto nel capoluogo del medesimo. |

Del ricevimento di quelbollettino si faceva constare dagli amministratori sopra un registro particolare (3).

Il direttorio esecutivo, per assicurare l’adempimento di quest’ultima disposizione, ordinava che il suo commissario presso l’amministrazione centrale di ciascun dipartimento farebbe giungere il primo giorno di ogni decade a tutte le autoritá costituite stabilite nel dipartimento un quadro da lui firmato dei numeri e dei bollettini delle leggi ricevuti nella decade precedente, colla indicazione precisa del giorno in cui era giunto ciascuno di quei numeri (4). Il dovere di tras- mettere questi quadri fu poscia imposto ai prefetti dei di- dipartimenti che li mandavano ai rispettivi sotto-prefetti che a loro volta li distribuivano ai maîres del loro circondario.

Quando si venne alla grande opera della compilazione del Codice Napoleone non poche furono le questioni agitatesi su tale materia, giacchè incerti ed improvvidi si erano dimo- strati i modi di pubblicazione dianzi praticzti.

Si convenne dapprima in massima che la legge si intende- rebbe pubblicata alla scadenza di un termine dal dí della sua promulgazione ed inserzione nel Rolleltino officiale, e che

i l’anzidetto termine sarebbe vario e graduato sulle distanze.

Si discussero poscia ie diverse questioni secondarie rela- tive al momento dal quale comincierebbe a correre il fer- mine, alla determinazione del punto di parienza, e del punto di distanza, alla durata del termine.

Si deliberò in seguito a tali discussioni che la legge si li- miterebbe a stabilire una regola generale di proporzione per definire il termine secondo le distanze, lasciando che si prov- vedesse in via di regolamento all’applicazione di questa re-

Posta quella deliberazione, si ebbe a decidere come si fa- rebbe il calcolo del tempo e quale sarebbe la proporzione

i trail tempoedle disianze.

Si stette in forse se non fosse meglio per avventura il cal-

che la graduazione dei termine sarebbe di un’giorno per dieci miriametri.

Se la relazione si è fatta ad esporre tutti questi partieo- lari egli è per dare un saggio delle difficoltá che si incon- trano anche dagli ingegni meglio preparati nell’ordinare un

! sistema di notorietá legale di legge.

1) Lois du 5 novembre 1789 et 2 novembre 1790. 2) Loi du 14 frimaire an IL

3) Loi du 12 vendéminire an IV.

4) Arrété du 12 prairial an IV.