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servizi. Vi ha ancora nel progetto una disposizione affitto nuova per la quale è vietato lo smercio nei luoghi pubblici delle sentenze e degli atti di procedura criminale, e la sua convenienza è cotanto di per sè palese che il vostro ufficio crede basti l’accennarla. i

Nelle variazioni poi introdotte gli è parsa di una certa im- portanza quella contenuta nell’articolo 3, in virtú della quale si è fatto facoltativo l’obbligo che col precedente progetto si imponeva al giudice di comunicare zi denuncianti le difese presentate dagli accusati.

Il vostro uffizio non può a meno di insistere perchè questa prescrizione vesta il carattere d’un obbligo positivo ed asso- luto, giacchè diversamente si può con qualche fondamento presumere che questa comunicazione sarebbe quasi sempre trascurata, e si manderebbe cosí una delle cause principali alle quali viene attribuita l’inefficacia dei mezzi legali per tu- telare la societá dai piccoli reati,

Le altre varianti essendo poi conformi allo spirito del primo progetto da voi giá votato, ed ottenendosi con esse una forma di redazione positiva e semplice, il vostro ufficio crede sia utile di accettarle.»

Egli crede in fine suo debito di notarvi come in questo nuovo progetto siasi soppresso il capitolo del progetto pre- cedente che determinava gli effetti della sorveglianza della polizia.

Non è al certo un lieve inconveniente che una materia di fanta importanza sul numero e la qualitá dei reati continui per un tempo indeterminato ad essere nella condizione assai vaga in cui la pongono i pochi principii posti nel Codice pe- nale come cenno, piultostochè come regola completa. Esso fa voti perchè, mentre il Ministero studia le riforme del Codice penale, si valga intanto di tutti i mezzi che lo stesso Codice attuale gli somministra per dare alla sorveglianza prevista dal Codice medesizzo la maggior efficacia ed utilitá possi- bile.

Modificazioni dell’ufficio centrale al progetto del Ministero.

Art. 1 e 2. Come nel progetto ministeriale.

Art, 3. IL 4° $ come nel progetto ministeriale.

In questo caso il giudice, dopo aver sentiti i testimoni che l’imputato presenterá a sua discolpa, dovrá comunicare, ecc. Il resto come nel progetto ministeriale.

Art, 4, Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia nella forma fissata coll’arti-

colo 4, ecc, I resto come nl progetto ministeriale.

Art. 8 al 38. Come nel progetto ministeriale.

Art. 39. I comuni capoluoghi di provincia e quelli la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti potranno, nei regola- menti di polizia urbana, obbligare i proprietari delle case a tenere illuminati gli atrii aperti nelle ore di notte, che sa- ranno indicate nei detti regolamenti.

Art. 40 al 50. Come nei progetto ministeriale.

Art. BI. La tabella, ecc., come nel progetto ministeriale.

2 Comandanti a... ... L. 1,500 — L. 3,000 4 Brigadieri a... ..... .» 1,000 —» 4,000 4h Sotto-brigadieri a... ...» 900 —» 539,600 364 Guardie a... LL... 720 —» 262,080 Casermaggio per #12 a .....» 560 —» 11,832 Totale L. 323.512

Art. 52. Il terzo di tale somma, ecc. Il resto come nel pro- geito ministeriale.

Art. 53. Come nel progetto ministeriale.

Art. 54. Soppresso.

Art. 55. Le guardie di sicurezza pubblica verranno assog- gettate all’osservanza di un regolamento di disciplina, nel quale saranno determinati i loro obblighi e le pene discipli- nari da infliggersi loro dai propri superiori in caso di tras- gressione o mancanza.

Questo regolamento sará approvato e reso esecutorio con un decreto reale.

Sanzione e promulgazione delle leggi,

Progetto di legge presentato al Senato il 10 gennaio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

SicnoRr1i! — Nel titolo preliminare del Codice civile si hanno varie disposizioni le quali, anziché al diritto civile, appar- tengono al diritto politico. Le une però giá furono abrogate od essenzialmente modificate dallo Statuto, siccome contrarie alle sue principali disposizioni. Le altre durarono in osser- vanza anche dopo la promulgazione dello Statuto, perchè se non erano del tutto accomodate ai nuovi ordini, non erano però con essi talmente inconciliabili che, in mancanza di una nuova legge, !a quale desse norma a tali materie, si dovessero preterme!tere; e tali disposizioni che conlinvarono ad os- servarsi sono quelle risguardanti certe formalitá esteriori delle leggi ed il modo di pubblicarle!

Si dovette tuttavia adottare una formola atta ad esprimere che la legge era l’opera del potere legislativo, secondo lo Statu’o, e che la sanzione e promulgazione di essa procede- vano dal Re a norma delle sue costituzionali prerogative.

Ma essa formola dicente : «Il Senato e la Camera hanno adottato ; Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue,» se potè aversi come sufficiente in quantochè la menzione delle deliberazioni delle due Camere accompagnata dall’ordi- namento reale rivolge la dichiarazione che il Re sia pure con- corso all’effezione della legge, ed annunzia Ja sua volontá di sancirla e promulgarla, lascia tuttavia desiderare un’esat- tezza maggiore, per la quale si vengano ad esprimere le varie e distinte funzioni che in fatto di legistazione sono dalla legge fondamentale attribuite al potere reale,

Ed invero l’articolo 3, disponendo che il potere legislativo sará colletiivamente esercitato dal Re e dalle due Cam:re, attribuisce al Re neila effezione delle leggi una parte del tutto uguale a quella assegnata agli altri due rami di esso potere.

E Varticolo 7 nel disporre che il Re solo sanziona le leggi e le promulga, accenna a due atti della volontá reale poste- riori alla formazione della legge, perchè la sanzione è come la espressione definitiva del voto reale che la legge diventi obbligatoria, e rimanga santa ed inviolabile; e la promulga- zione è la manifestazione fatia al corpo sociale dell’esistenza dell’atto legislativo costituente la legge.

E pertanto l’oggetto prigiero del progetto di legge, che d’ordine di S. M. ho l’onore di presentare al Senato, si è di stabilire per l’avvenire una formola simile a quella adottata in altri paesi, ove la legge fondamentale, quanto all’ordina- mento del potere legislativo, è in tutto conferme alla nostra: la qual formola venga ad esprimere piú accomodatamente il concorso di tutte le condizioni che sono necessarie per ren- dere la legge esecutoria. i

A questoadunque provvede l’articolo primo di esso progetto.