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minori d’anni sedici, il padre, l’avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone risponsabili della condotta del mi- nore, coi quali egli convive, saranno preceltati a comparire davanti al giudice di mandamento.

Il giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, ricono- scendo fondata la denunzia, li ammonirá di vegliare attenta- mente alla condotta del minore.

Art. 21. Identico all’articolo 20 del progetto approvato dal Senato.

Art. 22. Quando l’individuo, ammonito come sospetto a tenore dell’articolo 90, non avrá per due anni consecutivi subíto verúna condatma, cesserá l’effetto dell’ammonizione; e sulla di lui istanza se ne fará annotazione a riscontro del suo noe nel regisiro di cui nell’articolo 40,

Art. 23. I comuni 0 piú comuri di una provincia potranfiò associarsi per far seguire il servizio dei loro campari e guar- die campestri sotto ana sola direzione e medesima disciplina.

In tal caso lo stipendio dei capi che dovranno stabilirsi, ed ogni altra spesa generale pel detto servizio saranno ripartiti tra i comuni associati in proporzione del numero di guardie campestri e di campari di ciascun comune.

Le norme pei servizio, le qualitá e gradi dei capi da stabi- lirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi mu- nicipi sono determinate da un regolamento proposto da cia- scun èomune nel chiedere o nell’aderire al conserzio, coor- dinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, ed approvato dal Governo.

I corisorzi non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque aoni.

CAPO II. DISPOSIZIONI GENERALI PER ALCUNN PROFESSIONI,

Art. 24. Chi votrá andare in giro pel commercio ambu- lante di chineaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, 0 pel mestiere di vetraio, calderáio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore è cantante ambulante, ven- dere o distribuire sulla piazza, ecc., facchino, lustrá-scarpe e simili, dovrá farsi inscrivere annusImente in apposito re- gistro presso l’autoritá di polizia nel luogo di suo domicilio la quale gli rifascierá il certificato della sua iscrizione.

Questo certificato, prima di essere consegnato al richie- dente, dovrá essere per cura dell’autoritá locale sottoposto al visto dell’autoritá politica provinciale.

Art. 25. L’iscrizione ed il visto, di cui all’articolo prece- den!e, saranno sempre ricussti alle persone conteinplate nel- l’articolo 460 del Codice penale.

Possono anche essere rifivtati per altri giusti motivi.

Il rifiuto tanto in un caso come nell’aliro è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi cd a tergo della medesima.

Il richiedente, avuta questa dichiarezione, se crede di dover insistere può ricorrere all’autoritá superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l’iscrizione od il visto richiesti.

Art. 26, 27 e 28. identici agli articoli 25, 26 e 27 del progetto approvato dal Senato, coll’aggiunita all’articolo 27 dell’ultimo alinea seguente :

Nel caso però che ’arrestato abbia presentata un’iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sará del carcere non minore di giorni quindici, uè maggiore di un mese.

Art. 29, I recidivi, di cui nel secondo alinea dell’articolo

precedente, saranno condannati dal giudice di mandamento al carcere estensibile ad un mese.

Quelli di cui nel terzo alinea del medesimo articolo sá- rantio condannati al carcere da unò è due resi.

Art. 30. Alla pena di cui nell’ultimo paragrafo di ciascurio dei due articoli precedenti saranto condannati tanto coloro che avranno fatto uso della iscrizione 6 licenza altrui, quanto coloto che avfamtio per tal fine riniesse ad altri le proprie iscrizioni 0 licenze.

Att. 34. Non è fecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senza averne prima fatta la dichiarazione in iscritto nelle cittá di Torino e Ge- nova al questore, e fuorî di esse all’intendente della provin- cia, e senza avere ottenuto il loto assenso, il quale è espresso in piedi od a tergo della dichiarazione medesima, previa re- gistrazione sí di quella che di questa in apposito registro.

In caso di rifiuto di delto assenso sí procede come è pre- scrilto dai tre ultimi alinea dell’articolo 26.

Art. 32. I contravventori al prescritto dal primo alinea dell’articolo precedente saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti secondo i casi con una multa esteri- sibile a lire cinquecento.

CAPO IV.

DELLA CONSEGNA DELLE PERSONE.

Art. 33. Chi vorrá teriere pensione o persone a dozzina, od affittare camere ed appartainenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, dovrá farne la dichiarazione in iscritto al sindaco del iuogo, il quale la fará registrare in apposito registro, e quindi, munita della propria dichisrazione comprovante la seguita registrazione, la restituirá al richiedente, da cui sará inoltre sottoposta al visto dell’autoritá politica del luogo o della provincia.

La registrazione e visto suddetti saranno sempre rifiutati alle persone menzionate nell’articolo 460 del Codice penale.

Potranno anche essere rifiutati per altri giusti motivi; ed in questo caso si osserverá il relativo disposio dagli articoli 26 e 35.

‘ Art. 54, 33, 36 è 37. Identici agli articoti 33, 54, &5 e 36 del progetto approvato dal Senato.

CAPO V.

DELLA SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA,

Art. 38 e 39. Identici agli articoli 37 e 38 del progetto approvato dal Senato.

Art. 40. I condannati alla sorveglianza dovranno presen- tarsi all’autoritá politica almeno una volta per caduna setti- mana, ed ognií quel volia vi fossero precettati nell’ora e tempo che sará da detta autoritá determinato.

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l’autoritá di sicorezza pubblica giidicassé di imporre loro, di non com- parire in uh dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di ton portare atmi o di non frequentare deiermitate persone.

Art, 44, 42e 43. Identici agli articoli LO, DA e 42 del pro- geito approvato dal Senato.

CAPO VI. DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 44, 1 municipi delle cittá capoluoghi di provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede i venti mila abi- tanti potranno, con regolamenti approvati per decreto reale,