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principio cotanto contrario a quelli di umanitá e di filosofia criminale, e che, esistendo per alcuni casi speciali nell’antica nostra legislazione criminale, fu felicemente cancellato col Codice penale.

Condannare alcuno, mentre si proclama che non si è potuto acquistare Ja prova della sua reitá, la è cosa troppo enorme. Nè l’offesa alla morale ed alla giusiizia vengono merio con ap- plicare una pena minore. Grave 0 leggiera la pena, quando si applica senza prova del reato è sempre un’oppressione, è la giustizia ne è disgradata. Tanto meno potrebbe giustificare questa disposizione il riflesso che nun si punisca il dubbio della colpabilitá, ma una colpabilitá positiva nell’accusato per essersi reso sospetto e per non aver saputo provare in modo appagante la legittima provenienza degli oggetti dei quali fu {rovato in possesso; poichè all’alto vostro senno, o signori, non occorre il bisogno di spiegazioni per persuadervi che questa argomentazione non è ammessibile.

Ma questi furti dovranno dunque il piú delle volte rimanére totalmente impuniti? Non vi sará alcun’altra disposizione da sostituirsi a quella che non si crede piú compatibile al carat- fere normale e stabile che vuolsi dare alla legge?

Se ci trovassimo di fronte alla necessitá assoluta o di am- mettere nella legge il principio della condanna ad una pena qualunque senza prova positiva del reato, o di lasciare, nel caso speciale, inerme la giustizia, noi, non temiamo di dir- velo, avremmo il coraggio di proporvi quest’ultimo partito. A nostro avviso vi sono certi confini nell’applicazione dei principii che non possono mai oltrepassarsi.

Se non che la Commissione crede che possa usarsi un tem- peramento per cui, senza violare gli accennati principii, colui che è colto al possesso di oggetti che tutto porta a credere che sieno furtivi, andrá sempre soggetto ad una punizione se non ne giustifica la legittima provenienza.

Consiste questo temperamento nell’obbligare colui che, giá sospetto in materia di furti, è sorpreso avente oggetti che si credono furtivi, ad indicarne circostanziatamente la prove- nienza, ed a sottoporlo ad una pena, sia che si rifiuti di dare la chiestagli spiegaziore, sia che questa venga dal giudice ravvisata insussistente,

Nel primo caso egli sará punito perchè manca alla giusti- zia, rifiutandosi di darle le indicazioni che possono condurla alla scoperta della veritá ; nel secondo perchè l’offende facen - dole una dichiarazione non vera.

In vista poi del progetto di legge, presentato dal signor guardasigilli nella tornata del 10 dello scorso mese di aprile, il quale varia in alcuni casi la competenza dei giudici, dei tribunali e dei magistrati nelle materie penali, la Commis- sione ha creduto che, invece di dire nél paragrafo secondo dello stesso articolo 12 che, se il giudice crederá che sianvi elementi per procedere contro l’arrestato come reo di furto specifico, riznetterá la causa al tribunale di prima cognizione, salva l’eccezione ivi prescritta, sia piú conveniente di dichia- rare che in detto caso il giudice procederá o rimetterá la causa al tribunale a tenore dell’articolo seguente e delle leggi generali sulla procedura criminale. La ragione che ha deter- minata la Commissione a fare questa emendazione non ri- chiede maggiore spiegazione.

Altra questione, non guari dissimile a quella agitatasi circa la prima parte del succitato articolo 12, è sorta relativamente all’articolo 17 del progetto ministeriale, corrispondente al- l’articolo 18 del progetto della Commissione, in cui trattasi del pascolo abusivo ; e la Commissione l’ha risolfa coi mede- simi principii, e pertanto nello stesso senso.

Era detto in quest’articolo che, qualora alcuno degl’indi-

vidui iscritti, come solito a praticare il pascolo abusito, tenga bestiame eccedente i suoi mezzi, il sindaco od un ufficiale di pubblica sicurezza ne stenderanuo verbale che verrá trasmesso al giudice, il quale prefiggerá all’incolpato un termine di giorni trenta per ridurlo al numero di capi cotrispondente ai suoi mezzi, ed in caso di trasgressione fará egli stesso ven» dere all’asta pubblica il bestiame eccedente, prelevando le spese sul prezzo ricavato. í

La Commissione ha dapprima considerato che sarebbe poco regolare d’inceppare l’azione della giustizia subordinandola sempre alla necessitá di un previo proceszo verbale del sin- daco o di un agente di pubblica sicurezza; che la vendita del bestiame eccedente all’asta pubblica riuscirebbe sempre im- possibile e la legge diverrebbe illusoria, a meno che si faccia precedere da un sequestro, di cui non si fa neppure menzione in questa legge, e che avrebbe gravissima difficoltá nell’ese- cuzione; che l’indagine dei mezzi coi quali il possessore del bestiame possa alimentario, sarebbe altrettanto difficile quanto ingiusta e vessatoria; che diffatti, sebbene cotale disposizione siasi giá introdotta nell’articolo 25 della legge del 26 feb- braio 1852, e granJi sieno le lagnanze pel pascolo abusivo, se sono esatte le informazioni raccolte dalla Commissione, non sarebbesi finora mai applicata.

Ma lasciando a parte le difficoltá della pratica applicazione, la Commissione non crede che il solo timore che taluno non possa altrimenti godere della sua proprietá fuorchè con inva- dere quella di un altro, possa mai essere un motivo sufficiente per spogliarnelo. La Camera vede come, una volta ammesso questo principio, si potrebbe andare lontano.

La Commissione vi propone pertanto un altro tempera- mento non affatto sconosciuto nella nostra legislazione, col quale crede che, senza urtare col principio della inviolabibtá della proprietá, possa raggiungersi piú sicuramente [o scopo che si propone quest’ariicolo del progetto ministeriale.

Crede essa che la migliore ed unica disposizione che può approvarsi sia quella di dichiarare in questo articolo 18 che, qualora la persona ammonita, in conformitá dell’articolo 9, non siasi uniformata all’ammonizione nel termine prefissole, sará tenuta civilmente responsale del pascole abusivo prati- catosi nelle regioni in cui sia solita a far pascolare il suo be- stiame, salvo che provi il vero autore di detto pascolo?

La legalitá di questa disposizione non potrebbe mettersi in forse, imperocchè con essa non si fa altro che stabilire una presunzione legale, la quale è giá evidente, e gioverá a re- primere l’indebito pascolo nei fondi altrui assai piú che quella alla quale vi proponiamo di sostituirla. Si è con analoga di- sposizione che le leggi forestali provvedono ‘per guarentire le selve dalle contravvenzioni che occorrono durante l’eser- cizio degli appalti per tagli di piante nelle selve medesime.

L’aggiunta poi della parola apparenti dopo la parola mezzi tende da una parte a togliere al denunciato l’appiglio di troppo insussistenti allegazioni ed al giudice la necessitá di dover fare indagini troppo serupolose, e perciò altrettanto vessatorie quanto difficili.

Nell’articolo 19 la Commissione ha creduto di dover sosti- tuire l’ammonizione alla sottomissione. I motivi sono quelli che giá vi abbiamo rassegnati circa l’articolo 8, nè piú oc- corre di ripeterli. Bensí dobbiamo rendervi ragione dell’ag- giunta che la Commissione vi propone in questo capo coll’ar- ticolo 24 del di lei progetto.

La Commissione crede, e lo ha dichiarato il signor mini- stro, il quale ne ha convenuto, che se la iegge sulla sicurezza

, pubblica può far motto per prevenire i reati dei quali trattasi

in questo capo, gioverá poi essenzialmente ad impedirli il