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ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescriito un termine piú breve,

Se decorso ii termina il relatora non gsvrá compiuto il auo rapporto, ne addurrá i motivi al primo presidente od al pre- sidente della classe, da cui si potrá, secondo le circostanze, 0 stabilire un altro termine o surrogare il relatore.

Art. 10. Nello stesso giorno che il relatore avrá consegnato alla segreteria gli atti con la relazione, il segretario devrá

‘ trasmetterli all’avvocato generale,

Le conclusioni che si dovranno emettere dal pubblico Mini- stero negli affari civili si faranno oralmente cd in iscritto, secondo che verrá pei singoli casi stabilito dall’avvocato ge- nerale,

Le requisitorie però e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a proferire sentenza a classi unite, dovranno sempre essere astese in iscritto,

La spedizione delle conclusioni si fará secondo l’ordine progressivo della causa, i cui aiti saranno rimessi all’ufficio,

Art, 11, Le conelusioni del pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini uguali a quelli di cui nell’ar- colo 9.

Allo spirare di questi termini l’avvocato generale dovrá fare la restituzione degli atti e della relazione alla segre- teria,

Art. 19, La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione dovrá quindi essere fatta per cura delia segreteria al relatore, il quale avrá un ter- mine di olto giorni utili prima che si porti la causa all’u- dienza, e nel caso in cui il consigliere che debbe riferire al- l’udienza non sia quello che ha redatta la relazione, il ter- mine s’intenderá raddoppiato ; il tutto però soito la riserva dei piú brevi termini nei casi prescritti dalla legge.

Art. 13. A misura che le relazioni delie cause saranno ri- messe dai rispettivi relatori alla segreteria del magistrato, ciascuna causa sará immediatamente, a diligenza del segre- tario, e sotto la sorveglianza del primo presidente del magi- strato, secondo l’ordine progressivo, iscritta in un ruolo di spedizione, dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, te- nuto sempre l’ordine progressivo, e data la preferenza alle cause di urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all’udienza. Questo ruolo, che avrá nome di ruolo di chiamata, rimarrá affisso nelle sale di udienza del magi. strato ed in quella degli avvocati.

Art. 14. La sentenza esprimerá il nome delle parti, l’og- getto della loro domanda, il testo in disteso di legge su cui la decisione sará fondata, e fará la menzione che fu sentito il pubblico Ministero,

Art. 15. Le condanne, di cui all’articolo 34 del regolamento annesso all’editto 30 ottobre 1847, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso giá stato con al- tra sentenza ammesso.

Art. 16. La seconda classe del magistrato di Cassazione si occuperá cumulativamente alle sue funzioni attuali delta spe- dizione di cause civili comprese nell’arretrato di esse esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

Ella destinerá a tale incombenza una quarta seduta in cia- scuna settimana sino a che rimanga esausto l’arretrato sud- detto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrá avere ognora la precedenza, non le renda necessario di impiegarvi la quarta seduta summentovata,

Art. 17. Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause che verranno davanti al magistrato di Cassazione dal gierno in cui essa sará promulgata.

Per le norme aecorrenti all’attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sará provvista can apposito regolamenta approvato cen decreto reale.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi), 30 gennaio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella tornata del 29 stessa mese. 3

Sicnori ! — Ha l’onore di presentarvi un progetto di legge giá approvato dalla Camera dei Senatori nella tornata del 29 cadente gennaio ad unanimitá di voti.

Duplice è l’oggetto di questa legge. Essa è primamente di- retta a riformare ona delle principali disposizioni dell’editto organico sulla Cassazione, e di quelle analoghe del Codice di procedura criminale, per cui è statuita la regola che, annul- lata la sentenza di un magistrato, la causa debbasi rimandare al magistrato stesso composta di altri giudici che non sieno intervenuli a pronunciare la sentenza annullata, data tettavia al magistrato di Cassazione la facoltá eccezionale di rimet- tere la causa ad un magistrato diverso, ma con la espressa raccomandazione di usarne con la piú grande riserva.

Vuolsi ora che la eccezione si converta in regola generale, tantochè, tranne i casi pei quali sia dalla legge altramente disposto, avuto rispetto alla qualitá della declaratoria pro- nunciata dall’annuilata sentenza, il rinvio della causa debba sempre farsi ad un magistrato diverso.

Questo è propriamente il concetto dell’articolo 1 che cer- tamente adduce nna essenziale variazione alla legge attuale, ma una variazione apertamente conforme allo spirito genuino dell’instituzione che, per universale consentimento, nello stato presente delle cose, viene piú difficilmente ad aggiun- gere il vero suo fine,

Secoandariamente, con questa legge si vogliono emendare alcune parti del regolamento annesso all’editto organico della Cassazione relativamente al modo di procedere per le ma- terie civili abrogando alcuni articoli di esso regolamento ed agli abrogati sostituendone altri, l’oggetto dei quali si rias- sume in ciò che le conclusioni del pubblico Ministero po- tranne essere orali o scritte; e che i relatori dovranno fra un dato termine compilare una compendiata relazione la quale dovrá pur essere comunicata insieme cogli atti all’avvocato generale, e ciò all’effetto di meglio agevolare la spedizione degli affari ed evitare i ritardi che, incolpevolmente pel ma- gistrato e pel pubblico Ministero, ma per la viziosa orditura del procedimento, si lamentano ognora,

Il Senato introdusse nel progetto alcune lievi madificazioni che furono dal Ministero volonterasamente accolte, perchè riuscivano a completare il suo disegno, e massimamente la disposizione transitoria per cui la seconda classe del magi- strato potrá concorrere alla spedizione delle cause civili com- prese nell’arreirato di esse; laonde si verrá quanto prima a stabilire uno stato normale di cose.

Venne anche opporiunamente proposta ed accettata una modificazione all’articolo 54 del suddetto regolamento rela» tivamente al caso in cui il magistrato di Cassazione fosse per rigettare a classi unite un ricorso che giá fosse stato ammesso con altra sentenza, volendesi che in simile caso nen abbiano luogo le prescriite condanne, perocché la prima decisione del magistrato rendesse, in certo modo, plausibile l’assunto del ricorrente.