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I bisogno, od a!meno la convenienza di avere un estratto autorevole dello stato materiale della causa fece sí che nel piú dei paesi dove si sono stabilite Corti di cassazione come in Francia, nel Belgio, ecc., si è sempre ravvisato opportuno di dare ai consiglieri il carico di estendere in iscritto un rap- porto sul quale poi, la Corte, uditi i contraddittorii delie parti, viene alla deliberazione ed al formolato della sen- tenza.

Questo rapporto forma il solo atto scritto emanato dal ma- gistrato in via d’esame anticipato, e non può credersi che il pubblico Ministero nell’istruirsi dello stato della vertenza non sia per attribuirvi un grado d’importanza eguale a quello della mano da cai procede, del fine a cui è diretto.

Non pare finalmente fondato il timore che dalla trasmes- sione di questo rapporto al Ministero pubblico possa nascere pericolo di indiscreta o intempestiva rivelazione anticipata di voto.

Sia che si riguardi alla natura delle îstanze in Cassazione in cui la serie dei fatti non si esprime che come parte asso- lutamente secondaria, e ben diversa da quanto avviene nel maggior numero delle cause che si portano in via ordinaria davanti agli altri tribunali dove il diritto s’incorpora, per cosí dire, nel fatte, e ne trae misura € colore, sia che si ponga mente alla prudente riserva di chi deve adoperare la penna nell’ estendere cotesti rapporti, il pericolo di cui si fa cenno non sembra consistere che nella esagerazione di un timore.

Per queste principali considerazioni la maggioranza del- ufficio centrale credette potersi attenere in questa parte al festo del progetto ministeriale, avvalorandosi anche del ri- flesso che il carico di fare un rapporto seritto, preso nei giusti limiti dell’oggetto cui tende, non può essere un aggra- vio tale di fatica da togliere ai consiglieri la disponibilitá del tempo necessario allo studio intrinseco delle questioni e dei punti di diritto in cui consiste il vero merito dei ricorsi in Cassazione.

Risolte cosí le difficoltá piú essenziali, e diremo di mas- sima, suli’attuale progetto, l’ufficio centrale è entrato netl’e- same specifico della redazione dei singoli articoli, su cui gli è occorso di fire i seguenti rilevi.

Nell’alinea dello stesso articolo 2 sembra da omettersi la indicazione dell’articolo 30 del regolamento indicato, del quale non si pronuncia anteriormente l’abrogazione, come si fece di altri articoli, e che nella sua sostenza non appare in- compatibile col nuovo sistema che si propone, e quindi non risulta surrogato da un altro.

Nell’articolo 13 si crede che si potrebbero togliere le pa- role «secondo il numero d’ordine del registro di coi è men- zione nell’articolo 14.»

Il registro di cui qui si parla è anzitutto un mezzo di con- trollo nell’interesse del ricorrente per accertare il giorno in cui questi ha fatto la consegna del ricorso-e dei documenti, al segretario del magistrato, laddove qui l’indicazione accen- nata parrebbe prefiggere un ordine preventivo di relazioni. Ma siffatto ordine di relazioni non può ‘sottoporsi a quello delle date delie consegne anzidette, non adattandosi a ciò nè la varietá d’importanza intrinseca delle questioni, né la varietá delle occupazioni di servizio cui sia astretto il re- Jafore, e quindi per non lasciare sospetto che, deviandosi dall’ordine di quelle date, il servizio generale della spedi- zione degli affari ne abbia a soffrire, si crede opportuna fa soppressione di quelle parole.

Nell’alinea dell’articolo 14 parve che alle parole «lordi nanza del magistrato sará motivata,» vorrebbonsi aggiungere

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queste altre, «nel caso di reiezione,» giacchè, come è facile lo scorgere, inutile e pericoloso sarebbe aggiungere la moti- vazione all’ordinanza d’ammessione che introduce il ricorso alla discussione contraddittoria. E diffatti presentemente, a termini dell’articalo 16 del citato regolamento, Pordinanza non è motivata che quando rigetta Ja domanda.

Sull’articolo 18 si ebbe a riflettere essere il termine di fre giorni ivi stabiliti troppo breve, sia in vista che si tratta del concorso del segretario e dell’avvocato che sempre non pos- sono combinare giorno ed ora, sia per ia necessitá ele vi può essere di levare piú copie, si proporrebbe di surrogarvi il termine di giorni otto che non pare eccessivo.

Volendosi fare nua legge che formi corpo da sè, si avreb- bero a cambiare le prime parole dell’articolo 27, «seguita tale restituzione,» che haono tratto a disposizioni precedenti comprese nel regolamento del 1847 che qui non trovansi ri- petute, e si direbbe invece: «Compiti gl’incumbenti, di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento annesso al regio editto 30 ottobre 1847.»

Sull’artivolo 28 si crede opportuno di levar via le parole «ad istanza dell’attore,» ende semplificare ed abbreviare il procedimento, lasciando che il segretario abbia a certificare la non fatta preseutazione di controricerso, anche d’ufficio, alla sola scadenza del termine stabilito dall’ordinanza del magistrato.

Sull’articolo 29. Per assegnare il vero carattere che deb- bono avere questi rapporti, si propone di dire nella prima parte di questo articolo «una relazione compendiosa iu iseritto,» anzichè semplicemente una «relazione scritta,» come sta nel progetto.

All’articolo medesimo, faîto r-flesso che vi sono cause che possono essere portate in Cassazione, e che per la loro qua- litá voglieno essere condotte a decisione in un tempo bre- vissimo, come, per esempio, quelle di cui parla l’articolo 88 della legge elettorale del 17 marzo 1848, e l’articolo 36 della legge comunale del 7 ottobre stesso anno, si è creduto do- versi porre a seguito della prima parte di quest’articolo la seguente limitazione : «Salvo il caso in cúi sia dalla legge prescritto un termine piú breve.»

Sull’articolo 30. A rendere chiaro e positivo il modo in cui s’intende che si abbiano ad emettere le conclusioni del pub- blico Ministero, in conseguenza anche delle cose di sopra esposte, si propone di dire a seguito della prima parte del- l’articolo proposto:

«Le conclusioni che si dovranno emettere dal pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente od in iscritto, secondo che verrá per i singoli casi stabilito dall’avvocato generale.

«Le requisitorie però, e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a proferire sentenza a classi unite, dovranno sempre essere estese in iscritto,

«La spedizione delle conclusioni si fará secondo l’ordine progressivo delle cause i cui atti saranno rimessi all’af- ficio.»

Ma non bastò all’ufficio centraie di secondare sollanto Ta proposta del ministro guardasigilli in ciò cle concerne alla spedizione delle conclusioni del pubblico Ministero; esso cre- dette necessario di prefizggere un termine entrò cui tali con- clasioni si avessero da emettere, per rigorosa analogia a ciò che si prescrive rispetio alle relazioni, e di determinare pure un termine competente ma obbligatorio cutro cui la restitu- zione alla segreteria debba aver luogo. Cesí pure credette indispensabile l’ufi.cio di prescrivere la formazione di un doppie ruclo, onde provvedere a che la spedizione delle