Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/781

— "61 —

. sta facoltá non fosse illimitata, ma dovesse usarsi con illu- minata discrezione.

“Gli parve pertanto ché si potrebbe stabilire che nelle ma- ferie civili il pubblico Ministero abbia facoltá di emettere le sue conclusioni od oralmente o in iscritto secondochè per i singoli casi, avuto riguardo alla qualitá ed importanza delle questioni, sará prescritto dall’avvocato generale, ben inteso però che sia quando trattisi di requisitorie nelle quali il pubblico Ministero si presenti come parte diretta nell’ inte- resse unico della legge, od a tutela della disciplina, sia quando, anche nell’ interesse dei privati, occorra di decidere colla solennitá dell’unione delle classi, le conclusioni sempre debbano essere seriîte.

Ma data unanimemente questa maggiore facilitá di spedi- zione al pubblico Ministero, il quale è inferiore di poco nel numero di persone a quello che in Francia esiste e provvede senza stento e senza eccesso di fatica al movimento di affari di una popolazione sette volte piú numerosa che quella dei regi Stati, sí mosse viva e non breve ja discussione sul tema dell’aggravio da addossarsi ai consiglieri del magistrato di Cassazione come stabilisce l’articolo 29 del progetto. Secondo quest’articolo, il consigliere relatore sarebbe tenuto a rimet- tere alla segreteria del magistrato gli attí stati ad esso co- municati, in conformitá dei precedenti due articoli 27 e 28, colla sua relazione scritta, nel termine di un mese se trattasi di cause d’urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie.

Quale è, dicevano gli oppositori, la necessitá intrinseca, Popportunitá presente d’introdurre questa mutazione ne] re- golamento attuale del magistrato ? Non basta egli forse che il relatore, dopo avere letti e ponderati i ricorsi ed i controri- corsi corredati d’ogni maniera di documenti dalle parti, ne renda verbalmente conto al magistrato e si apra cosí la via all’emissione del suo voto? L’indole stessa delle questioni intorno alle quali s’ aggira l’istanza in Cassazione esige che l’ispezione dei fatti si circoscriva nei mezzi diretti ad otte- nerla : che dovrá riandare di piú che -porre in evidenza il relatore oltre di quello che si contenga in quegli elementi necessari del giudizio ?

Non sará pertanto il rapporto se non una ripetizione in iscorcio, una riproduzione della sostanza di quei ricersi e di quei docnmenti ; e quindi il vero fondamento del fatto della causa, delle basi dell’istanza, rimane sempre riposto in quei ricorsi, in quei documenti che stanno estesi in iscritto sul ta- volo del magistrato, a cui qualunque dei consiglieri può at- tingere per quelle notizie che per avventura ancora gli man- cassero a compiere il suo esame.

Non vi è adunque pericolo che sfugga la traccia dei fatti o che si confondano i termini delle questioni. E l’obbligo di consegnare in iscritto il rapporto non è sé non una fatica na- teriale imposta al relatore senza causa e senza oggetto.

O vuolsi credere, come l’economia degli articoli 29 e 30 del progetto pare accennarlo, che la riduzione in iscritto di tale rapporto giovi ad agevolare al pubblico Ministero la spedizione delle conclusioni, ed in ciò pure si prende .abba- glio. Il pubblico Ministero, compiendo il suo dovere nella sfers delle proprie attribuzioni, non può tralasciare, onde rendersi legaimente edotto dello stato della causa, di ri- correre alle fontile quali anche per lui si racchiudono nei ricorsi, nei controricòrsi e nei documenti dalle parti stesse distribuiti. 3

A lui non s’addice di prendere le informazioni di seconda mano, come usa dire, epperò la trasmissione, che il segre- tario dovrá fare a termini dell’articolo 30 all’avvocato gene-

Sessione DEL 1858-54 — Documenti — Vol. I. 96

rale della relazione del consigliere, non diverrá per esso che la consegna di una scrittura, riverita per riguardo della per- sona che l’ha estesa, ma non sufficiente a soddisfare alla ri- sponsabilitá che gl’ incombe di conoscere ciè che le parti hanno allegato o prodotto, non ciò che altri abbia seritto su quelle allegazioni e produzioni.

Oltre poi tutte queste considerazioni scorgevano gli oppo- sitori un pericolo in ciò che potesse avvenire, che il relatore collocando il fatto secondo il suo modo di vedere nella scritta relazione, ne trapelasse l’opinione che egli sarebbesi giá for- mato sulla sussistenza 0 no dell’istanza. E cosí passando la relazione dal segretario all’avvocato generale, le parti se ne accorgessero, e ne seguisse pregiudicio a quell’ assoluto aspetto d’imparzialitá che sempre deve serbarsi fino a che il magistrato abbia proferito la sentenza.

Quale è poi l’opportunitá presente di questa innovazione? proseguivano gli oppositori. Se fra le cause che rallentano la spedizione degli affari civili si dovetie annoverare l’insuf- ficienza di tempo pei componenti il pubblico Ministero, tale insufficienza non proviene dal difetto di avere sctt’occhio gli elementi di fatto della causa, ma bensí di nen averli con tutta la prontezza desiderabile; ma principalissimamente procede dall’obbligo di ridurre in iscritto, in tutti i casi, anche i piú semplici, le loro conclusioni ; d’onde la necessitá d’impiegare un tempo considerevole in ocenpazione manuale che non conferisce per nulla alla maturitá ed alla rilevanza del voto consultivo che da loro si aspetta. Tolto adunque nel piú dei casi l’obbligo di questo lavoro manuale, cd agevolato, come è facile il farlo per via di amanuensi o di sussidiaria assi- stenza di giovani aspiranti alla superiore carriera giudiziaria, nessuna opportunitá presente ricerca che si abbandoni lo stile sin qui praticato.

Ma queste ragioni esposte coll’accento energico della con- vinzione, e con una luciditá d’idee cui duole pur troppo al- l’estensore di questa relazione di non potere agguagliare, non valsero a rimucvere la maggioranza dell’ ufficio cen- trale dal pensiero di accogliere la modificazione propesta dal Governo.

La maggioranza non disconobbe che la sostanza dei fatti e delle allegazioni su cui debbe estendersi l ispezione del ma- gistrato si racchiude appunto nei ricorsi, controricorsi e do- cumenti dalle parti presentati; ma non si persusse ad un ternpo che la loro esistenza presso il magistrato bastasse per soddisfare a quei requisiti di notizie appurate che l’ordine dei giudizí riceve massime nelle istanze in Cassazione, dove è necessario l’addurre una piú perfetta precisione corrispon- dente all’apice di esattezza nell’ intelligenza e nell’ applica- zione della legge.

Essa pensa che appunto, quando ciascuna delle parti liti ganti, partendo dal proprio punto di vista e dirigendosi verso lo scopo del suo interesse, narra fatti, scandaglia atti, pesa e saggia parole, e ciò con solerzia, per non dire astazia, tanto piú fina quanto maggiore è l’importanza della causa, e piú delicata la natura del punto contrastato, sia d’uopo di una relazione scritta, che, sceverando lo schietto dal dubbioso, la veritá delle cose dall’ arte con cui furono esposte, prepari il magistrato ad entrar franco e spedito nei meriti della que- stione. °

Non si può negare che, mentire una cosa giá studiata si riduce in iscritto, se re raddoppia lo studio, e che certe esitazioni, certi dubbi che s’incontrano in una prima disa- mina, tuttochè prolangata, d’un fatto, cessano sotto il pre= dominio della idea dell’ordine che si vuol recare nell’ esposi- zione scritta della serie dei fatti medesimi,