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giore di giorni 40, entro ii quale potrá essa preseniare un controricorso.

La detta ordinanza non pregiadicherá ad alcuno dei mezzi di cui la parle stimerá di valersi nel controricorso medesimo.

Art. 18. Nei tre giorni immediatamente successivi alla data dell’ordinanza di ammessione del ricorso, il segretario ne avvertirá l’avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascierá co- pia del medesimo, dell’elenco dei documenti annessi, della annotazione di data della consegna, di cui all’articolo 11, e dell’ordinanza suddetta, per essere il tatto notificato alla parte convenuta.

Art. 27, Seguíta tale restituzione, il segretario comunicherá immediatamente al consigliere relatore il ricorso ed il con- troricorso coi documenti annessivi.

Art. 28. Se nel termine siabilito dall’ordinanza del magi- strato non si sará presentato il controricorso, il segretario, ad istanza dell’attore, certificherá la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e dará senz’aliro comunicazione del medesimo e dei documenti al consigliere relatore,

Art, 29. Ii consigliere relatore è tenuto a rimettere alla Segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d’urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie.

Se, decorso il termine, il relatore non avrá compiuto il suo rapporto, ne addurrá i motivi al primo presidente od al pre- sidente della classe da cui si potrá, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine o surrogare il relatore.

Art. 50. Nello stesso giorno che il relatore avrá rimesso alla Segreteria gli atti con la relazione, il segretario dovrá trasmetterli all’avvocato generale, il quale dovrá farne la re- stitazione alla Segreteria, tostoché saranno preparate le con- clusioni dell’uffizio.

Tale restituzione sará fatta tre giorni almeno prima di quello in cui l’affare deve essere portato all’udienza.

Il numero del registro mentovato nell’articolo {1 regolerá l’ordine nel quale le cause saranno chiamate a spedizione, salvo quanto è disposto dall’arlicolo 63,

Art. 33. La sentenza esprimerá ií nome delle parti, l’og- getto delle loro domande, i motivi ed il testo della legge, o delle leggi su cui la decisione sará fondata. :

Sará pure nella sentenza indicato il voto del pubblico Mi- nistero, e la parte conclusiva del medesimo verrá testual- mente riferita, quando non sia intieramente conforme al giu- dicato.

Relazione fatta al Senato il 24 gennaio 1854 dall’uf- ficio centrale, composto dei senatori Gioia, Be Mar- gherita, Quarelli, Re Ferrari c Sclopis, relatore.

Sicnori! — }i progeito di legge presentato dal signor guardasigilli di S. M., portante modificazioni all’editto orga- nico del magistrato di Cassazione ed al relativo regolamento, sul quale il Senato è chiamato a deliberare, si divide in due parti.

Colla prima di esse si verrebbe a stabilire che, quando la sentenza annellata per altri motivi che per incompeienza sará stata pronunciata da un magistrato, la causa dovrá sem- pre essere rimandata ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza, e ciò in genere nelle materie civili, e nelle materie penali in ispecie nei casi contemplati nella parte prima dell’articolo 609 del Codice di procedura criminale € nelle aîlre disposizioni dello stesso Codice ivi citate,

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Secondo le disposizioni attualmente vigenti, tanto dell’ar- ticolo 19 del regio editto 30 ottobre 1847, quanto del preci- tato articolo 609 del Codice di procedura criminale, la sen- tenza essendo annullata per aitri motivi che per incompe- tenza, la causa debbe rimandarsi al magistrato medesimo che Pha pronunciata, composto di giudici che non siano concorsi a proferire ia sentenza annallata, e solo si fa lecito al magi» strato di Cassazione, ove le circostanze della causa lo richie- dano, di risandaria ad un magistrato diverso da quello che proferí la sentenza annullata, ma colla espressa raccomanda- zione al magistrato di Cassazione di non usare di questa fa- coltá che colla piú grande riserva.

Ora si tratta di cambiare affatto il sistema, e di porre, in forza di regola generale non soggetta a veruna eccezione, salvo quelle contemplate dalla legge, l’obbligo del rinvio ad un magistrato diverso da quello che proferí la sentenza annullata,

Non occorre diiungarsi nella ricerca dei motivi per i quali, quando sí fecero le disposizioni citate di legge attualmente in vigore, si volle che aliu stesso corpo morale del magistrato, da cui procedette la sentenza che fu poscia annullata, ma ad altri individai componenti il medesimo, fosse rimandata la causa. Sia che ciò avvenisse per un certo sentore di somi- glianza, sebbene per nulla esatta, che i giudizi di Cassazione si credessero avere cci giudizi di revisione dianzi praticati, sia che ciò si reputasse piú conforme ad un concetto, che po- trebbe supporsi esagerato, della dignitá dei singoli collegi di magistratura, non è men vere che l’innovazione che oggi vi si propone tende efficacemente a collocare nella pretta sua posizione l’ordine dei giudizi dei quali sí tratta, e per nulla pregiudica al decoro della magistratura,

Nessun mortale può riputarsi infallibile; e per quanto pro- fonda e vasta sia la dottrina, per quanto accurata sia l’atten- zione che si adoperi nella ricerca del vero, non potrá mai dirsi chiusa la fonte agli errori. Ciò tanto piú avviene nello studio e nell’applicazione delle leggi, cosí per la moltiplicitá delle medesime, come per le svariatissime qualitá dei fatti cui debbonsi riferire.

Se lodevole è lo zelo col quale uno cerca di evitare ogni ombra di errore, non sarebbe però meno illusoria la speranza di mai non andarvi soggetto. E se vi fossero magistrati ch:, per eccessiva delicatezza, si risentisscro della esistenza di questa possibilitá e, diciamo pure, probabilitá di errare, si potrebbero loro rivolgere quelle parole che il cancelliere D’À- guesseau, il cui nome è una irrecusabile autoritá, scriveva in forma di ripreusione e di consolazione ad un tempo ad un magistrato che trovavasi appunte in fale condizione,

«Revenez au vrai ci au simple, ei vous serez bieniòt rase suré contre des frayenrs qui partent dun bon principe, mais qui, quoique louables par leurs motifs, sont quelques fois poriées trop loin, Les hommes seraient bien malheureux ils se creyaient perdus pouria moindre inadvertence qui échappe á Phumanité» (1).

(1) Lettre du 9 juin 1744, Correspondance officielle, paragra- phe 5, Cassations et révisions.

(2) Cosí, per esempio, si è praticato in Prussia, dove l’illustre signor Di Saviguy professava, giá sono molti anni, dottrina a- naloga. Esaminando egli l’indole della istituzione della Corte di cassazione di Francia, diceva : < Le but serait complètement atteint, si la Cour de cassation avait le droit, en cassant un arrét, de juger elle-mème l’affaire. Mais, l’arrét cassé, elle doit renvoyer le fond du procès è une autre Cour, de sorte que la méme cause peut recevoir plusieurs décisions erronées et pro- voquer plusieurs arrèts de Cassation.» (Traité de droîitromain, liv, 1, chap. iv, n. 51.)