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Art. 4. È proibito di vendere nello Staio biglietti di lot- terie aperte all’estero ; di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all’esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500 estendibile sino a lire 2000.

I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi e annunzi preventivi di iotterie aperte all’estero, saranno condannati nella multa stabilita nell’alinea dell’arti- cola 5.

Art. 5. 6. 7. Identici al progetto del Ministero.

Art. 8. Nel caso d’ineffettuato pagamento delle multe, que- ste saranno commutate nel carcere a tenore dell’articolo 72 di detto Codice penale (1).

Art. 9. 10. Zientici al progetto del Ministero.

Art. 11. Le pene pecuniare saranno ripartite ed erogate a termine degli articoli { e 2 della legge 12 giugno 18553 (2).

Art. 12, Identico al progetto del Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 3 febbraio 1854 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 31 gennaio 1854.

Siexorr! —- La Camera dei deputati avendo in seduta del 34 testè scorso gennaio adottato il progetto di legge col quale vengono proibite le lotterie private e lo smercio dei biglietti di lotterie estere, ho onore di preseniare tale progetto alle deliberazioni del Senato del regno.

PROGETTO DI LEGGE.

Art, 1. Fermo il disposto delle regie patenti 31 dicembre 1858, è proibita fin d’ora ogni altra lotteria.

La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per og- getto vincite in danaro, quanto alle vendite dí beni mobili od immobili operate col mezzo dell’estrazione a sorte, 0 col- l’aggiunta di preni od altri vantaggi determinati dall’az- zardo, e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico

colla speranza d’un guadagno da conseguirsi per designa-.

zione della sorte.

Art. 2e 3, come nel progetto della Commissione della Camera.

Art. 4. È proibito di vendere nello Stato biglietti di lot- terie aperte all’estero, come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti, nei quali il capitale e gl’interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all’esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non mi- nore di lire 300 estensibile sino a lire 2000.

(1) Art. 72. La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L’ammenda parimente nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

(2) Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle autoritá giudiziarie si divide come segue:

Un quarto al municipio del luogo dove fu commessa la tra» sgressione per la quale è pronunciata la pena pecuniaria,

Gli altri tre quarti all’erario nazionale.

Art. 2. Il quarto assegnato al municipio sará dal Consiglio comunale erogato in opere di pubblica beneficenza.

1 gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno pro- grammi e annunzi di lotterie da farsi all’estero saranno con- dannati nella multa stabilita nell’alinea dell’articolo 3,

Art. 5 ed i rimanenti, come nel progetto della Commis- sione della Camera.

Relazione fatta al Senato il 6 marzo 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Regis, Balbi-Piovera, Marioni, Audifredi, e De Margherita, relatore.

Sicnori! — Andrebbe senza fallo grandemente errato chi s’immaginasse essere men che legittime, degne anzi in uni- . versale di giusta reprobazione tutte quelle contrattazioni, il cui ultimo risultamento, in quanto spetta al guadagno; od alla perdita che ne possano derivare, o per entrambi i con- traenti o per uno d’essi, irovisi coperto sotto il denso velo d’incerto avvenire, ossia dell’azzardo. Anche i rischi possono essere calcolati e ricevere un adeguato prezzo che li com- pensi, come possono essere congruamente ricambiati i lucri futuri ed incerti.

Tant’è, o signori, che il Codice civile, seguendo in ciò le traccie dalle antiche e moderne legislazioni segnate, novera fra gli altri generi di coniratti anche gli aleatorii, ossia di sorte, quelli cioè i cui effetti, rispetto al guadagno ed alla perdita, o per ambi i contrattanti, o per alcuno di loro, da un fortuito avvenimento dipendono.

Ma se non tutti i contratti di sorte sono dalla legge ripro- vati, a partito ben anche iugannerebbesi chi a tutte Ile con- venzioni di simil genere stimasse dover la legge accomodare il suo aiuto, e proteggerne l’eseguimento.

Uno fra di essi ve n’ha cui mal potrebbe la legge mo- strarsi larga del suo favore, e che invece imperiosi e pos- senti considerazioni spingere deggiono ogni savio legislatore ad avversare e virilmente combattere.

Questo è il giuoco cui la legge pareggia la scommessa.

Sarebbe qui fuor di luogo Vaddentrarsi in sottili disquisi= zioni sul carattere, per cui legalmente si differenzia il giuoco da ogni altro contratto aleatorio ; carattere che i piú fra gli serittori che ne trattarono, riconoscono nel difetto di giusta e ragionevole causa di promettere ed obbligarsi.

Fosse pur anche non del tutto di legittima causa sfornita l’obbligazione che dal giuoco tragga la sua origine, non per questo ne seguirebbe non avere il legislatore buone e salde ragioni per diniegare al vincente l’azione al conseguimento di quanto siagli stato per cagion di giuoco promesso.

I gravi inconvenienti che a danno del corpo sociale facil- mente ne sorgono, i pericoli, gli eccessi cui esso apre la via, sono per ogni assennato legislatore piú che sufficienti ra- gioni di ritirare dal giuoco la protezione della legge.

Ora, qual sarebbe il legislatore sí poco sollecito del bene pubblico che chiuder potesse gli occhi, e farsi freddo ed ino- peroso spettatore delle funeste consegnenze che dalla malau- gurata passione del giuoco non falliscono il piú spesso di scaturire ? i

Ad interdire il giuoco, senza andare in cerca delle troppe altre cause, che altamente il consigliano, lasterebbero per fermo il disamore che esso inspira d’ogni onesto lavoro, l’av- versione alla fatica, la deplorabile iattura del tempo che visi spende, l’abitudine all’oziositá che si contrae, le fraudi, i tranelli che vi si usano per abbindolarsi a vicenda, gli ec- cessi infine in cui danno non di rado coloro che questo ver-