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iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall’articolo 468, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 171, 172.

Art. 64. Gli iscritti che siano cancellati dalte liste di leva, riformati o esentati definitivamente 0 dispensati, non vanno piú soggetti a designazione, se non è che venga posterior- mente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esen- zioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli, 0 per corruzione, o per il reato definito all’articolo 172.

Art. 62. Allerquando iscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alia designazione por- gano richiami ai magistrati ordinari sulla fegalitá di loro de- signazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di ciá, di diritti civili o di figliazione, in questo caso si sospenderá ogni decisione a loro riguardo fino all’emanazione del giu- dizio.

Qualora la sentenza venga protraita oltre il termine asse- gnato per le operazioni compistive della leva in corso, i ri- clami sono suppliti con viteriori designazioni, e, occorrendo, mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del prafferto giudizio.

Art. 63. Le questioni di cui nell’articolo precedente sono giudicate sommariamente, in via d’urgenza, dal tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva che ha fitto la decisione dell’inscritto, in contraddittorio dell’intendente della provincia, salva rispetiivamente appello e salvo pure il ricorso in Cassazione dalia sentenza pronunciata in grado d’appello. L’intendenteè rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrá luogo di mandato.

Act. 64, I renitenti assentati dopo il discarico finale del- Dultima leva precedente computano sal contingente della leva in corso,

Art. 65. Il Consiglio di leva, compito l’esame degli iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

Art. 66. La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 65 è dal Consiglio presa ad esame in al- tra seduta, nella quale agli statuisce definitivamente sopra l’idoneitá di ogni designato pel contingente, ron che in or- dine a quelli da cui vengano allegate infermitá ostanti al loro immediato assento.

Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli iscritti che furono rimandati come rivedibili per le ope- razioni completive, od alla prima ventura leva.

Ammette gli scambi di pamero e le surrogazioni, e pro- nuncia la liberazione in corformitá della legge.

Art. 67. Gli iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all’assenio dopo questa seduta.

Art. 68. Il superiore in grado, ed a paritá di grado il piú anziano fra gli uffiziali membri del Consiglio, forma VPelenco del contingente della provincie diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite da apposito decreto reale.

La prima comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimi- tato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Go- verno.

Art. 69. Gli iscritti di eni agli articoli 171, 172, gli assol- dati anziani, e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i desi- gnati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine Bella prima categoria del contingente mandamentale,

Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima cafegoria nell’erdine secondo Il quale si trovano posti sulla

lista d’esirazione.

Art. 70, Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contin- gente, sono descritti nella seconda categoria nell’ordine me- desimo della lista d’estrazione.

I capi lista però di cui all’articolo 28, numeri 1, 3, 4, 8, sono descritti nella prima o neila seconda categoria, secendo il numero loro toceato in sorte nell’estrazione cui presero parte.

Art. 74. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute supple- iive sempre quando sia necessario per compiere alle incom= benze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

Arí. 72. Tuiti i giovani componenti la prima categoria sa- ranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrá indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alia riunione del contingente sono dichiarati disertori,

Sezione VII. — Delle operazioni completive.

Art. 73. 11 Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e, fornito che abbia l’intiero con- tipbgente, chiude la Lista dei designati, e compila l’elenco de- gli iscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 74, Sulla proposta dei presidenti dei Consigli, il mi- nistro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l’annaliazione deli’assento di coloro che risultino in ecce- denza dello stabilito contingente, siano essi iscritti o siano designati per iscaimbio di numero 0 come surrogati.

Art. 75. Qualora in qualche previncia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte Ie operazioni della leva, l’intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

Art. 76. Terminate tutte Ie operazioni di leva, ed avuta la autorizzazione del ministro della guerra, gl’intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dono la quale i rimanenti designabili sulle liste d’estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore chbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l’intiero contingente che le fu assegnato secondo articolo 8, a meno che per legge spe- ciale sia prescritta una leva straordinaria,

Capo Il. — Dei motivi per cui si fa tuogo a riforme, esenzione 0 dispensa.

Sezione I. — Delle riforme.

Art. 77. Sono riformati gPiseritti che per infermitá, o per fisici od in’ellettuali difetti risultino inabili al servizio mili- fare, oppure siano di statura minore di un metro e 54 cen- timetri.

Art. 78. Gliseritti designati che risultano di debole costi. tuzione, od affetti da infermitá presunte sanabili col tempo, sono rimandati all’aitima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati

  • ila prima ventura leva, ala quale epoca, risultando tuttavia

inabili, sono definitivamente riformati,

Art. 79. Ad accertare la sussistenza 0 Dincurabilitá di una malattia, è in facoltá del Consiglio di mandare Piscritto ad un ospedele militare,

Art. 80. GPiscritti da cni si abbia o si superi la statura di un metro e BA centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centiccetri 36, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell’epoca raggiunta, deb- bono essere riformati dal Consiglio,

Art. 81, GPiseritti residenti all’estero ed alla distanza di