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personale sotto le armi in 50,256 uomini (senza i carabinieri reali) con una ben minore riserva.

Con un sistema diverso poteva seguire l’esempio della Francia dopo i disastri di Waterloo: oppresso da un debito enorme per contribuzioni e risarcimenti di guerra allo stra- niero, come noi dopo la battaglia di Novara, quel Governo trovò tale forza d’animo in sè a fare tali economie, ad ope- rare tali licenziamenti o tali temporarie restrizioni, ristando dal portare al completo le possibili promozioni, richiamando al piú presto possibile all’attivitá i graduati posti a mezza paga od aspettativa, senza respingere dal suo seno coloro che, giá suoi connazionali, divennero stranieri, ecc., che si mise nel caso in brevissimo tempo di poter compensare l’esercito delle ristrettezze cui erasi per poco dovuto ridurre, coprí ben tosto la sua passivitá straordinaria, evitò la necessitá di nuovi sacrifizi e trionfò della piú terribile catastrofe che le aveva recata l’avversa fortuna, senza compromettere la sua influenza politica, nè la bontá della sua armata.

Dichiariamo però che la Commissione non vuole, nè crede suo dovere il farsi giudice di questione sí grave, ma non fu d’avviso poterla passare totalmente inosservata.

Affinchè l’imparziale criterio della Camera giudichi dei fatti aumenti, ne d’amo, ristrettivamente all’anno che ci corre l’obbligo di esaminare, un sunto nel quadro qui an- nesso e in quello delle mutazioni di posizione di ufficiali ne- gli anni 1849 e 1850, giá riferito. Agli aumenti, che per il piú ravvisiamo quali miglioramenti, la questione restando sull’opportunitá di tempo, corrisposero alcune economie e misure liberali. :

In complesso però, lo ripetiamo, l’importo enorme del de- bito pubblico non è dovuto tutto alla guerra, ma al contem- poraneo aumento di tutti i bilanci passivi, meno quello degli esteri.

Questione di competenza legislativa. Nel raccogliere e nell’esaminare i fatti o le operazioni amministrative che co- stituiscono la base del rendiconto finanziario, nel ricercare, come era dovere nostro precipuo, la legalitá dei medesimi; nell’osservare singolarmente gli aumenti, pressochè tutti stati ordinati dal solo potere esecutivo, avemmo a convin- cersi della necessitá di un leale, ma preciso scioglimento del seguente quesito, anche per servire di norma all’avvenire, cioè: Quali siano i limiti sul terreno costituzionale, in ma- teria militare, del potere esecutivo, colla creazione d’isti- tuzioni permanenti, di produrre carichi nuovi alle Ananze, o diminuzione del loro attivo. O, in altre parole, se il potere esecutivo possa da sè istituire diritti finanziari, o dispensare da debiti verso lo Stato, quali sarebbero le conseguenze del- l’aumento d’impieghi o di stipendi o d’altre competenze, o del condono di debiti di militari rappresentanti un credito dello Stato.

Intanto vi proponiamo l’approvazione della contabilitá dell’azienda di guerra dell’anno 1850, quale fuvvi presentata dal Ministero, dichiarando riservata la questione ora indi- cata, invitando altresí il Governo a prendere in seria consi- derazione le altre precedenti nostre osservazioni e quella che ci riserviamo di fare in fine delle tabelle dell’effettivo della forza armata da noi iscritta qui dopo.

Elenco sommario delle cause dei principali aumenti di spesa permanente a carico del bilancio di guerra 1850, fatti per decreti reali del detto anno.

Regio decreto 20 novembre 1849. — Ripristinamento od organizzazione della scuola di cavalleria fissata in Pinerolo con 13 ufficiali e 50 cavalli,

Regio decreto 21 dicembre 1849. — Aumento d’uomini ai carabinieri reali dalla forza di 2258 a 3061.

Regio decreto 4 dicembre 1849. — Nuova pianta d’impie- gati pel servizio io Sardegna d’artiglieria e fortificazioni,

Regio decreto 14 dicembre 1849. — Bersaglieri da 3 bat- taglioni di 4 compagnie, portati a 8 battaglioni di 5 compa- gnie caduno.

Regio decreto 22 febbraio 1880. — Il detto corpo è por- tato a 9 battaglioni di 4 compagnie caduno; queste a 108 individui, di cui 5 ufficiali

Regio decreto 3 gennaio 1850. — Riordinamento della ca- valleria, portata da 7 a 9 reggimenti; caduno composto di uno stato maggiore e di 4 squadroni attivi ed uno di de- posito, colla forza di uomini 719, di cui 40 ufficiali e 480 cavalli.

Regio decreto 28 gennaio 1850. — Continuansi le spese di cancelleria e di rappresentanza ai generali ispettori. i

Regio decreto 34 gennaio 1850. — Alloggio (indennitá di) agli ufficiali di piazza, e per pagarlo il Governo subentra alla provincia che per l’addictro ne era debitrice.

Regio decreto 1° marzo 1850. — Razioni di foraggio con- cesse agli ufficiali del Genio applicati al servizio marittimo.

Regio decreto 20 marzo 1850. — Continuata in attivitá la categoria nei corpi, di sottufficiali in soprannumero.

Regio decreto 8 aprile 41850. — Battaglione Real Navi, portato ad un reggimento di due battaglioni, conservando la forza fissata dal regio decreto 17 febbraio 1349.

Regio decreto 23 aprile 1850. — Aumento della forza in uomini dei cavalleggeri di Sardegna fissata a 6 squadroni di 175 persone, di cui 4 ufficiali con 124 cavalli, oltre lo stato maggiore di BI di cui 20 ufficiali con 27 cavalli.

Regio decreto 6 maggio 1850. — Creazione della scuola militare di fanteria con 10 ufficiali (fuori -dei corpi) sott’affi- ciali 50, altri 20.

Scuole di nautica ; scuole reggimentali di ginnastica.

Legge 7 maggio 1850. — Ristabilimento delle pensioni giá concesse ai militari dell’impero francese, o regno d’I- talia.

Legge 18 maggio 1850. — Riordinamento del corpo reale di stato maggiore e paga speciale agli uffiziali aggregati.

Legge 7 giugno 1850, — Ingegneri navali; aumento di personale.

Legge 21 giugno 1850. — Soprasoldo agli uffiziali del treno in accompaguamento o comandanti di un convoglio.

Legge 27 giugno 1850. — Per le pensioni militari, piú co- stosa sí per le quote degli assegnamenti, sí per l’estensione sua a persone che prima non avevano diritto, sí per il tempo per conseguirle, per il diritto fisso a tempo per darla od averla; infine per l’ampliazione del privilegio della quota afferente al grado superiore dell’effettivo del pensionato.

Estesa alla marina con qualche ampliazione con altra legge del 20 giugno 1851.

Legge 6 luglio 1850. — Meccanisti dei piroscafi; ordina- mento del personale dei medesimi.

Legge 6 luglio 1850. — Regolamento 23 marzo 1844 per gli operai d’artiglieria, esteso alla Sardegna.

Legge 24 agosto 1850. — Ordinamento pel servizio della munizione del pane per mezzo delle sussistenze militari ; maggior costo del pane da munizione, tolione maggiore quan- titá di crusca in ragione del 15 per cento, ossia chilogrammi {1 709 per 76 727, stando lo stesso il peso della razione e fatto ad economia.

Corpo reale d’artiglieria. — Personale del medesimo.

L’artiglieria, secondo la formazione di Carlo Alberto del