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La considerazione che il mediatore non tratti gli affari suoi, ma bensí quelli degli altri, non parve sufficiente alla Commissione per poter derogare ad un principio del diritto comune di sí alta importanza come questo ; mentre, oltre che il mediafore tratta bensí gli affari per conto altrui, ma non li conchiude che coll’assenso del vero interessato, se si vo- lesse menar buona questa considerazione, converrebbe ap- plicarla eziandio ai mandatari, ai commissionari ed all’eser- cizio di molte altre professioni ben altrimenti importanti che quella di mediatore,

Nemmeno le parve ragione sufficiente l’essere l’etá d’anni 25 prescritta dalle leggi attualmente in vigore presso di noi e di altre nazioni; poiché, se si rimonta all’origine e si va indagando la vera ragione di questa derogazione al diritto comune, egli è agevole il rinvenirla in ciò che le prime leggi sulla mediazione sorsero dai paesi nei quali Ja maggioritá non si conseguiva in allora che all’etá appunto di anni 25.

Circa Pesame prescritto dal $ fia Commissione ba osser- vato da prima che, non essendo specificato da chi saranno fatti i regolamenti ivi accennati, potrehbe sorgere il dubbio se tali regolamenti debbano essere fatti per mezzo di decreti reali, ovvero soltanto co: decreti ministeriali. Inoltre, sic- come le pratiche cognizioni necessarie ai mediatori possono essere diverse secondo la diversitá delle localitá e delle prin- cipali piazze di commercio in cui questi esercitano la foro professione, come si verifica, per esempio, quanto alle assi- curazioni marittime, la cognizione delle quali poco o nulla gioverebbe ai mediatori del Piemonte e delia Savoia, e circa il commercio serico di cui poco forse conosceranno i mediatori esercenti nella cittá di Genova, la Commissione ravvisava con- veniente che i regolamenti pei detti esami fossero fatti dalle rispetiive Camere di commercio ed approvati dal ministro.

Opinava poi che potessero dispensarsi dalla formalitá del- Pesame quelli che giá abbiano esercitato il negazio per conto proprio durante lo spazio non minore d’anni dieci,

Era indotta la Commissione a proporvi questa eccezione dalla considerazione che colni che ha esercitato il negozio per sí lungo spazio di tempo ha una presunzione di capacitá per fare il mediatore forse maggiore di quella che può risultare dall’esame; che per altra parte paò accadere, ed anzi è certo che succede non di rado che negoziazti onesti e di primo or- dine, perduta per eventuali disgrazie la loro fortuna, siano costretti di darsi alla professione di mediatore per procac- ciarsi i mezzi di sussistenza. Egli è certo od almeno da te- mersi, tale essendo la natura dell’uomo, che, se costoro alla ripugoanza di dever esercitare l’ufficio di mediatore dopa es- sere stati negozianti, dovessero aggiungere quella eziandio dí dover subire un esame, forse rinunzierebbero a quella ri- sorsa con danno di loro e del commercio medesimo.

La Commissione pensa ehe voi, o signori, apprezzerete queste considerazioni ed approverete pertanto la dispensa che vi propone.

La cauzione prescritta dal $ G è stata oggetto di richiami da parfe dei mediatori di Genova e di serie discussioni sia negli uffici, sia nel seno della Commissione.

Dicevasi da prima che i mediatori, non avendo necessaria- mente maneggio di sorta, nè potendo essi piú che non pos- sano in qualunque altra professione compromettere gl’inte- ressi altrui, non eravi ragione plausibile per scttometterli essi all’obbligo della cauzione quando ne vaano esenti le al- ire professioni. Si aggiangeva che ja cauzione nei limiti da lire 5000 a 50,000 quanto agli agenti di cambio, e di lire 1000 a 5000 per i sensali fosse eccessiva, massime per le piazze commerciali di minore importanza.

Ma la Commissione, sentito il signor ministro non ha cre- duto di dovervi proporre a questo riguardo alcuna variazione al progetto ministeriale.

L’obbligo della cauzione da coloro che vogliono esercitare Pufficio di agente di cambio od essere riconosciuti pubblici sensali è sufficientemente giustificata dalla fiducia che deb- bono inspirare nel pubblico e che emana in gran parte, con- vien pur dirlo, dalla risponsabilitá reale e dalla certezza che, ove vengano essi condannati a qualche indennitá, la condanna non sará illusoria,

Siccome è poi lasciato in facoltá del Governo, sentite le Camere di commercio ed i municipi, di spaziare tra il mi- nimo ed il massimo limite di queste cauzioni per ciascun ge- nere di mediazione e secondo l’importanza dei comuni (come implicitamente si evince dal $ G dell’articolo 8 del progetto ministeriale, e come viene ora chiaramente spiegato dalla Commissione), la somma proposta dal Ministero non è sem- brata eccessiva. E, per veritá, se si ribassasse maggiormente il limite minimo di queste cauzioni tanto varrebbe che non ne fosse prescritta alcuna.

Ha quindi creduto di dover mantenere questo paragrafo dell’articolo 5, trasportando però ultima parte di esso nelle disposizioni generali, in conseguenza della giá deliberata trasposizione dell’ultimo alinea dell’articolo 2 cui si rife- risce.

Alle condizioni di ammessione prescritte nel progetto mi- nisteriale la Commissione ba creduto doversi aggiungere in modo esplicito quelia dell’iscrizione al ruolo, la quale eravi soltanto accennata forse perchè giá prescritta questa forma» litá dall’articolo 76 del Codice di commercio, sebbene sotto diversa denominazione.

Venendo poi al modo in cni debbono essere date queste cauzioni ed operata l’iscrizione al ruolo, la Commissione non ha potuto in tal parte ammettere intieramente il pregetto mi- nisieriale.

Quanto alle cauzioni essa ha da prima creduto inutile il primo paragrafo dell’articolo 6, perchè vi provvede giá la legge det 10 febbraio di quest’anno. Ed ha ravvisato indi- spensabile di dichiarare che le pnbblicazioni di cui nel terzo paragrafo dello stesso articolo si faranno nel comune in cui il mediatore esercitava la mediazione negli ultimi due anni, affine di evitare parecchie e soverchie pubblicazioni nel caso, poce probabile, ma non impossibile, che lo stesso mediatore avesse cambiato piú volte di residenza.

Nel rimanente poi, siccome le cauzioni sono date eziandio nell’interesse delle finanze per cautela del pagamento delle malte e della tassa delle patenti; che, qualora siano date in denaro, questo deve essere versato nella Cassa dei prestiti e dei depositi, la quale è sotto la dipendenza del Governo; che infine importare delle medesime, a tenore dell’articolo pre- cedente, deve essere determinato dal Governo, sentite la ri- spettiva Camera di commercio ed i municipi, la Commissione ha creduto piú regolare che spetti al Ministero di pronun- ciarne l’approvazione, la riduzione e lo svincolamento.

Ha poi creduto la Commissione che il caso della riduzione semplicemente accennato dovesse prevedersi e determinarsi nella legge, e ne ha formulata la relativa disposizione, col- locandoia nell’articolo 5, dove è Îa sua sede.

Liberale e commendevole ravvisavasi dalla Commissione la disposizione deli’articolo 7, per cui ie anzidette cauzioni sono addette primieramente pel pagamento delie indennitá che possono essere dovute ai privati in forza di condanna otte- nuta contro i mediatori per fatti dipendenti dall’esercizio delle loro funzioni, e poscia a quello delle somme dovute alle