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ogni studio a rendere sempre piú stimabile l’ufficio dei me- diatori, sará naturalmente il piú immediato ed efficace iuvi- gilatore deila loro condotta.

Nè questa specie di magistrato elettivo potrá incorrere negl’inconvenienti che sogliono essere l’effetto di quello che dicesi volgarmente spirito di corpo. Poichè non può esistere corporazione lá dove è dato a ciascuno di diventare media- tore, nè l’indole delle attribuzioni del sindacato ed il rinno- varsi frequente delle sue membra non possono dargli occa- sione di trasmodare nell’esercizio di quelle; ed infine una certa specie di estrinseca minoranza di esso sindacato, rispetto alle Camere di commercio ed ai municipi che, sotto l’appro- vazione del Governo, statuiscono i regolamenti che lo con- cernono, rendono affatto impossibile l’accennato pericolo.

Il sindacato adunque veglierá acciò i mediateri facciano il loro dovere; denunzierá i loro mancamenti e le loro colpe alle suddette Camere od ai municipi, a cuni Particolo 24 dá incaricato di promuoverne la punizione per mezzo dell’avvo- cato fiscale ; avrá inoltre la facoltá di esaminare i libri dei mediatori per arguire da essi l’esattezza di chi li porta; ed infine curerá la conservazione dei libri dei mediatori morti, dimessi o destituiti, procurando che sieno depositati presso il tribunale di commercio o quello che ne fa le veci.

Affatto censorie, e puramente dirette allo scopo di fare osservare scrupolosamente dai mediatori i loro speciali do- veri, queste attribuzioni non possono essere altrimenti usate.

E perchè, in difetto di sindacato, i municipi rimangono soli ad invigilare i mediatori, è chiaro che simili attribuzioni, per quanto possano conciliarsi con la loro indole meno spe- ciale, debbono essere ai municipi affidate.

Tra le disposizioni generali che leggonsi nel capo sesto vi ha quella che qualica negozianti i mediatori; nè credo che meritino altra qualitá coloro che versano di continuo in af. fari commerciali, e che, eseguendo vendite e compre di merci o di titoli di credito, e conchiudendo contratti di nolo, di trasporto o d’assicurazione, sono veri agenti agevolatori di quelle operazioni che costituiscono tanta parte del com- mercio.

L’articolo 32 poi non ha d’uopo di commento. Gli agenti di cambio accreditati presso l’amministrazione del debito pubblico avendo speciali incarichi e doveri, non che pecu- liari profitti, giusta cosa è che sieno sottoposti a speciali con- dizioni.

Sembra del pari evidente la giustizia dell’articolo 33, col quale si ordina che vengano inscritti sul ruolo gli attuali me- diatori di nomina regia. Nè alla Camera sembrò certamente ingiusta od inopportuna l’agevolazione che si è creduta dare ai sensali esercenti in Genova senza debita autorizzazione ; i quali, per consuetudine tollerati, hanno acquistato, per ef- fetto della consuetudine medesima, una specie di diritto al- l’indulgenza del legislatore. Esentando costoro dall’esame, purchè abbiano cinque anni di servizio ed ottengano una fa- verevole deliberazione di quella Camera di commercio, e concedendo loro il permesso di adempiere al versamento della cauzione entro il termine di un anno dal dí della iseri- zione nel ruolo, si è avuto riguardo alla loro speciale condi- zione, senza menomare gran fatto le guarentie dalla legge prescritte.

Da ultimo qualche mediatore di nomina regia soleva tal- volta ritirarsi dall’ufficio per offerire ad altro individuo l’op- portunitá di ottenere il posto da lui lasciato vuoto, e ciò per il prezzo d’una rendita annuale guarentita dalla Camera di commercio, Renduta libera la professione di mediatore, que-

sti compensi debbono, secondo giustizia, essere continuati a pagare dal Governo, poichè, per effetto della legge, viene a mancare il fondo da cui il valore di essi compensi poteva es- sere ritratto; e d’altra parte coloro che li pattuivano a loro vantaggio lasciarono per essi i profitti che loro apportava l’e- sercizio privilegiato della mediazione.

Del rimanente, questo peso è tanto lieve da non meritare alcuna seria considerazione, riducendosi forse a meno di un paio di wila lire all’anno, da durare quanto la vita di chi le riscuote.

Signori : lungamente elaborato e discusso, cosí nelle sue parti principali come nelle accessorie, il progetto di legge che ora sottometto alle vostre deliberazioni, mi iascia sperare che sará da voi approvato, per essere quindi convertito in legge, e soddisfare, senz’altro indugio, un desiderio vivamente sentito dal commercio.

Articoli del progetto dell’ufficio centrale, modificati dal Senato.

Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti:

a) L’etá di venticinque anni;

b) Il godimento dei diritti civili;

c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall’articolo 86 del Codice di commercio ;

d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, od una condanna cor- rezionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza 0 reato contro Îa fede pubblica;

e) Due anni almeno di esercizio della professione di nego-

‘ziante o di pratica appresso un banchiere, un negoziante od

un mediatore del genere cui si aspira;

f) La prova d’idoneitá all’asercizio della mediazione cui si intende di applicare, mercè l’esame da subirsi nella forma che sará dai regolamenti stabilita ;

g) Una cauzione determinata dal Governo, sentita la ri- spettiva Camera di commercio ed i municipi, per ciascun ge- nere di mediazione nei limiti di cinquemila lire a trentamila per gli agenti di cambio e di mille a cinquemila per i sensali, salvo l’aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell’ul- timo alinea dell’articolo 2 della presente iegge.

Art. 6. La sovra prescritta cauzione sará prestata in cedole del debito pubblico.

Spetterá alla Camera di commercio il decretarne l’appro- vazione. °

Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante l’esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa, se vi esiste, e nella sala del tribunale di commercio. Saranno inoltre annunziaie per sunio nel gior= nale ufficiale del regno.

Chiunque creda di poter fare opposizione a tali domande dovrá presentarle alla Segreteria della Camera di commercio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione,

Art, 12. Oltre all’adempimento degli obblighi imposti ai mediatori dal Codice di commercio, andranno essi soggetti ai seguenti:

4° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornal- mente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione;

2° I sensali saranno anche obbligati a fare simili dichiara- zioni alla Borsa, ove esiste, in difetto alla Camera di com-