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occorrenti reclami onde conseguire quelle rettifiche e corre- zioni che giustamente loro fossero dovute.

La decisione di tali reclami non potrebbe piú essere fatfa dalla direzione del censo, nè da Commissioni che piú o meno direttamente possono appartenere alla medesima.

Tali decisioni devono emanare da un corpo indipendente, versato particolarmente nella materia amministrativa ; però avute riguardo all’importanza di un tale corpo deliberativo, ed all’epoca ancora lontana, in cui esso dovrá entrare in fun- zione, si è creduto conveniente di rimaadarne l’istituzione ad apposita legge, e cosí si crede che sará provveduto nel miglior modo alla perequazione delle stime ed alla giustizia distributiva in un’operazione del tutto speciale, e che per la natura sua complessiva e collegata nelle singole parti rifugge alie forine staccate e solitarie deil’ordinario contenzioso am- ministrativo; gli articoli 30, 31, 32, 53, 54 del progetto di legge stabiliscono le massime sovra enunciate.

Stima parziale dî ciascun appezzamento.

Determinate le tariffe colla risoluzione dei relativi reclami, resta a fissarsi la rendita netta di ciascun appezzamento.

Gli agenti censuari procedono alle due distinte operazioni di classamento e d’applicazione delle relative tariffe.

In quest’ultima operazione non vi 2uò essere causa di di- scussione, nè difficoltá d’esecuzione ; in essa non si possono commettere che errori di fatto materiali.

Ma non cosí riguardo al classamento, giacchè può facil- mente succedere che venga ad un appezzamento applicata una classe che non gli appartenga relativamente all’indivi- duale attitudine produttiva.

Pa ciò ne viene che sia necessario porfare a notizia dei possessori le indicate due operazioni per far luogo a favore di essi alla presentazione dei loro reciami ed alla risoluzione dei medesimi. li

Essi adunque, per quanto riflette alla stima, possono re- clamare su due distinti oggetti:

41° Per erronea applicazione della classe agli appezzamenti loro appartenenti ;

2° Per isbaglio avvenuto nell’applicazione delle tariffe.

La risoluzione di tali reclami non richiede piú quella so- lennitá di giudizio che è necessaria per quelli relativi alle tariffe, in quanto che la loro importauza è circoscritta entro strettissimi confini e non involvono rilevanti difficoltá.

La direzione del censo, col mezzo e coll’opera de’ suoi a- genti, e sentito il parere dí tre periti da nominarsi dal presi- dente della Commissione provinciale di cui all’articolo 31, pare che presenti sufficiente garanzia nei suoi giudizi per Ja risoluzione di tali reclami.

Egli è cogti articoli 35 e 36 del progetto di legge che si sarebbe provveduto per le indicate operazioni e reclami.

IV. Attuazione del censo.

Grave ed importante argomento sarebbe il determinare se il nuovo censo debba attuarsi contemporaneamente in tutte le provincie di terraferma, o provincia per provincia di mano in mano che vi sia compiuto e confermato colla decisione dei reclami. ‘ Egli è perciò che si è creduto opportuno di riservare la decisione di questo punto a miglior tempo e dietro i nuovi studi e le nuove indagini che potranno occorrere mediante apposita legge speciale,

Conservazione del censo,

La conservazione del censo richiamar deve la piú scrupo- losa attenzione.

Alcuni catasti eseguiti con diligenza ed esattezza hanno perduto ogni pregio e caddero presto in confusione per tra- scuiranza nel conservarli. Altri invece, come l’antico lom- bardo, devono la loro rinomanza, non solo alla bontá della loro esecuzione, ma ben anche alla diligenza con cui vennero conservati.

La conservazione dei catasti ha due parti:

1° La costante dimostrazione dei trapassi dei beni-fondi dall’uno all’aftro possessore ;

2° La dimostrazione dei mutamenti che avvengono nella cousistenza dei detti beni.

Il primo scopo si ottiene mediante un regolare sistema di denunzie e di registrazioni sui libri catastali. A questo si aggiunse in alcuni catasti un notevole miglioramento, se- gnando sulle mappe le nuove linee degli appezzamenti che, per contratti o successioni, si sono divisi fra piú possessori. Egli è a tale sistema che allude larticolo 38 della legge, e giuverá certo anche fra noi ad agevolare la conservazione dei censo, ed a migliorare col tenipo il sistema ipotecario.

La dimostrazione dei cambiamenti che avvengono nella consistenza dei beni-fondi, e che devono indurre variazioni nell’estimo relativo, è argomento soggette a maggiori diffi- coltá e discussioni, non essendo agevole il definire fino a qual punto debba spingersi e dove arrestarsi la mobilitá del censimento.

Si è pertanto riservato anche questo importante oggetto ad una iegge speciale.

Spese.

Essendo adottato il sistema di far eseguire dagli agenti del Governo le operazioni censuarie, ne viene che le relative spese debbano sopportarsi dall’erario dello Stato.

I comuni dovranno sepportare soltanto le spese risguar- danti la loro azione ed il loro interesse, quali sarebbero, per esempio, quelle dei periti da essi nominati, degli indicatori locali e delle copie delle mappe e libri censuari che fossero da conservarsi nel comune.

Siccome poi gli agenti del Governo, nel corso della opera- zioni locali, nen potrebbero fissare in ciascun comune una dimora stabile, cosí è necessario che i comuni forniscano loro gli occorrenti alloggi.

PROGETTO DI LEGGE.

I Disposizioni generali.

Art. I. Si procederá alla catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma.

Art. 2. Essa avrá per oggetto:

1° L’acceriamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399, 400 e 403 del Codice civile (salvo le modificazioni di cui all’articolo 13 della preseste legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualitá e destina- zioni ;

2° La determinazione della rendita netta delle medesime per servire di base allo stanziamento ed all’applicazione del= l’imposta prediale.